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Delibera 18 dicembre 2018, n. 1384
Criteri per la concessione di contributi per iniziative in materia di energia, tutela dell'ambiente e del clima (modificata con delibera n. 348 del 20.04.2021, delibera n. 1138 del 28.12.2021, delibera n. 136 del 12.03.2024 e delibera n. 194 del 26.03.2024)

Allegato

Criteri per la concessione di contributi per iniziative in materia di energia, tutela dell’ambiente e del clima

PARTE I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, e dell’articolo 7/bis della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e successive modifiche, la concessione di contributi per iniziative in materia di efficienza energetica, utilizzo delle fonti rinnovabili nonché tutela dell’ambiente e del clima. La concessione di questi contributi concorre all’attuazione degli obiettivi della Strategia per il Clima – Energia - Alto Adige - 2050.

Art. 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi tutti gli enti pubblici, le associazioni, le fondazioni e le cooperative sociali che per statuto o atto costitutivo non perseguono scopi di lucro e che realizzano le iniziative di cui ai presenti criteri nel territorio della provincia di Bolzano.

2. Se l’iniziativa consiste in un’attività economica, il contributo può essere concesso unicamente nel rispetto del regime “de minimis”, ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Art. 3
Requisiti generali

1. I richiedenti devono presentare domanda scritta di contributo, corredata della documentazione richiesta, prima dello svolgimento dell’iniziativa.

Art. 4
Determinazione ed entità dei contributi

1. Il contributo per le iniziative di cui ai presenti criteri è concesso nella misura massima del 60 per cento delle spese ammesse.

2. La percentuale del 60 per cento viene aumentata del 5 per cento per i richiedenti che dimostrano di essere in possesso della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001 o ISO 50001 o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE.

2/bis. Il contributo per la redazione dei piani di tutela del clima di cui all’articolo 9 è concesso nella misura massima dell’80 per cento delle spese ammesse.

3. Per la determinazione del contributo vengono detratte dalle spese riconosciute per l’iniziativa i contributi pubblici, le sponsorizzazioni e le entrate di qualsiasi tipo.

Art. 5
Divieto di cumulo

1. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.

Art. 6
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo vanno compilate utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’ufficio competente dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima; devono essere corredate della documentazione richiesta e inoltrate allo stesso ufficio prima dell’avvio dell’iniziativa.

2. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 maggio dell’anno di avvio delle iniziative.

3. Le domande di contributo devono essere presentate, in conformità alla normativa vigente, all’ufficio competente dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima con una delle seguenti modalità:

a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

b) a mezzo e-mail.

4. Come data di presentazione si considera:

a) in caso di inoltro a mezzo PEC, la data di invio della comunicazione PEC;

b) in caso di inoltro a mezzo e-mail, la data di invio della comunicazione e-mail.

5. La domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo digitale dell’importo previsto dalla normativa vigente. Il richiedente deve dichiarare di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

6. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

a) relazione con indicazione del tipo, del contenuto e dell’attuazione dell’iniziativa prevista;

b) preventivo di spesa dettagliato;

c) piano di finanziamento per l’iniziativa con indicazione di tutte le fonti di finanziamento, come sponsorizzazioni ed altre entrate di qualsiasi tipo;

d) atto costitutivo e statuto dell’associazione, fondazione o cooperativa sociale, se si tratta della prima richiesta o in caso di modifiche;

e) cronoprogramma per la realizzazione dell’iniziativa. Per le iniziative la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, al cronoprogramma devono essere allegate le rispettive spese annuali;

f) dichiarazione de minimis del/della legale rappresentante, se l’iniziativa consiste in un’attività economica ai sensi dell’articolo 2, comma 2.

7. Oltre alla documentazione di cui al comma 6, l’ufficio competente dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima può richiedere la presentazione di ulteriori informazioni o documenti integrativi, qualora li ritenesse necessari per la valutazione e l’istruttoria amministrativa.

8. Le domande incomplete, che non vengono perfezionate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione, vengono rigettate e archiviate. Il termine suddetto può essere prorogato al massimo di ulteriori 30 giorni per giustificati motivi, su istanza del richiedente.

