1. Per verificare la regolare attuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative agevolate; a ciò si aggiungono i casi che l’ufficio ritiene opportuno controllare.
2. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità, sulla base dell’elenco di tutti gli aiuti liquidati nell’anno di riferimento.
3. I controlli sono finalizzati ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero che non abbiano omesso di fornire informazioni dovute.
4. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo, comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Il controllo, se necessario, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.
5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca dell’aiuto e la restituzione totale o parziale dello stesso, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della sua liquidazione. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.