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p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 21)
Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni

1)
Pubblicato nel numero straordinario 2 del B.U. 30 aprile 2019, n. 17.

Art. 1  (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)

(1) Allo stato di previsione delle entrate di cui all’articolo 1 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2019 - competenza

 

Titolo – Tipologia

Importo

01-101

+14.952.000,00

01-103

+194.710.000,00

02-101

+4.508.600,71

02-105

-80.350,00

03-100

-31.912.439,60

03-200

+112.000,00

03-500

+1.818.512,52

04-400

+2.000.000,00

04-500

+1.200.000,00

05-300

-54.000.000,00

 

Anno 2019 - cassa

 

Titolo – Tipologia

Importo

01-101

+14.952.000,00

01-103

+194.710.000,00

02-101

+4.508.600,71

02-105

-80.350,00

03-100

-3.912.439,60

03-200

+112.000,00

03-500

+4.818.512,52

04-400

+500.000,00

04-500

+1.200.000,00

05-300

-54.000.000,00

 

Anno 2020 - competenza

 

Titolo – Tipologia

Importo

01-101

+15.891.336,00

01-103

+76.978.780,00

02-101

+69.093,81

02-105

-35.230,00

03-100

-3.973.439,60

03-200

+112.000,00

03-500

+4.954.908,84

04-400

+500.000,00

04-500

+1.200.000,00

05-300

+50.000.000,00

 

Anno 2021 - competenza

 

Titolo – Tipologia

Importo

01-101

+22.194.936,00

01-103

+77.978.780,00

02-101

-24.535,00

02-105

-35.050,00

03-100

-3.973.439,60

03-200

+112.000,00

03-500

+4.954.908,84

04-400

+500.000,00

05-300

+44.000.000,00

Art. 2  (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

(1) Allo stato di previsione delle spese di cui all’articolo 2 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2019 - competenza

 

Missione - Programma – Titolo

Importo

01-01-1

+3.018.000,00

01-02-1

+237.644,19

01-03-1

+15.000,00

01-04-1

+400.000,00

01-06-1

-303.500,00

01-06-2

+6.535.993,77

01-08-1

+1.188.923,00

01-08-2

+2.145.733,88

01-10-1

+1.154.887,00

01-11-1

+3.175.449,97

04-01-1

+5.900,00

04-01-2

-35.490,00

04-02-1

+1.140.341,25

04-02-2

-302.210,00

04-04-1

+3.503.729,18

04-04-2

-3.942.909,89

04-06-1

+6.160.000,00

04-07-1

+2.460.000,00

05-01-1

+150.000,00

05-01-2

+400.000,00

05-02-1

+9.107.361,00

05-02-2

+722.346,00

06-02-1

+522.882,70

06-02-2

-199.882,70

07-01-1

+8.465.000,00

07-01-2

+4.535.000,00

08-02-1

-32.074,47

08-02-2

+32.074,47

09-01-1

-70.277,00

09-02-1

+1.933.500,00

09-02-2

+124.000,00

09-04-2

+499.903,17

09-05-1

+1.950.060,40

09-05-2

+9.320.653,96

09-08-1

+39.533,00

09-08-2

+30.744,00

10-02-1

-28.482.180,00

10-02-2

+23.500,00

10-05-1

+7.054.069,03

10-05-2

+4.846.036,04

11-01-2

+2.280.000,00

12-01-1

+6.020.000,00

12-01-2

-4.200.000,00

12-02-1

+3.500.000,00

12-02-2

-9.310,00

12-04-1

-2.778.000,00

12-04-2

+9.310,00

12-05-1

+1.616.319,13

12-05-2

+2.030.142,63

12-08-1

+1.250.947,50

13-01-1

+6.175.365,97

13-02-1

-85.000,00

13-05-2

-11.841.603,00

14-01-1

+2.600.000,00

14-01-2

+1.000.000,00

14-02-1

+3.150.000,00

14-02-2

-2.173.730,00

14-03-1

+50.000,00

14-03-2

-17.100,00

14-04-2

-67.232,91

15-02-1

-1.406.445,25

15-02-2

+1.404.700,00

15-03-1

+800.000,00

15-03-2

-70.000,00

16-01-1

+5.205.389,00

16-01-2

+3.731.611,00

18-01-1

+4.155.560,52

18-01-2

+45.272.000,00

19-01-1

+764.000,00

19-01-2

+1.512.000,00

20-01-1

+20.059.483,82

20-01-2

-6.000.000,00

20-02-1

-846.841,00

20-02-2

+10.923,89

20-03-1

+7.834.837,38

20-03-2

-650.000,00

50-02-4

-4.508.747,00

 

