1) I concessionari sono obbligati a tenere un registro (di seguito “registro”), specifico per l’impianto, nel quale annotare gli eventi rilevanti ai fini della sicurezza.
2) In questo registro sono da annotare i risultati dell’analisi del rischio, delle verifiche periodiche e tutte le disfunzioni ed anomalie d’esercizio che si verificano nel corso della gestione così come le carenze rilevate e le prescrizioni tralasciate.
3) Il registro si articola in:
a) sezione relativa allo stato di fatto dell’impianto: descrizione tecnica unitamente alla planimetria dettagliata del l’impianto e die suoi componenti (prese, condotte di adduzione, condotte in pressione, organi di chiusura, turbine, generatori, trasformatori, armadi die comandi ecc.) con i relativi dati tecnici risp. parametri;
b) analisi del rischio;
c) rapporti di prova di cui alle verifiche periodiche previste agli art. 4, 5 e 6;
d) piano di manutenzione: visione d’insieme relativa alle verifiche da effettuarsi ed ai controlli
e) eventi: interventi straordinari ed eventi
f) allegati: corografie, rapporti di prova, istruzioni tecniche, certificati di garanzia ed attestazioni delle relative attività ed acquisti, altra documentazione relativa a carenze e relative contromisure.
4) Il registro di gestione deve essere esibito nel corso di eventuali controlli da parte dell’Autorità.