1. L’assistenza medica è garantita da medici della residenza per anziani o da uno o più medici di medicina generale del distretto in cui ha sede la residenza per anziani, oppure da medici ospedalieri. L’Azienda Sanitaria garantisce inoltre alle e agli ospiti la necessaria assistenza medica specialistica e psicologica, nonché un'adeguata consulenza dietetica e nutrizionale.
2. L’Azienda Sanitaria nomina le responsabili e i responsabili sanitari ai sensi delle disposizioni vigenti, d’intesa con la residenza per anziani.
3. I costi dell’assistenza di cui al comma 1 sono a carico dell’Azienda Sanitaria.
4. I medici lavorano in stretta collaborazione con il personale infermieristico e l’intero team assistenziale, consultandosi regolarmente con loro in merito alle decisioni mediche e registrandole nella documentazione di assistenza e cura della struttura. Essi sono tenuti inoltre a fornire alle e agli ospiti e ai loro familiari informazioni chiare e comprensibili sia sullo stato di salute sia sulle terapie effettuate in caso di malattia, in modo da garantire un’assistenza e una cura globali delle persone assistite.