Anno 2019 - cassa

 

Missione - Programma – Titolo

Importo

01-01-1

+3.018.000,00

01-02-1

+237.644,19

01-02-2

+8.900.348,63

01-03-1

+15.000,00

01-04-1

+400.000,00

01-06-1

-303.500,00

01-06-2

+34.562.295,45

01-08-1

+1.188.923,00

01-08-2

+2.145.733,88

01-10-1

+1.154.887,00

01-11-1

+3.175.449,97

04-01-1

+5.900,00

04-01-2

-35.490,00

04-02-1

-41.426.256,22

04-02-2

-302.210,00

04-04-1

+3.503.729,18

04-04-2

-3.942.909,89

04-06-1

+6.160.000,00

04-07-1

+2.460.000,00

05-01-1

+150.000,00

05-01-2

+400.000,00

05-02-1

+9.107.361,00

05-02-2

+722.346,00

06-02-1

+522.882,70

06-02-2

-199.882,70

07-01-1

+8.465.000,00

07-01-2

+4.535.000,00

08-02-1

-32.074,47

08-02-2

+32.074,47

09-01-1

-70.277,00

09-02-1

+1.933.500,00

09-02-2

+124.000,00

09-03-2

+3.762.185,35

09-04-2

+7.715.013,82

09-05-1

+1.950.060,40

09-05-2

+9.320.653,96

09-08-1

+39.533,00

09-08-2

+30.744,00

10-02-1

-28.482.180,00

10-02-2

+23.500,00

10-05-1

+7.054.069,03

10-05-2

+23.030.674,49

11-01-2

+2.280.000,00

12-01-1

+6.020.000,00

12-01-2

-4.200.000,00

12-02-1

+3.500.000,00

12-02-2

-9.310,00

12-03-2

+6.470.756,12

12-04-1

-2.778.000,00

12-04-2

+9.310,00

12-05-1

+1.616.319,13

12-05-2

+2.030.142,63

12-08-1

+1.250.947,50

13-01-1

+6.175.365,97

13-02-1

-85.000,00

13-05-2

+508.416,40

13-07-2

+5.435.939,93

14-01-1

+2.600.000,00

14-01-2

+1.000.000,00

14-02-1

+3.150.000,00

14-02-2

-2.173.730,00

14-03-1

+50.000,00

14-03-2

+8.142.202,43

14-04-2

-67.232,91

15-02-1

-1.406.445,25

15-02-2

+1.404.700,00

15-03-1

+800.000,00

15-03-2

-70.000,00

16-01-1

+5.205.389,00

16-01-2

+3.731.611,00

18-01-1

+4.155.560,52

18-01-2

+45.272.000,00

19-01-1

+764.000,00

19-01-2

+1.512.000,00

50-02-4

-10.538.348,08

 

Anno 2020 - competenza

 