Art. 7
Valutazione delle domande

1. Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima e i direttori d’ufficio competenti per il rispettivo ambito esaminano le domande di contributo e le valutano secondo i seguenti criteri:

a) conformità con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile, ecologico e un risparmio di risorse nonché con l’attuazione e l’ulteriore sviluppo di una cultura della sostenibilità nel territorio provinciale;

b) qualità e valore didattico dell’iniziativa;

c) congruità delle spese rispetto alle finalità della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9;

d) portata e rilevanza dell’iniziativa a livello locale o provinciale.

PARTE II
Iniziative incentivabili

Art. 8
Consulenza energetica ai cittadini in materia di energia, tutela dell’ambiente e del clima

1. Per la consulenza energetica fornita ai cittadini è ammesso a contributo un determinato monte ore, calcolato in base al numero di abitanti del comune:

< 3.000

abitanti

40 ore/anno

3.000 - 10.000  

abitanti

80 ore/anno

> 10.000

abitanti

120 ore/anno

La tariffa oraria ammessa a contributo ammonta a euro 50,00.

Art. 9
Redazione di piani di tutela del clima

1. Presupposto per la concessione del contributo è l’adesione al programma ComuneClima.

2. I piani di tutela del clima incentivati devono essere approvati dal consiglio comunale o dalla giunta comunale e considerare quali obiettivi minimi i seguenti aspetti:

a) ottimizzazione dell’efficienza energetica e aumento del potenziale di risparmio presente negli edifici di proprietà comunale:

- analisi dello stato attuale dei consumi energetici termici ed elettrici degli edifici ed impianti di proprietà comunale;

- predisposizione di misure strategiche per ridurre i consumi energetici degli edifici ed impianti di proprietà comunale;

b) riduzione delle emissioni di CO2 nell’intero territorio comunale:

- rilevazione delle emissioni di CO2 nei settori dell’energia elettrica e termica;

- predisposizione di misure strategiche per ridurre le emissioni di CO2;

- determinazione di standard di qualità per la valutazione dei risultati;

c) utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili nell’intero territorio comunale:

- rilevazione della percentuale di fonti energetiche rinnovabili nei settori dell’energia elettrica e termica;

- predisposizione di misure per aumentare la percentuale delle fonti energetiche rinnovabili;

d) contenimento dell’inquinamento luminoso:

- redazione di un piano luce ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4.

Art. 10
Manifestazioni

1. Spese ammissibili per la concessione del contributo:

a) affitto sala, attrezzatura tecnica inclusa, affitto spazio per stand fieristico, incluso il suo allestimento;

b) spese per relatori e servizi di interpretariato; le spese relative agli onorari dei relatori e moderatori di corsi formativi (seminari, corsi, congressi e convegni) nonché le spese di trasferta, vitto e alloggio possono essere ammesse a contributo solo in base ai criteri validi per l’Amministrazione provinciale; non sono invece ammesse le spese per gli onorari dei relatori interni del richiedente;

c) azioni promozionali per l’iniziativa, incluse le spese per l’elaborazione grafica e la produzione.

Art. 11
Certificazioni di sistemi di gestione nei settori dell’energia, della tutela dell’ambiente e del clima

1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per ottenere le certificazioni.

Art. 12
Programma ComuneClima

1. Programma ComuneClima:

a) presupposto per la concessione del contributo è l’accordo di base firmato tra il comune e l’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima;

b) per i comuni che partecipano al Programma ComuneClima sono ammissibili a contributo le spese per il consulente accreditato/la consulente accreditata per il Programma Comune Clima;

c) il monte ore ammesso annualmente a contributo per consulenze è stabilito in base al numero di abitanti del comune:

Numero di abitanti

1° anno

anni successivi

< 1.000

65 ore

55 ore

1.000 – 4.999

85 ore

70 ore

5.000 – 10.000

100 ore

80 ore

> 10.000

120 ore

90 ore

d) la tariffa oraria ammessa a contributo ammonta a euro 50,00.

2. Programma ComuneClima Light:

b) presupposto per la concessione del contributo è il documento attestante la partecipazione del comune al Programma ComuneClima Light;

b) per i comuni che partecipano al Programma ComuneClima Light sono ammissibili a contributo le spese per il consulente accreditato/la consulente accreditata per il Programma Comune Clima;

c) il monte ore ammesso annualmente a contributo per consulenze è stabilito in base al numero di abitanti del comune:

Numero di abitanti

1° anno

2° e 3° anno

< 2.500

25 ore

10 ore

2.500 – 10.000

30 ore

15 ore

d) la tariffa oraria ammessa a contributo ammonta a euro 50,00.

