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q) Decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2019, n. 71)
Modifiche al regolamento sulle procedure di protocollo e sull'Amministrazione provinciale digitale

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1)
Pubblicato nel B.U. 28 marzo 2019, n. 13.

Art. 11

(1) L’articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 19  (Posta in uscita)

1. L’Amministrazione provinciale provvede alla comunicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale oppure al domicilio digitale speciale equivalgono alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente.

2. Le comunicazioni ai soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese e ai professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi sono inviate al domicilio digitale indicato nell’INI-PEC, salvo i casi in cui sia prevista una diversa modalità di comunicazione telematica.

3. Le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi sono inviate al domicilio digitale indicato nell’IPA o tramite la cooperazione applicativa. I documenti possono essere, altresì, resi disponibili previa comunicazione delle modalità di accesso telematico agli stessi. Tra le pubbliche amministrazioni non è ammessa la trasmissione di documenti a mezzo fax.

4. Con l’avvio dell’operatività dell’“Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese”, le comunicazioni ai cittadini e agli altri soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 sono inviate al domicilio digitale ivi indicato. Sino all’adozione del suddetto Indice, il domicilio digitale sarà quello indicato nella documentazione presentata all’Amministrazione provinciale.

5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono, altresì, eleggere, per determinati procedimenti, un domicilio digitale speciale, diverso da quello già riportato nei rispettivi indici.

6. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 4 o del domicilio digitale speciale di cui al comma 5, ai cittadini e agli altri soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 è inviata, a mezzo posta ordinaria, una copia cartacea tratta dal documento informatico originale. Nel caso in cui sussista un obbligo di notifica, la copia cartacea è inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Le comunicazioni non soggette a protocollazione sono di norma inviate alle caselle personali di posta elettronica.”

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