1. Gli animali morti possono essere recuperati mediante trasporto in elicottero solo se la rimozione con altri mezzi non è possibile e l’interramento o l’abbandono della carcassa non può essere autorizzato per motivi sanitari, igienici o tecnico-ambientali.
2. Il/La responsabile deve partecipare ai costi del trasporto secondo quanto previsto dall’articolo 3 e dall’articolo 4, comma 2.