In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 27 agosto 2019, n. 710
Criteri per la concessione di sovvenzioni straordinarie per eventi calamitosi

Allegato A

Criteri per la concessione di sovvenzioni straordinarie per eventi calamitosi

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione delle sovvenzioni straordinarie previste dall’articolo 2/bis della legge provinciale del 22 ottobre 1987, n. 27, e successive modifiche.

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui ai presenti criteri le imprese regolarmente iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano e che svolgono un’attività artigianale, industriale, commerciale, di servizi o alberghiera in provincia di Bolzano.

2. Le sovvenzioni possono essere concesse solo alle imprese che rispettano i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali nonché le normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente e di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro.

3. Non possono beneficiare delle sovvenzioni di cui ai presenti criteri le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che aveva dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

4. Sono altresì escluse le imprese che non hanno restituito o depositato in un conto bloccato gli aiuti che l’ente pubblico è tenuto a recuperare ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Articolo 3
Tipologia della sovvenzione

1. La sovvenzione è concessa in forma di contributo in conto capitale per un importo pari al 50 per cento delle spese ammissibili e in conformità al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Articolo 4
Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere redatte sulla modulistica messa a disposizione dalla ripartizione competente e presentate all’ufficio provinciale competente, tramite un'unica comunicazione PEC in formato PDF, prima dell’avvio degli investimenti ed entro sei mesi dal verificarsi dell’evento calamitoso, pena il rigetto della domanda.

2. Alla domanda di agevolazione sono da allegare i seguenti documenti:

a) elenco dei danni;

b) posizione assicurativa;

c) dichiarazione particolareggiata circa altri titoli che danno diritto a un risarcimento dei danni;

d) dichiarazione di impegno a rendere note le somme risarcite dalle società assicuratrici o sulla base di altro titolo e a restituire la parte di sovvenzione equivalente al danno coperto dall’assicurazione o da altro titolo;

e) materiale fotografico o altra documentazione idonea a consentire la quantificazione del danno;

f) eventuale altra documentazione richiesta dall’ufficio.

3. La sovvenzione di cui all’articolo 3 è concessa sulla base delle risultanze della perizia sui danni redatta dai funzionari dell'Ufficio provinciale Estimo ed espropri o degli altri uffici provinciali competenti per settore. A richiesta dei funzionari incaricati dell'istruttoria per l'accertamento del danno, devono essere esibiti gli inventari e i registri di carico e scarico relativi al periodo immediatamente precedente all'evento calamitoso, e ogni altro documento idoneo a dimostrare la preesistenza del bene distrutto o danneggiato.

4. Le domande incomplete, e non completate entro i termini fissati, sono archiviate d’ufficio.

Articolo 5
Oggetto della sovvenzione

1. Sono oggetto di sovvenzione i seguenti danni, se non già coperti da assicurazione o altro titolo:

a) opere murarie;

b) arredamenti;

c) attrezzature;

d) impianti tecnici;

e) scorte di merci e prodotti;

f) scorte di materiali;

g) costi del personale per le attività di sgombero

Articolo 6
Istruttoria e approvazione delle domande

1. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata.

2. L’ufficio competente può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria e l’integrazione ovvero la rettifica della domanda o della documentazione allegata. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i richiedenti devono regolarizzare la domanda. Decorso inutilmente detto termine, la richiesta è archiviata.

3. L’approvazione o il rigetto delle domande avviene con decreto del direttore o della direttrice della ripartizione competente sulla base della stima dei danni redatta dagli uffici competenti. I costi ammessi sono arrotondati per difetto ai 500,00 Euro inferiori.

Articolo 7
Liquidazione delle agevolazioni

1. La liquidazione delle agevolazioni avviene dopo l’emanazione del provvedimento di approvazione.

2. Qualora al momento della liquidazione della sovvenzione non sia stata ancora chiarita la posizione assicurativa o di altro titolo che dia diritto a un risarcimento dei danni, la sovvenzione prevista va erogata provvisoriamente con espressa riserva di ripetizione.

3. Il beneficiario deve restituire la parte di sovvenzione relativa alla quota di danno che è già stata risarcita dall’assicurazione o sulla base di altro titolo.