Missione - Programma – Titolo

Importo

01-01-1

+1.238.000,00

01-02-1

+36.202,25

01-03-1

+15.000,00

01-04-1

+400.000,00

01-06-1

-298.000,00

01-06-2

+14.352.968,94

01-07-1

+2.804.000,00

01-07-2

+40.000,00

01-08-1

+5.808.113,00

01-08-2

+1.500.000,00

01-10-1

+1.148.887,00

01-11-1

+3.363.662,17

04-01-1

+8.200,00

04-02-1

+1.051.800,00

04-04-1

+24.448.405,57

04-04-2

+27.000,00

04-06-1

+150.000,00

04-07-1

+860.000,00

05-02-1

+2.832.934,00

05-02-2

+765.000,00

06-02-1

+934.000,00

07-01-1

+10.196.290,00

07-01-2

+803.710,00

08-02-1

-15.000,00

08-02-2

+15.000,00

09-01-2

-6.000,00

09-02-1

+622.000,00

09-03-2

+300.000,00

09-04-1

+6.000,00

09-04-2

+600.000,00

09-05-1

+1.526.560,40

09-05-2

+7.820.000,00

10-01-1

+50.000,00

10-02-1

-1.152.000,00

10-04-1

+80.000,00

10-05-1

+14.478.247,76

10-05-2

+5.630.000,00

11-01-1

+1.500.000,00

11-01-2

+472.000,00

12-01-1

+9.020.000,00

12-01-2

-7.200.000,00

12-02-1

+3.150.000,00

12-04-1

+105.000,00

12-05-1

+3.395.000,00

12-05-2

+2.350.000,00

12-08-1

+1.465.130,00

13-01-1

-5.377.086,21

13-02-1

-790.000,00

13-05-2

-17.109.368,94

14-02-1

+5.000.000,00

14-03-2

+56.400,00

15-03-1

+500.000,00

16-01-1

+7.000.000,00

16-01-2

+1.373.000,00

17-01-1

+40.000,00

17-01-2

+60.000,00

18-01-2

+18.016.000,00

19-01-1

+176.000,00

19-01-2

+648.000,00

20-01-1

+15.677.560,57

20-02-1

+591.847,40

20-02-2

+3.720,00

20-03-1

+8.642.012,14

20-03-2

-1.000.000,00

50-02-4

-4.508.747,00

 

Anno 2021 - competenza

 

Missione - Programma – Titolo

Importo

01-01-1

+1.238.000,00

01-02-1

-70.100,00

01-03-1

+15.000,00

01-04-1

+400.000,00

01-06-1

-162.900,00

01-06-2

+15.338.530,13

01-07-1

+2.804.000,00

01-07-2

+40.000,00

01-08-1

+2.600.000,00

01-08-2

+800.000,00

01-10-1

+1.157.000,00

01-11-1

+3.372.817,91

04-02-1

+1.042.000,00

04-04-1

+14.316.008,79

04-06-1

+10.500.000,00

04-07-1

+500.000,00

05-02-1

+2.599.374,00

05-02-2

+731.000,00

06-02-1

+883.000,00

07-01-1

+10.000.000,00

09-01-2

-6.000,00

09-02-1

+450.900,00

09-03-2

+150.000,00

09-04-1

+6.000,00

09-04-2

+450.000,00

09-05-1

+1.446.560,40

09-05-2

+6.800.000,00

10-01-1

+50.000,00

10-02-1

-770.000,00

10-02-2

+200.000,00

10-04-1

+40.000,00

10-05-1

+13.951.247,76

10-05-2

+5.060.000,00

11-01-1

+1.500.000,00

11-01-2

+264.000,00

12-01-1

+9.020.000,00

12-01-2

-7.200.000,00

12-02-1

+2.800.000,00

12-04-1

+105.000,00

12-05-1

+3.395.000,00

12-05-2

+2.350.000,00

12-08-1

+484.625,00

13-01-1

+5.368.154,83

13-02-1

-790.000,00

13-05-2

-18.113.730,13

14-02-1

+4.700.000,00

14-03-2

+75.200,00

15-02-1

+24.400,00

16-01-1

+6.100.000,00

16-01-2

+1.200.000,00

17-01-1

+60.000,00

17-01-2

+40.000,00

18-01-2

+19.192.000,00

20-01-1

+16.267.390,27

20-02-1

+591.847,39

20-03-1

+7.850.020,89

20-03-2

-1.000.000,00

50-02-4

-4.508.747,00

50-02-4

-4.508.747,00

Art. 3  (Allegati)

(1) Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A).

(2) Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B).

(3) Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H).

(4) Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5).

(5) Viene allegato alla presente legge il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato N).

(6) Viene allegato alla presente legge l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato Q).

(7) Vengono allegate alla presente legge le variazioni d’interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1).

Art. 4  (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche”)

(1) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6/bis (Alienazione di partecipazioni sociali)

1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali detenute dalla Provincia autonoma di Bolzano o su quote di esse.

2. L’alienazione delle partecipazioni o di quote di esse è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi particolari, a seguito di atto motivato con riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. Nei confronti degli enti appartenenti al sistema territoriale integrato di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sempre ammessa l’alienazione nelle forme di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, anche in deroga all’onere motivazionale ivi previsto.

4. La mancanza o invalidità dell’atto deliberativo aven¬te ad oggetto l’alienazione della partecipazione rende inefficace l’atto di alienazione della partecipazione.

5. È fatta salva la disciplina speciale recata da disposizioni di legge provinciali.”

Art. 5  (Soppressione delle gestioni fuori bilancio autorizzate da legge)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2020 le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge provinciale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse.