Art. 13
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per iniziative rivolte esclusivamente ai soci o ai dipendenti del beneficiario;

b) attività prestate dal richiedente, dai suoi soci, dai rispettivi coniugi, parenti entro il terzo grado o affini in linea retta;

c) spese per pause caffè e buffet;

d) spese di gestione: affitto della sede sociale, spese telefoniche, spese per energia elettrica, riscaldamento nonché tutte le spese correnti;

e) spese per la realizzazione e/o la gestione di un sito internet se non direttamente collegato al progetto;

f) imposte, tasse e altri oneri;

g) spese relative a personale/retribuzioni;

h) spese per la redazione di un piano luce ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4.

PARTE III
Approvazione e liquidazione dei contributi

Art. 14
Approvazione dei contributi

1. Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima approva la concessione dei contributi relativi alle domande presentate, con riferimento alle spese indicate nel preventivo e nel cronoprogramma. Le domande devono essere complete e sono approvate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della relativa disponibilità di bilancio.

Art. 15
Liquidazione dei contributi

1. Le domande di liquidazione dei contributi devono essere compilate utilizzando l’apposita modulistica telematica predisposta dall’ Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima; le domande devono essere corredate della documentazione richiesta e inoltrate tramite e-mail o posta elettronica certificata (PEC) all’ufficio competente dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Le spese devono essere rendicontate dal beneficiario entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, è disposta la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.

3. In caso di iniziative la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 2.

4. Alla domanda di liquidazione del contributo vanno allegate le fatture originali quietanzate. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale o tramite altre forme di pagamento tracciabili.

5. Le fatture devono:

a) coprire l’intero ammontare delle spese riconosciute ammissibili;

b) essere intestate al beneficiario;

c) essere emesse con data posteriore alla data della presentazione della domanda di contributo; in caso contrario non può essere liquidato alcun contributo per le fatture interessate;

d) essere corredate del relativo elenco dettagliato dei costi.

6. Documentazione ulteriore da allegare alla domanda di liquidazione a seconda dell’iniziativa:

a) piano di tutela del clima approvato ai sensi dell’articolo 9 dei presenti criteri;

b) programma delle manifestazioni realizzate di cui all’articolo 10 dei presenti criteri. Per corsi, convegni o iniziative che prevedono il pagamento di una quota di partecipazione, è necessario dichiarare il numero dei partecipanti effettivi, tramite presentazione del foglio delle presenze, e l’ammontare delle quote incassate.

7. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quelle previste, il contributo viene ridotto in proporzione.

8. Gli enti pubblici possono sostituire la documentazione di spesa con un elenco riepilogativo delle spese sostenute. All’elenco, dal quale devono emergere i dati essenziali della documentazione di spesa, va allegata una dichiarazione del/della legale rappresentante del richiedente, che attesta che sono state sostenute le predette spese.

Art. 16
Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono obbligati a:

a) conservare i documenti originali per dieci anni a partire dall’anno successivo a quello di liquidazione del contributo.

Art. 17
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative incentivate.

2. Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima e due impiegati individuano tramite sorteggio le domande da sottoporre a controllo. Il sorteggio è effettuato secondo il principio di casualità dalla lista di tutti i contributi liquidati nell’anno di riferimento. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale.

3. L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima è autorizzata ad effettuare ulteriori controlli, qualora li ritenesse necessari.

4. I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluogo oppure tramite richiesta di idonea documentazione. Nell’ambito dei controlli si verificano l’effettiva realizzazione delle iniziative che hanno fruito di contributi e la regolarità della rendicontazione.

5. In caso di indebita percezione del contributo il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima adotta le misure di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 18
Revoca

1. Qualora, dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, si riscontrasse la mancanza dei requisiti per la liquidazione o la presentazione di false dichiarazioni, il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima dispone la revoca del contributo, che il beneficiario dovrà restituire maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della liquidazione.

Art. 19
Applicazione

1. I presenti criteri trovano applicazione per tutte le domande di contributo presentate dal 1° gennaio 2024 e non ancora approvate.

 

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