1. Per l’attuazione dei presenti criteri si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’investimento;
b) cogenerazione: la generazione simultanea di energia termica ed elettrica in un unico processo;
c) edificio: costruzione separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto oppure mediante spazi vuoti, che disponga di proprio accesso e che, se multipiano, abbia una scala autonoma;
d) impresa: qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalla sua modalità di finanziamento. Non è rilevante se l’attività è svolta con scopo di lucro o meno;
e) piccole e medie imprese: le imprese così definite nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;
f) intensità di contributo: importo del contributo espresso come percentuale dei costi ammissibili;
g) investimento di riferimento: intervento analogo a quello incentivato, ma meno rispettoso dell'ambiente, che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza il contributo;
h) relazione tecnica: la relazione contenente i seguenti dati e documenti:
- dati relativi al committente e al sito dell’intervento;
- descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto;
i) risultato operativo: differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, se la differenza è positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione e la parte dei costi di finanziamento non coperta dal contributo richiesto;
j) sistema di teleriscaldamento: insieme degli impianti di produzione di energia termica e di recupero di calore residuo o cogenerato, nonché dell’infrastruttura di distribuzione necessari per la fornitura dei clienti del teleriscaldamento;
k) teleriscaldamento: la fornitura tramite una infrastruttura di distribuzione, verso almeno dieci edifici diversi, di calore sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la produzione di acqua calda sanitaria. Il calore deve essere venduto con contratti di fornitura sulla base dei consumi registrati dai contatori di fornitura;
l) teleriscaldamento efficiente sotto il profilo energetico: un sistema di teleriscaldamento che usa per almeno il 50% energia rinnovabile, il 50% calore di scarto, il 75% calore cogenerato o il 50% una combinazione di tale energia e calore. Tale sistema di teleriscaldamento deve comportare, in modo efficiente in termini di costi, una riduzione misurabile del consumo di energia primaria necessaria per fornire un kWh di energia termica al cliente finale rispetto alla situazione usuale di approvvigionamento al momento della domanda. Il relativo calcolo deve essere effettuato per l’area servita dal sistema di teleriscaldamento, considerando l'energia richiesta per l'estrazione, la conversione e il trasporto del combustibile e per la distribuzione del fluido vettore;
m) rete di distribuzione: insieme delle tubazioni e delle apparecchiature necessarie per una trasmissione del calore sicura ed energicamente efficiente tra il punto di cessione del calore dell’impianto di produzione ed il punto di fornitura all’utente finale;
n) sistemi di teleriscaldamento esistenti: sistemi di teleriscaldamento che, al momento della presentazione della domanda di contributo, forniscono calore a utenti finali.