(1) Come disciplina transitoria alla prima procedura concorsuale per l’acquisizione dell’idoneità come educatore / educatrice sociale della scuola sono ammessi su richiesta anche tutti i candidati e tutte le candidate della graduatoria di concorso per educatori / educatrici professionali esistente al momento dell’entrata in vigore del presente contratto collettivo. Qualora una di queste persone non può partecipare alla prima procedura concorsuale per motivi riconosciuti dall’Amministrazione, questa, su richiesta, può essere ancora ammessa dal Direttore della Ripartizione Personale anche ad una successiva procedura concorsuale.
(2) La mobilità nel profilo professionale educatore / educatrice sociale della scuola è possibile esclusivamente dal profilo professionale educatore / educatrice professionale.