In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 18 dicembre 2018, n. 1385
Criteri per la concessione di contributi per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici per l'approvvigionamento di immobili non allacciati alla rete elettrica (modificata con delibera n. 252 del 09.04.2019, delibera n. 1176 del 30.12.2019 e delibera n. 1094 del 29.12.2020)

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di contributi per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici per l’approvvigionamento di immobili non allacciati alla rete elettrica

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, in attuazione dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, la concessione di contributi per la costruzione e l’ampliamento di impianti idroelettrici, che permettano l’approvvigionamento con energia elettrica di edifici rurali, prime abitazioni, edifici aziendali, rifugi e malghe, qualora questi non siano allacciati alla rete elettrica e non risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica ecocompatibile, a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.

Articolo 2
Definizioni

1. Per l’attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:

a) costruzione: realizzazione di una nuova centrale idroelettrica, per la quale è necessario il rilascio della relativa concessione d’acqua;

b) ampliamento: potenziamento di centrali idroelettriche esistenti, attraverso migliorie, automazioni, ottimizzazione dell’uso della risorsa idrica o regolazioni, che permettano un aumento della produzione di almeno il 20 per cento e più sostenibilità. Ove l’attuazione di tali interventi comporti varianti sostanziali delle prescrizioni della concessione d’acqua, è necessario il rilascio di una nuova concessione;

c) malga: pascoli naturali permanenti che, insieme alle relative strutture necessarie all’alpeggio, nel manuale dell’Anagrafe provinciale delle imprese agricole sono definiti alpeggio; l’alpeggio deve avere la durata di almeno 60 giorni all’anno;

d) rifugio: gli edifici inseriti nell’elenco dei rifugi tenuto dall’Area funzionale provinciale Turismo;

e) avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’investimento. In particolare, va tenuto conto di quanto segue:

e1) nel caso di lavori edilizi soggetti a concessione, autorizzazione o denuncia di inizio attività edilizia, subordinati alla presentazione della comunicazione di inizio dei lavori al Comune competente, quest’ultima vale quale data di avvio dei lavori edilizi;

e2) si considerano avvio dei lavori anche le spese, come ad esempio fatture di acconto, la stipula di contratti preliminari con versamento di caparra o con la previsione di penali in caso di inadempimento, oppure il pagamento di cauzioni o altri pagamenti, dai quali risulta l’irreversibilità dell’investimento;

e3) non è considerata ai fini dell’avvio dei lavori la procedura per il rilascio della necessaria concessione d’acqua;

e4) non sono considerati, inoltre, avvio dei lavori l’acquisto di terreni e lo svolgimento di lavori preparatori quali la richiesta di permessi, la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo o la realizzazione di studi di fattibilità;

f) costi ammissibili: i costi di investimento ammissibili a contributo, supplementari rispetto a un investimento di riferimento;

g) investimento di riferimento: un intervento analogo a quello incentivato, ma meno rispettoso dell'ambiente, che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza il contributo;

h) piccole imprese: le imprese così definite nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Articolo 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi tutte le persone fisiche e giuridiche che realizzano gli interventi di cui all’articolo 1 nel territorio della provincia di Bolzano.

Articolo 4
Requisiti generali

1. Le domande di contributo, corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate prima dell’avvio dei lavori.

2. La produzione di una comunicazione di inizio lavori o di documenti di spesa come fatture di acconto, o di contratti preliminari con versamento di caparra o con la previsione di penali in caso di inadempimento, oppure con attestazioni di pagamento di cauzioni o altri pagamenti, con data anteriore a quella di presentazione della domanda, determina il rigetto della domanda di contributo.

3. I contributi per l’ampliamento di centrali idroelettriche già esistenti possono venire concessi una sola volta nel corso della durata della medesima concessione.

Articolo 5
Costi ammissibili

1. Dai costi complessivi dell’intervento vanno detratti i costi per l’investimento di riferimento. Quali costi per l’investimento di riferimento si considerano i costi (al netto dell’I.V.A.) per un gruppo elettrogeno alimentato da diesel o benzina con una prestazione sostanzialmente equiparabile:

- fino a 10 kW compresi: 450 €/kW;

- da 10 kW fino a 20kW compresi: 295 €/kW;

- da 20 kW fino a 30 kW compresi: 223 €/kW;

- da 30 kW fino a 40 kW compresi: 185 €/kW

- da 40 kW fino a 50 kW compresi: 166 €/kW.

2. Le spese per incarichi di progettazione e per studi di fattibilità sono ammesse fino al 5 per cento dell’ammontare complessivo dell’opera al netto dell’I.V.A.

3. Non sono ammessi a contributo i costi relativi a espropri, oneri di urbanizzazione, acquisto di terreni, indennizzi, altri oneri finanziari e atti amministrativi; non sono inoltre ammessi a contributo i costi per lavori eseguiti dai beneficiari in proprio o in economia.

