(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in 4.618.455,32 euro per l’anno 2019, in 3.238.736,20 euro per l’anno 2020 e in 3.255.268,53 euro per l’anno 2021 si provvede:
(2) La quantificazione dell’onere annuo a carico degli esercizi non compresi nel bilancio di previsione 2019-2021 è demandata, ai sensi dell’ar¬ticolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, alla legge di bilancio.
(3) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.