1. La residenza per anziani deve inserirsi all’interno della rete dei servizi territoriali. Essa deve collaborare con gli altri servizi del territorio, in modo da favorire uno scambio di esperienze e competenze. Fondamentali sono la collaborazione con altri servizi residenziali per anziani, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le associazioni di volontariato e altre organizzazioni.
2. La residenza per anziani contribuisce, con i gestori dei servizi sociali e sanitari ambulanti, semiresidenziali e residenziali attivi nel suo ambito territoriale, all’istituzione di uno sportello unico per l’assistenza e cura ai sensi dell’articolo 15/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, e partecipa allo svolgimento del servizio stesso. Nell’ambito di questa collaborazione ogni ente gestore deve comunicare allo sportello unico i propri posti letto liberi e, su richiesta, fornire informazioni sul punteggio e sulla posizione in lista d’attesa della persona per la quale lo sportello unico eroga la prestazione “Intervento”.
3. La residenza per anziani determina i procedimenti e le modalità per il coinvolgimento, l’impiego e la formazione delle volontarie e dei volontari.
4. La programmazione dell'uso dei locali comuni e dei servizi generali della struttura deve essere orientata allo scambio e all'integrazione con la comunità locale e prevedere, ad esempio, la possibilità di un loro eventuale utilizzo da parte della popolazione.