Articolo 6
Entità dei contributi

1. I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali dei costi ammessi:

a) costruzione e ampliamento di centrali idroelettriche per l’approvvigionamento elettrico di malghe e rifugi non allacciate alla rete elettrica: fino al 50 per cento. La percentuale del contributo concessa a favore delle medie imprese è ridotta al 40 per cento e quella a favore delle grandi imprese al 30 per cento;

b) costruzione e ampliamento di centrali idroelettriche per l’approvvigionamento elettrico di edifici rurali, edifici destinati a prima abitazione e di edifici aziendali: 25 per cento.

Articolo 7
Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.

Articolo 8
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere compilate utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima anche in forma telematica, corredate della documentazione richiesta e presentate prima dell’avvio dei lavori.

2. La domanda va presentata con le seguenti modalità:

a) consegnata direttamente all’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima in via Mendola 33 a Bolzano; in tal caso fa fede la data di protocollo dell’Amministrazione provinciale;

b) spedita per posta; in tal caso fa fede la data del timbro postale;

c) inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: energie.energia@pec.prov.bz.it; in tal caso fa fede la data di invio della PEC;

3. L’utilizzo della modalità telematica di compilazione e l’inoltro a mezzo PEC sono obbligatori per le imprese e la pubblica amministrazione.

4. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 maggio dell’anno di avvio dei lavori.

5. Sulle domande di contributo deve essere apposta una marca da bollo dell’importo previsto dalla normativa vigente. In caso di invio per via telematica, la domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo digitale dell’importo previsto dalla normativa vigente. Il/La richiedente deve dichiarare di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

6. Alla domanda va allegata una relazione tecnica contenente:

a) descrizione dell’intervento, comprese le date di avvio e fine dei lavori;

b) sito dell’intervento;

c) preventivo dei costi dell’intervento, determinati conformemente al vigente listino prezzi delle Ripartizioni provinciali Foreste, Agricoltura e Agenzia provinciale per l’Ambiente.

7. Se gli interventi richiedono tempi pluriennali di realizzazione, va allegato un cronoprogramma con l’indicazione delle rispettive spese annuali.

8. Un intervento non può essere suddiviso in più domande.

9. Le domande incomplete devono essere integrate entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio. In caso contrario esse verranno rigettate e archiviate.

10. Le domande relative a variazioni che comportano spese aggiuntive e si riferiscono a domande di contributo già inoltrate vanno presentate all’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima prima dell’avvio dei lavori e prima della concessione del contributo riferito alla domanda originaria; la domanda deve essere corredata di marca da bollo dell’importo previsto dalla normativa vigente.

Articolo 9
Approvazione dei contributi

1. Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente autorizza, in applicazione dei presenti criteri e fino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio, la concessione dei contributi relativi alle domande complete, secondo l’ordine cronologico di presentazione, con riferimento ai costi indicati nel preventivo e nel cronoprogramma.

2. L’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa costituisce motivo di rigetto della domanda.

3. Il rigetto della domanda per il motivo di cui al comma 2 non impedisce la riproposizione della domanda di contributo per il medesimo intervento.

Articolo 10
Liquidazione dei contributi

1. Le domande di liquidazione dei contributi devono essere compilate utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima; le domande devono essere corredate della documentazione richiesta e inoltrate a mano, a mezzo posta o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L’utilizzo della modalità telematica di compilazione e l’inoltro a mezzo PEC sono obbligatori per le imprese e la pubblica amministrazione.

3. Le spese devono essere rendicontate dai beneficiari entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al soggetto beneficiario, è disposta la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.

4. Se per la realizzazione dei lavori è previsto un arco temporale pluriennale, il soggetto beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo all’anno di riferimento delle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 3.

5. Alla domanda di liquidazione del contributo vanno allegate le fatture originali in formato XML e la relativa conversione in PDF tramite il “Sistema di Interscambio” (Sdl) (contenente tutti gli elementi della fattura compresi gli identificativi di trasmissione). Nei casi in cui non sia obbligatoria l’emissione di una fattura elettronica, vanno allegate le fatture originali in formato cartaceo o digitale. Nelle fatture i costi devono essere descritti in modo dettagliato, oppure, in alternativa, alla domanda di liquidazione vanno allegate le distinte con una descrizione dettagliata dei costi riferiti alle fatture inoltrate.

6. Alla domanda di liquidazione del contributo vanno allegate altresì le quietanze di pagamento delle fatture; nella domanda deve essere inoltre indicata la data effettiva di avvio dei lavori riguardanti l’intervento oggetto di contributo. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale o tramite altre forme di pagamento tracciabili. Qualora il bonifico sia stato effettuato online, la conferma di transazione deve essere datata almeno due giorni lavorativi successivi all’inserimento del bonifico.