4. Per la liquidazione di sovvenzioni superiori a 25.000,00 Euro è richiesta al beneficiario una garanzia o fideiussione a prima richiesta in favore della Provincia autonoma di Bolzano quale garanzia per la ricostruzione entro i termini previsti dall’articolo 8 e per eventuali obblighi di restituzione della sovvenzione.

5. L’ammontare della fideiussione o garanzia bancaria deve corrispondere all’importo della sovvenzione da liquidare.

Articolo 8
Obblighi

1. Le opere di ricostruzione devono essere completate entro 24 mesi dalla data di concessione della sovvenzione.

Articolo 9
Revoca delle agevolazioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai presenti criteri nonché in caso di false dichiarazioni la sovvenzione è revocata maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Articolo 10
Controlli

1. L’ufficio competente si riserva di effettuare controlli a campione presso le aziende agevolate, una volta trascorso il termine di 24 mesi dalla liquidazione.

2. I controlli possono essere effettuati direttamente, in forma di sopralluoghi, oppure mediante richiesta di idonea documentazione.

Articolo 11
Validità

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate dal giorno successivo a quello di pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché per le domande presentate prima di tale data e non ancora approvate.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction Delibera 8 gennaio 2019, n. 13
ActionAction Delibera 29 gennaio 2019, n. 18
ActionAction Delibera 29 gennaio 2019, n. 31
ActionAction Delibera 12 febbraio 2019, n. 70
ActionAction Delibera 19 febbraio 2019, n. 89
ActionAction Delibera 26 febbraio 2019, n. 130
ActionAction Delibera 12 marzo 2019, n. 141
ActionAction Delibera 19 marzo 2019, n. 175
ActionAction Delibera 26 marzo 2019, n. 197
ActionAction Delibera 2 aprile 2019, n. 219
ActionAction Delibera 2 aprile 2019, n. 221
ActionAction Delibera 16 aprile 2019, n. 296
ActionAction Delibera 30 aprile 2019, n. 324
ActionAction Delibera 4 giugno 2019, n. 426
ActionAction Delibera 4 giugno 2019, n. 430
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 462
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 469
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 476
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 477
ActionAction Delibera 25 giugno 2019, n. 535
ActionAction Delibera 25 giugno 2019, n. 543
ActionAction Delibera 11 luglio 2019, n. 555
ActionAction Delibera 16 luglio 2019, n. 597
ActionAction Delibera 16 luglio 2019, n. 605
ActionAction Delibera 23 luglio 2019, n. 636
ActionAction Delibera 23 luglio 2019, n. 637
ActionAction Delibera 23 luglio 2019, n. 638
ActionAction Delibera 30 luglio 2019, n. 654
ActionAction Delibera 30 luglio 2019, n. 658
ActionAction Delibera 30 luglio 2019, n. 666
ActionAction Delibera 6 agosto 2019, n. 676
ActionAction Delibera 6 agosto 2019, n. 678
ActionAction Delibera 27 agosto 2019, n. 710
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 27 agosto 2019, n. 717
ActionAction Delibera 3 settembre 2019, n. 751
ActionAction Delibera 1 ottobre 2019, n. 809
ActionAction Delibera 29 ottobre 2019, n. 890
ActionAction Delibera 5 novembre 2019, n. 897
ActionAction Delibera 5 novembre 2019, n. 898
ActionAction Delibera 5 novembre 2019, n. 915
ActionAction Delibera 12 novembre 2019, n. 925
ActionAction Delibera 12 novembre 2019, n. 937
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 960
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 961
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 964
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 983
ActionAction Delibera 26 novembre 2019, n. 1015
ActionAction Delibera 26 novembre 2019, n. 1016
ActionAction Delibera 3 dicembre 2019, n. 1042
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1063
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1069
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1098
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1100
ActionAction Delibera 17 dicembre 2019, n. 1133
ActionAction Delibera 17 dicembre 2019, n. 1149
ActionAction Delibera 17 dicembre 2019, n. 1159
ActionAction Delibera 30 dicembre 2019, n. 1173
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico