(1) Per gli incarichi speciali è riconosciuta un’indennità di posizione calcolata avvalendosi della base di calcolo utilizzata per la determinazione dell'indennità di posizione del personale dirigenziale dell’amministrazione provinciale, nei limiti dei coefficienti previsti.
(2) In via transitoria, il coefficiente è determinato dalla Giunta provinciale, tenuto conto della complessità dell’incarico, del grado di autonomia e del grado di responsabilità personale.