1. Le domande devono essere redatte sulla modulistica messa a disposizione dalla ripartizione competente e presentate all’ufficio provinciale competente, tramite un'unica comunicazione PEC in formato PDF, prima dell’avvio degli investimenti ed entro sei mesi dal verificarsi dell’evento calamitoso, pena il rigetto della domanda.
2. Alla domanda di agevolazione sono da allegare i seguenti documenti:
a) elenco dei danni;
b) posizione assicurativa;
c) dichiarazione particolareggiata circa altri titoli che danno diritto a un risarcimento dei danni;
d) dichiarazione di impegno a rendere note le somme risarcite dalle società assicuratrici o sulla base di altro titolo e a restituire la parte di sovvenzione equivalente al danno coperto dall’assicurazione o da altro titolo;
e) materiale fotografico o altra documentazione idonea a consentire la quantificazione del danno;
f) eventuale altra documentazione richiesta dall’ufficio.
3. La sovvenzione di cui all’articolo 3 è concessa sulla base delle risultanze della perizia sui danni redatta dai funzionari dell'Ufficio provinciale Estimo ed espropri o degli altri uffici provinciali competenti per settore. A richiesta dei funzionari incaricati dell'istruttoria per l'accertamento del danno, devono essere esibiti gli inventari e i registri di carico e scarico relativi al periodo immediatamente precedente all'evento calamitoso, e ogni altro documento idoneo a dimostrare la preesistenza del bene distrutto o danneggiato.
4. Le domande incomplete, e non completate entro i termini fissati, sono archiviate d’ufficio.