(1) L’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 35, è così sostituito:
“Art. 7 (Attività amministrative)
1. Di norma il Centro svolge direttamente le proprie attività amministrative.
2. Il Demanio provinciale può svolgere per il Centro le attività amministrative definite e disciplinate con apposito accordo di cooperazione.
3. Nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge, il Centro può adottare un regolamento interno per gli acquisti di beni, servizi e forniture nonché un regolamento interno di contabilità.”