(2) La gestione contabile dei fondi di rotazione costituiti ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, è affidata all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, che vi provvede, per le finalità di cui all’articolo 1 della medesima legge provinciale, secondo le condizioni e le modalità fissate dalla Giunta provinciale. Resta fermo quanto previsto dalla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.

(3) Al fine di ottenere un migliore rendimento ed una più efficiente gestione e valorizzazione delle risorse da mettere a disposizione del sistema creditizio provinciale, l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico può affidare, con apposito mandato, la gestione dell’impiego delle risorse finanziarie dei fondi di rotazione di cui al comma 2, nonché di quelle del fondo pensione per le persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, ad organismi in house della Provincia abilitati alla gestione collettiva del risparmio e alla gestione individuale di portafogli, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore.

(4) Le eventuali disponibilità liquide delle gestioni di cui ai commi 1 e 2, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Provincia o ricondotte al bilancio di enti dipendenti dalla Provincia. La Giunta provinciale provvede, con proprio atto, all’accertamento e alla destinazione delle predette disponibilità. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti e impegni sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio della Provincia o di quello degli enti dipendenti dalla stessa.

Art. 6  (Modifiche della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)”

(1) Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, le parole: “ente strumentale non economico” sono sostituite dalle seguenti parole: “ente strumentale economico”.

(2) Il comma 2 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Finalità dell’Agenzia è la promozione, il coordinamento e la realizzazione di misure e progetti per l’erogazione di energia a basso impatto ambientale e per un uso intelligente, efficiente e sostenibile dell’energia nell’ambito privato e pubblico e nei processi produttivi e del settore terziario. L’Agenzia sviluppa iniziative, servizi e attività di interesse pubblico per favorire l’innovazione e uno sviluppo sostenibile. Per il raggiungimento delle sue finalità l’Agenzia svolge, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, valutazione e verifica tecnica, certificazione, ricerca e sviluppo e di trasferimento di conoscenze, ispirandosi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità. Come centro di competenza, l’Agenzia ha il compito istituzionale di elaborare e supportare la pianificazione strategica, le politiche energetiche ed ambientali e i relativi strumenti di attuazione per la Provincia autonoma di Bolzano.”

Art. 7  (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)   delibera sentenza

(1) L’articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 46/bis (Organismo indipendente di valutazione e collegio tecnico)

1. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige si dota di un organismo indipendente di valutazione e di un collegio tecnico.

2. L’organismo indipendente di valutazione svolge i seguenti compiti:

  1. provvede alla valutazione di seconda istanza dei dirigenti in ambito sanitario in merito ai risultati manageriali e gestionali;
  2. provvede alla valutazione pluriennale al termine dell’incarico in merito ai risultati manageriali e gestionali;
  3. monitora l’efficienza del sistema complessivo della valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni all’Azienda Sanitaria ed elabora una relazione annuale;
  4. comunica le criticità alla direzione generale dell’Azienda Sanitaria;
  5. esprime un parere in merito alla relazione sulla performance delle strutture dell’Azienda Sanitaria;
  6. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell’attribuzione dei premi;
  7. valida il sistema di attribuzione dei premi ai dipendenti dell’Azienda Sanitaria;
  8. promuove e attesta gli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
  9. redige una relazione sulla legittimità, sull’imparzialità e sul buon andamento dell’azione amministrativa dell’Azienda Sanitaria.

3. Il collegio tecnico svolge i seguenti compiti:

  1. provvede alla valutazione di seconda istanza dei dirigenti in ambito sanitario in merito agli aspetti tecnico-professionali;
  2. provvede alla valutazione pluriennale al termine dell’incarico in merito agli aspetti tecnico-professionali.

4. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico, le modalità di composizione e nomina dei rispettivi membri, nonché le procedure di valutazione, i criteri alla base dei sistemi di valutazione delle attività professionali, gli effetti della valutazione e le ulteriori funzioni specifiche affidate a ciascun organismo deputato alla valutazione sono disciplinati con regolamento di esecuzione.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 199.004,05 euro per l’anno 2019, in 597.012,14 euro per l’anno 2020 e in 597.012,14 euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

(3) Dopo il comma 5/bis dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5/ter Le disposizioni di cui al comma 5/bis si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023. Al termine della sperimentazione sarà valutato il loro impatto in collaborazione con il Ministero della Salute, al fine di prevederne l’applicazione definitiva.”

massimeCorte costituzionale - ordinanza 8 settembre 2020, n. 216 - Sanità pubblica – Riordino del servizio sanitario provinciale – Valutazione dei dirigenti sanitari e formazione medici di medicina generale – Estinzione del processo per rinuncia

