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1. Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola primaria e alla prima classe di una scuola del secondo ciclo di istruzione e formazione sono da presentare esclusivamente mediante la procedura telematica tramite il portale per l’iscrizione alle scuole della Provincia autonoma di Bolzano “IOLE”.
2. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto agli esercenti la responsabilità genitoriale privi di strumentazione informatica.
3. Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola primaria sono presentate nel mese di gennaio (dal 7 gennaio al 24 gennaio 2019).
4. Le domande di iscrizione alla prima classe di una scuola del secondo ciclo di istruzione e formazione sono presentate per l’anno scolastico 2019/2020 dal 15 febbraio al 15 marzo 2019 ed a partire dall’anno scolastico 2020/2021 dal 15 gennaio al 15 febbraio dell’anno scolastico precedente a quello cui si riferisce l’iscrizione.
5. Gli esercenti la responsabilità genitoriale, all’atto dell’iscrizione, immettono i dati di cui all’allegato A della presente deliberazione. L’iscrizione alle classi successive alla prima è disposta d’ufficio.
6. La struttura del portale “IOLE”, l’articolazione delle sezioni da compilare al fine dell’iscrizione scolastica e la tipologia di informazioni richieste, di cui all’allegato A, sono approvati. Le Direzioni Istruzione e formazione sono autorizzate a modificare le parti non sostanziali dell’allegato A, previo aggiornamento della valutazione dell’impatto.
7. Gli esercenti la responsabilità genitoriale possono indicare all’atto dell’iscrizione la lingua conosciuta o le lingue conosciute dall’alunna o dall’alunno. Se maggiorenne, tale indicazione può essere effettuata dall’alunna stessa o dall’alunno stesso.
8. La lingua o le lingue sono indicate scegliendone il livello di conoscenza.
9. L’indicazione della lingua conosciuta o delle lingue conosciute non pregiudica in alcun modo i diritti di cui all’articolo 19, terzo comma, dello Statuto di autonomia. Tale indicazione è fornita nell’interesse delle alunne e degli alunni in quanto le informazioni permettono alla scuola di attivare le misure necessarie a garantire l’efficacia dell’insegnamento, un’equilibrata formazione delle classi e un’ottimale impostazione ed organizzazione delle attività didattiche.
10. Una volta che i dati personali riguardanti la lingua o le lingue conosciute hanno esaurito le finalità di cui al presente articolo, e comunque entro il termine di nove mesi dall’effettuazione dell’iscrizione, essi sono trasformati in forma anonima. I dati aggregati risultanti potranno anche essere utilizzati per fini statistici, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e delle regole deontologiche corrispondenti vigenti previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.
11. Con riferimento ai dati riguardanti la lingua conosciuta o le lingue conosciute sono poste in essere tutte le misure necessarie al fine di escludere un utilizzo che risulti discriminatorio nei confronti dell’alunna o dell’alunno. Tali dati in ogni caso non possono essere trasmessi a terzi.
12. Le Direzioni Istruzione e formazione vigilano sull’osservanza della presente deliberazione.
13. La deliberazione della Giunta provinciale 25 agosto 2015, n. 967, è revocata.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.