1. La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della struttura, l'organizzazione del personale e dei mezzi nonché i controlli spettano alla direttrice/al direttore o alla/al responsabile della struttura, secondo quanto previsto dall’articolo 32.
2. In particolare la direttrice/il direttore o la/il responsabile della struttura è responsabile, con riferimento agli obiettivi fissati e alle direttive generali, del risultato dell'attività dell’organizzazione cui è preposta/preposto, della realizzazione dei programmi e progetti a lei/lui affidati nonché delle prestazioni e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni sull’organizzazione e sulla gestione del personale.
3. Le posizioni dirigenziali e di gestione e le relative funzioni sono definite nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti, del regolamento interno della struttura, nonché tenuto conto dell’importanza, dell’entità e della complessità delle mansioni, della consistenza dell’organico e dei mezzi finanziari e tecnici disponibili.
4. L’ente gestore stabilisce in un apposito documento i limiti, i criteri e le modalità con cui si assegnano gli incarichi dirigenziali e di gestione della struttura. Gli incarichi dirigenziali e di gestione possono di norma essere assegnati solo a persone in possesso della necessaria qualifica professionale.