Art. 8  (Modifica della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, “Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”)

(1) Il comma 1/ter dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/ter In quelle discipline in cui si constata una rilevante carenza di personale, al fine di garantire l’assistenza sanitaria a medio o lungo termine, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può assumere a tempo determinato personale delle professioni sanitarie, nel rispetto della disciplina per l’accesso all’impiego provinciale. Allo scopo di migliorare le competenze linguistiche del predetto personale, l’Azienda Sanitaria è autorizzata a finanziare corsi di lingua, la cui frequenza sarà consentita durante l’orario di lavoro.”

Art. 9  (Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)   delibera sentenza

(1) L’articolo 7 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:

“Art. 7 (Corsi a tempo pieno e a tempo parziale)

1. Il corso comporta un impegno a tempo pieno o a tempo parziale con l’adeguamento proporzionale della borsa di studio provinciale e della durata del corso. La frequenza delle attività didattiche, pratiche e teoriche, è obbligatoria.”

(2) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito: “Per la durata della formazione al medico è inibito l’esercizio dell’attività libero professionale e ogni altro rapporto di lavoro o incarico con enti e istituzioni pubbliche o private. Fanno eccezione la sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario e, fino al 31 dicembre 2021, ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale e provinciale.”

(3) Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, sono aggiunte le seguenti parole: “a tempo pieno o a tempo parziale;”

massimeCorte costituzionale - ordinanza 8 settembre 2020, n. 216 - Sanità pubblica – Riordino del servizio sanitario provinciale – Valutazione dei dirigenti sanitari e formazione medici di medicina generale – Estinzione del processo per rinuncia

Art. 10  (Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

(1) Il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 6/ter dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono sostituiti dal seguente periodo: “Gli alunni e le alunne sono comunque tenuti a sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola a carattere statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”

Art. 11  (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, la parola: “ottobre” è sostituita dalla parola: “dicembre”.

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 8/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis Ai veicoli di cui all’articolo 63, comma 1/bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modifiche, si applica la tariffa determinata ai sensi del comma 1, senza riduzioni ulteriori, salva l’applicazione di successive disposizioni tariffarie più favorevoli.”

Art. 12  (Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“d) effettuare le variazioni necessarie per consentire l’utilizzo del fondo rischi spese legali.”

(2) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, dopo le parole: “alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 3” sono inserite le parole: “, compresi i loro rispettivi enti strumentali e società in house,”.

(3) Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché il servizio di intermediazione tecnologica per la connessione alla piattaforma nazionale dei pagamenti elettronici.”

(4) Dopo l’articolo 55 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 55/bis (Disposizioni contabili per il funzionamento dell’ufficio di Bruxelles)

1. In attuazione dell’intesa di collaborazione sottoscritta tra la Provincia autonoma di Bolzano, il Land Tirolo e la Provincia autonoma di Trento in data 28 maggio 2015, per la gestione congiunta della sede dei rispettivi uffici di collegamento con l’Unione europea, la Provincia può assumere e pagare spese per conto degli enti sottoscrittori della predetta intesa, relative alla gestione delle attività comuni, anche in base alla ripartizione degli oneri ivi prevista.

2. Per il pagamento delle spese previste dal comma 1, nonché delle altre spese occorrenti per il funzionamento e la gestione dell’ufficio, è istituito presso l’ufficio di Bruxelles un servizio di cassa ed economato, ai sensi dell’articolo 54. Il fondo cassa è reso disponibile su conti correnti intestati alla Provincia, accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalità in uso, ivi comprese carte di credito e di debito. La persona incaricata del servizio economale può prelevare dai conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell’intesa di collaborazione di cui al comma 1, da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L’incaricato/L’incaricata del servizio economale è personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate dagli altri soggetti per la gestione dell’ufficio comune, ai sensi della predetta intesa.

3. La Ripartizione provinciale Finanze effettua il controllo contabile sul rendiconto del servizio economale mediante esame a campione della documentazione di spesa, trasmessa in copia per via telematica secondo le disposizioni vigenti.

4. La persona incaricata del servizio economale è sottoposta alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.”

(5) Dopo l’articolo 58 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 58/bis (Informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra la Provincia e i propri organismi controllati e partecipati)

1. In attuazione dell’articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto generale della Provincia illustra, anche in forma sintetica, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra la Provincia e i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa è improntata ai principi della massima semplificazione e della significatività e rilevanza, da valutarsi comparativamente ai valori complessivi del rendiconto della Provincia.