7. Ai fini della liquidazione, la data delle fatture deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo. La data delle fatture per richieste di permessi, per la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo, per la progettazione e gli studi di fattibilità può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo.

8. Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e i costi devono essere descritti in maniera dettagliata per ogni tipo di intervento.

9. Nel caso di leasing, vanno inoltrati il contratto di leasing (originale o copia conforme) e un elenco con la descrizione dettagliata dei relativi costi. Ai fini della liquidazione, la data del contratto di leasing deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo.

10. I contributi possono essere liquidati solamente per materiali e impianti nuovi di fabbrica, necessari alla realizzazione dell’intervento.

11. I contributi vengono liquidati in un’unica soluzione. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quelle previste, il contributo viene ridotto in proporzione.

12. Non può essere liquidato alcun contributo alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione UE che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 11
Variazioni in fase di liquidazione

1. In fase di liquidazione sono ammesse variazioni non sostanziali tra le diverse voci di costo ammesse ovvero modifiche non sostanziali di progetto.

2. I contributi possono essere liquidati anche se sono stati utilizzati marche, tipi o materiali diversi da quelli descritti nella domanda di contributo, purché rispettino i requisiti tecnici.

Articolo 12
Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono obbligati a:

a) comunicare entro 60 giorni ogni cambiamento e situazione che potrebbe influire sulla concessione del contributo o determinarne la revoca, anche parziale;

b) mettere a disposizione dell’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione o la liquidazione dei contributi, e garantire l’accesso agli impianti e alle costruzioni oggetto di contributo;

c) conservare i documenti originali per dieci anni a partire dall’anno successivo a quello di liquidazione del contributo.

Articolo 13
Controlli

1. L’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande approvate; a ciò si aggiungono i casi che l’Ufficio ritiene opportuno controllare.

2. L’individuazione delle domande da controllare avviene secondo il principio di casualità da una lista dei contributi liquidati nel periodo di riferimento.

3. Nei controlli si verificano i seguenti elementi:

a) la veridicità delle autocertificazioni prodotte;

b) il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, mediante collaudi volti ad accertare l’esecuzione a regola d’arte e la funzionalità dell’intervento.

Articolo 14
Revoca dei contributi

1. Qualora, dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, si riscontrasse la mancanza dei requisiti per la liquidazione o la presentazione di false dichiarazioni, il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente dispone la revoca del contributo, che il beneficiario/la beneficiaria dovrà restituire maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della liquidazione.

2. Per le centrali idroelettriche oggetto di contributo, che nei dieci anni successivi all’installazione vengono allacciate alla rete elettrica, il contributo concesso sarà revocato parzialmente in proporzione al tempo residuo e il beneficiario/la beneficiaria dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della liquidazione.

3. L’impossibilità di effettuare i dovuti controlli a campione per fatti riconducibili al beneficiario/alla beneficiaria comporta la revoca del contributo concesso, che il beneficiario/la beneficiaria dovrà restituire, se è il caso, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della liquidazione.

Articolo 15
Validità

1. I contributi di cui ai presenti criteri potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2023.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction Delibera 9 gennaio 2018, n. 1
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 79
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 89
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 100
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 114
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 122
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 125
ActionAction Delibera 16 febbraio 2018, n. 143
ActionAction Delibera 27 febbraio 2018, n. 169
ActionAction Delibera 6 marzo 2018, n. 186
ActionAction Delibera 13 marzo 2018, n. 223
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 240
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 257
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 320
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 321
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 331
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 332
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 350
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 357
ActionAction Delibera 24 aprile 2018, n. 375
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 397
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 415
ActionAction Delibera 15 maggio 2018, n. 431
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 477
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 497
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 499
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 505
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 506
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 508
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 529
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 531
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 552
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 555
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 566
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 579
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 601
ActionAction Delibera 26 giugno 2018, n. 630
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 657
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 658
ActionAction Delibera 10 luglio 2018, n. 673
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 703
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 704
ActionAction Delibera 24 luglio 2018, n. 733
ActionAction Delibera 31 luglio 2018, n. 757
ActionAction Delibera 7 agosto 2018, n. 798
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 833
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 839
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 840
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 853
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 876
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 883
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 902
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 905
ActionAction Delibera 18 settembre 2018, n. 949
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 957
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 961
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 964
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 965
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 968
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 978
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 998
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 1005
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1015
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1027
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1031
ActionAction Delibera 16 ottobre 2018, n. 1051
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1099
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1102
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1104
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1108
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1109
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1120
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1121
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1150
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1156
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1158
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1161
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1165
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1199
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1202
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1209
ActionAction Delibera 27 novembre 2018, n. 1235
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1284
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1286
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1324
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1346
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1347
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1350
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1363
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1384
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1385
ActionActionALLEGATO A
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1401
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1404
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1405
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1415
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1418
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1419
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1446
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1466
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1470
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1472
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1285
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico