(1) Il comma 2 dell’articolo 63/quater della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1 sono scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, o, in rappresentanza dell’amministrazione provinciale, fra i dipendenti provinciali di ruolo iscritti in un elenco, tenuto presso la Ripartizione finanze, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto del Presidente della Provincia di natura non regolamentare per l’espletamento dell’incarico. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.”