2. Il collegio dei revisori dei conti della Provincia, gli organi di controllo comunque denominati degli enti strumentali della Provincia e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle società a partecipazione provinciale provvedono, senza necessità di ulteriori incarichi e di compensi aggiuntivi, all’asseverazione, per la parte di rispettiva competenza, dell’informativa di cui al comma 1, almeno 20 giorni prima della data fissata per l’approvazione del rendiconto generale da parte della Giunta provinciale.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità e il diritto al risarcimento del danno, l’asseverazione può essere disposta dall’Ufficio Vigilanza finanziaria della Ripartizione provinciale Finanze, che vi provvede, senza necessità di diffida e contestazione, attraverso un commissario ad acta o d’ufficio, avvalendosi all’occorrenza di un soggetto esterno iscritto nel registro dei revisori legali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche.”

(6) Dopo il comma 3 dell’articolo 63/quater della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Con deliberazione della Giunta provinciale si provvede, sulla base di parametri oggettivi e trasparenti, alla determinazione dei compensi spettanti ai membri degli organi di cui al comma 1.”

(7) Dopo il comma 4 dell’articolo 66 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Fino all’adozione delle deliberazioni previste dall’articolo 63/quater, comma 4, della presente legge e dall’articolo 1, comma 6, lettera i), della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, continua a trovare applicazione la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2013, n. 1988, come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2015, n. 1550.”

Art. 13  (Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, “Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, e successive modifiche, le parole: “dal Direttore della Ripartizione provinciale Lavoro” sono sostituite dalle seguenti parole: “dalla struttura provinciale competente”.

Art. 14  (Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “e 2018” sono sostituite dalle parole: “, 2018 e seguenti.”.

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis Alla copertura degli oneri, stimati in 5.000.000,00 di euro per l’anno 2019, in 3.000.000,00 di euro per l’anno 2020 e in 3.000.000,00 di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021”.

Art. 15  (Modifica della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, “Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, è inserito il seguente comma:

“1/bis La Provincia può concedere i contributi di cui al comma 1 direttamente o tramite società controllate, aziende speciali, enti strumentali della Provincia stessa o enti da essa dipendenti.”

Art. 16  (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:

“Art. 4/bis (Agenzia provinciale per le relazioni sindacali)

1. Presso la Direzione generale della Provincia autonoma di Bolzano è istituita come struttura operativa l'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali. L’Agenzia ha il compito di rappresentare l’Amministrazione provinciale e gli enti pubblici da essa dipendenti, o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria della Provincia o ad essa delegata, in sede di contrattazione collettiva intercompartimentale, compartimentale e, qualora gli enti ne facciano richiesta, anche nella contrattazione collettiva decentrata e nelle relazioni sindacali.

2. L'Agenzia si compone di tre membri, titolati a sottoscrivere i contratti, dei quali uno svolge le funzioni di presidente. Ciascun membro può essere sostituito da un membro supplente. I membri sono esperti in materia di relazioni sindacali, di contrattazione collettiva, di organizzazione e gestione del personale nonché di diritto del lavoro. Essi sono scelti da un elenco istituito presso la Direzione generale della Provincia, sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura e possono essere riconfermati alla scadenza dell’incarico. A seguito dell’individuazione dei comparti o delle aree di contrattazione, l’Agenzia è integrata con al massimo tre rappresentanti per ciascuna area o comparto di contrattazione; tali rappresentanti sono designati dagli enti cui si riferisce la contrattazione.

3. La Giunta provinciale stabilisce:

  1. il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco di cui al comma 2;
  2. le modalità e i termini di evasione delle domande;
  3. le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;
  4. le modalità di subentro dei membri supplenti.

4. L’Agenzia è composta in conformità alle norme provinciali in materia di rispetto della consistenza dei gruppi linguistici e di equilibrio fra i generi.

5. Non possono essere nominati membri dell'Agenzia persone che rivestano o abbiano rivestito nei due anni precedenti la data di nomina incarichi pubblici elettivi ovvero cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali. L'incompatibilità è estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.

6. L’Agenzia esercita in autonomia ogni attività relativa alle relazioni sindacali e alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi, ivi compresa l’interpretazione autentica degli stessi, e presta assistenza agli enti di cui al comma 1 per l’applicazione uniforme dei contratti e degli accordi collettivi. L’Agenzia cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva.

