1. La liquidazione delle agevolazioni avviene dopo l’emanazione del provvedimento di approvazione.
2. Qualora al momento della liquidazione della sovvenzione non sia stata ancora chiarita la posizione assicurativa o di altro titolo che dia diritto a un risarcimento dei danni, la sovvenzione prevista va erogata provvisoriamente con espressa riserva di ripetizione.
3. Il beneficiario deve restituire la parte di sovvenzione relativa alla quota di danno che è già stata risarcita dall’assicurazione o sulla base di altro titolo.
4. Per la liquidazione di sovvenzioni superiori a 25.000,00 Euro è richiesta al beneficiario una garanzia o fideiussione a prima richiesta in favore della Provincia autonoma di Bolzano quale garanzia per la ricostruzione entro i termini previsti dall’articolo 8 e per eventuali obblighi di restituzione della sovvenzione.
5. L’ammontare della fideiussione o garanzia bancaria deve corrispondere all’importo della sovvenzione da liquidare.