(1) Nel comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole “presso le sedi di protocollo” sono sostituite dalle parole “presso le rispettive sedi di protocollo”.
(2) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole “nicht zuständigen Organisationseinheit eingehen” sono sostituite dalle parole “Organisationseinheit eingehen, die für deren Bearbeitung nicht zuständig ist”.
(3) Il comma 4 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:
“4. Le buste dei documenti cartacei in ingresso vanno conservate in tutti i casi in cui la data di spedizione assuma rilevanza giuridica. La busta va annotata nel registro di protocollo come allegato, unitamente alla data e all’ora risultanti dal timbro postale.”
(4) Il comma 6 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. Se un documento cartaceo è consegnato personalmente dal mittente o da una persona incaricata, il personale rilascia gratuitamente, quale ricevuta di avvenuta consegna, una fotocopia della prima pagina del documento protocollato, su cui è apposta la segnatura di protocollo. Per i documenti informatici la segnatura di protocollo è fornita nel formato XML.”
(5) Dopo la lettera a) del comma 7 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera a/bis):
“a/bis) le caselle di posta elettronica specifiche per determinati procedimenti amministrativi;”
(6) Nella lettera d) del comma 7 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole “(per es. cooperazione applicativa)” sono soppresse.
(7) Il comma 8 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:
“8. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica all’Amministrazione provinciale sono valide:
- se sottoscritte con firma digitale;
- se l’identificazione dell’utente avviene a seconda del livello minimo di sicurezza richiesto mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta di Identità Elettronica (CIE) oppure il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- se sottoscritte con firma autografa e presentate unitamente alla copia del documento di identità.”