7. L’Agenzia è tenuta al rispetto dei limiti di spesa determinati in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il/La presidente dell’Agenzia relaziona al Direttore generale/alla Direttrice generale in merito all’attività svolta.

8. Al/Alla presidente dell'Agenzia spetta un compenso mensile, stabilito nella deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al 40 per cento dell’indennità consiliare prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, al netto di IVA e oneri. Agli altri membri spetta un compenso mensile, stabilito nella deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore all’80 per cento del compenso previsto per il/la presidente, al netto di IVA e oneri.

9. Per l’assolvimento dei compiti affidati all'Agenzia, la Direzione generale mette a disposizione due unità del proprio personale amministrativo.

10. Fino alla nomina dei membri dell’Agenzia il Direttore generale/la Direttrice generale continua a gestire la contrattazione collettiva, anche tramite persone esperte appositamente delegate per la contrattazione.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:

“1. La contrattazione collettiva intercompartimentale, di comparto e decentrata per il personale degli enti di cui all’articolo 1 è gestita dall’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali nell’ambito degli obiettivi programmatici definiti dalla Giunta provinciale, di concerto con il Direttore generale/la Direttrice generale della Provincia.”

(3) I commi 2 e 9 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sono abrogati.

(4) Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2019-2021, una spesa massima complessiva di 206,9 milioni di euro. La spesa massima complessiva autorizzata per il contratto collettivo intercompartimentale è di 195,5 milioni di euro. 21 milioni di euro per l’anno 2019, di 78,5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 96 milioni di euro per l’anno 2021. Tali importi si riferiscono all’amministrazione provinciale e all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di soggiorno di Merano. Per la conclusione del contratto collettivo provinciale del personale docente delle scuole statali la spesa massima complessiva autorizzata per le parti ancora sospese, è di 11,4 milioni di euro. 3,8 milioni di euro per l’anno 2019, di 3,8 milioni di euro per l’anno 2020 e di 3,8 milioni di euro per l’anno 2021. 2)

(4/bis) 3)

(4/ter) La spesa massima del bilancio provinciale 2019-2021 di cui al comma 4 è aumentata di 18 milioni di euro per la contrattazione in ambito sanitario, di cui 6 milioni di euro per l’anno 2019, 6 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro per l’anno 2021. 4)

(5) Il comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Ai sensi dell’articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al 1° maggio 2019 nella misura di 18.678 posti, al 1° settembre 2019 nella misura di 18.729 posti e al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.739 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale.”

(6) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: “Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende, dal 1° maggio 2019, 46 nuovi posti, dal 1° settembre 2019 ulteriori 51 nuovi posti e dal 1° ottobre 2019 ulteriori 10 nuovi posti, nonché cinque posti per la prevista quota per le persone con disabilità e per lo svolgimento di compiti amministrativi relativi alla creazione di nuovi posti.”

(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.355.833,33 euro per l’anno 2019, 4.670.000,00 euro per l’anno 2020 e 4.670.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte agli oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.”

2)
L'art. 16, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 30 luglio 2019, n. 6.
3)
L'art. 16, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 30 luglio 2019, n. 6, e successivamente abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 19 dicembre 2019, n. 15.
4)
L'art. 16, comma 4/ter, è stato inserito dall'art. 43, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 17  (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, “Ricerca e innovazione”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, dopo la parola: “fondazioni” sono inserite le seguenti parole: “, ivi comprese quelle connesse a università pubbliche con sede nell’area dell’Euroregione alpina Tirolo-Alto Adige-Trentino (Euregio),”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 350.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale, iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 18  (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) Alla fine del comma 2/quater dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Se la scelta del posto avviene online, si considera la migliore posizione nelle graduatorie anche per la stipula di contratti a tempo indeterminato.”

Art. 19  (Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)

(1) Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “come area”.

Art. 20  (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Gli enti gestori dei servizi sociali trasmettono alla Ripartizione provinciale Politiche sociali i programmi di attività e di spesa dell’anno successivo entro il termine e utilizzando l’apposito modello approvati dalla Giunta provinciale. In casi motivati gli enti gestori dei servizi sociali possono presentare, utilizzando il medesimo modello, un’integrazione del programma di spesa. Gli stessi enti presentano i dati di spesa riferiti all’anno precedente, con indicazione dell’eventuale avanzo di amministrazione, entro il termine e utilizzando i modelli di rilevazione approvati dalla Giunta provinciale.”

Art. 21  (Modifica della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Il Comitato è composto da:

  1. l’assessore o l’assessora competente in materia di protezione civile, che lo presiede;
  2. due rappresentanti dell’Agenzia per la Protezione civile;
  3. due rappresentanti dell’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari;
  4. un rappresentante dei comuni della provincia di Bolzano, scelto da una terna di nominativi proposta dal Consorzio dei comuni.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. L’Agenzia può stipulare polizze assicurative specifiche per il servizio antincendi, nonché per i danni causati ai veicoli privati usati dai vigili del fuoco volontari in occasione degli interventi e dai funzionari delle unioni distrettuali dei Corpi dei vigili del fuoco volontari durante i viaggi di servizio. L’Agenzia non stipula polizze assicurative per le squadre antincendi aziendali.”

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50.000,00 euro per l’anno 2019, 50.000,00 euro per l’anno 2020 e 50.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 22  (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. In caso di collocamento in aspettativa si applicano le disposizioni del comma 2 con i termini ridotti a 3 mesi. In caso di comando presso altro ente i termini sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito l’ente.”

Art. 23  (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, „Disciplina del procedimento amministrativo”)

(1) Dopo il comma 25 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 26, 27, 28, 29 e 30:

“26. È vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 27, 28, 29 e 30, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

27. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, incluso il concordato con continuità aziendale ai sensi dell’articolo 186/bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può aggiudicare la gara agli altri operatori economici del raggruppamento, o proseguire l’appalto con gli operatori medesimi, uno dei quali sia costituito quale nuovo mandatario, e con facoltà di modificare le quote indicate nell’offerta originaria, compatibilmente con i requisiti di qualificazione richiesti dal bando, da verificarsi al momento della modifica, e senza necessità del consenso del precedente mandatario; non sussistendo tali condizioni, la stazione appaltante deve escludere il raggruppamento o recedere dal contratto.

28. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, incluso il concordato con continuità aziendale ai sensi dell’articolo 186/bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di gara o di esecuzione del contratto, dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può aggiudicare la gara agli altri operatori economici del raggruppamento, o proseguire l’appalto con gli operatori medesimi che hanno facoltà di modificare le quote indicate nell’offerta originaria, compatibilmente con i requisiti di qualificazione richiesti dal bando, da verificarsi al momento della modifica, e senza necessità del consenso del precedente mandante.

29. Le previsioni di cui ai commi 27 e 28 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

30. Le disposizioni di cui ai commi 26, 27, 28 e 29 trovano applicazione alle procedure di gara e ai contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.”

Art. 24  (Autorizzazione)

(1) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25  (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche;
  2. il comma 6/quater dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche;
  3. l’articolo 1/sexies della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche;
  4. il comma 3 dell’articolo 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
  5. il comma 4 dell’articolo 7 e il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche.

Art. 26  (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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ActionActionArt. 1  (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
ActionActionArt. 2  (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
ActionActionArt. 3  (Allegati)
ActionActionArt. 4  (Modifica della , “Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche”)
ActionActionArt. 5  (Soppressione delle gestioni fuori bilancio autorizzate da legge)
ActionActionArt. 6  (Modifiche della , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)”
ActionActionArt. 7  (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)  
ActionActionArt. 8  (Modifica della , “Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”)
ActionActionArt. 9  (Modifiche della , “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)  
ActionActionArt. 10  (Modifica della , “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)
ActionActionArt. 11  (Modifiche della , “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)
ActionActionArt. 12  (Modifiche della , “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 13  (Modifica della , “Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero”)
ActionActionArt. 14  (Modifiche della , “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)
ActionActionArt. 15  (Modifica della , “Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni”)
ActionActionArt. 16  (Modifiche della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
ActionActionArt. 17  (Modifica della , “Ricerca e innovazione”)
ActionActionArt. 18  (Modifica della , “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 19  (Modifica della , “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)
ActionActionArt. 20  (Modifica della , “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)
ActionActionArt. 21  (Modifica della , “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”)
ActionActionArt. 22  (Modifica della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 23  (Modifica della , „Disciplina del procedimento amministrativo”)
ActionActionArt. 24  (Autorizzazione)
ActionActionArt. 25  (Abrogazioni)
ActionActionArt. 26  (Entrata in vigore)
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