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e) Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2018, n. 391)
Regolamento di esecuzione dell’”Ordinamento delle organizzazioni turistiche”

1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 10 gennaio 2019, n. 2.

Art. 1  (Ambito di applicazione)

(1)  Con il presente regolamento di esecuzione si stabiliscono i principi degli statuti delle associazioni turistiche e delle società cooperative turistiche, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, di seguito denominata “legge”.

(2)  Con il presente regolamento si sanciscono, inoltre, i principi del regolamento operativo ed elettorale del collegio dei presidenti e del comitato tecnico di cui agli articoli 9 e 10 della legge nonché ulteriori disposizioni per l’esecuzione della legge stessa.

Art. 2  (Domanda di iscrizione nell’elenco provinciale)

(1)  La domanda di iscrizione nell’elenco provinciale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge è presentata alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo in forma digitale.

(2)  Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  1. copia dell’atto costitutivo e copia dello statuto approvato dall’organizzazione turistica;
  2. elenco degli organi e dei loro componenti.

Art. 3  (Statuti quadro)

(1)  Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge:

  1. le associazioni turistiche devono adottare uno statuto conforme ai principi dello statuto quadro di cui all’allegato A del presente regolamento;
  2. le società cooperative turistiche devono adottare uno statuto conforme ai principi dello statuto quadro di cui all’allegato B del presente regolamento.

(1/bis) Deroghe allo statuto quadro in riferimento alla composizione del consiglio direttivo delle associazioni turistiche o del consiglio di amministrazione delle società cooperative turistiche sono subordinate all’approvazione della ripartizione provinciale competente per il turismo e alla successiva approvazione dell’assemblea generale. 2)

(2)  Gli statuti delle organizzazioni turistiche nella cui zona di competenza sono stati registrati in media più di 250.000 pernottamenti all’anno negli ultimi due anni devono inoltre essere conformi ai principi di cui all’articolo 8; quelli delle organizzazioni turistiche nella cui zona di competenza sono stati registrati in media più di 350.000 pernottamenti all’anno negli ultimi due anni devono essere conformi ai principi di cui agli articoli 8 e 9.

2)
L'art. 3, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 novembre 2019, n. 27.

Art. 4  (Controllo delle organizzazioni turistiche)

(1)  La funzione di controllo dell’Azienda speciale IDM di cui all’articolo 8, commi 1 e 2 della legge è esercitata nell’ambito dell’incontro annuale di coordinamento. In tale contesto viene redatto un verbale che è trasmesso alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo entro il 30 novembre di ogni anno.

(2)  In caso accerti il mancato rispetto dei criteri di qualità, anche nel corso dell’anno, IDM trasmette la relativa relazione alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo e al comune o ai comuni competenti.

(3)  In caso di esito negativo del coordinamento o dei controlli di cui al presente articolo, l’assessore/l’assessora provinciale competente, sentite l’organizzazione turistica interessata e IDM, decide sull’assegnazione delle risorse dal bilancio provinciale.

Art. 5  (Regolamento operativo ed elettorale del collegio dei presidenti e del comitato tecnico)

(1)  Il collegio dei presidenti e il comitato tecnico di cui alla legge deliberano un regolamento operativo ed elettorale secondo le prescrizioni contenute nell’allegato C del presente regolamento.

Art. 6  (Durata in caricadel comitato tecnico)

(1)  Il comitato tecnico è eletto dal collegio dei presidenti per una durata di tre anni.

Art. 7  (Associazioni e società cooperative esistenti)

(1)  Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, le associazioni turistiche e le società cooperative turistiche esistenti, iscritte nell’elenco provinciale ai sensi dell’articolo 15 della legge, devono conformare i propri statuti ai principi dello statuto quadro corrispondente alla loro rispettiva forma giuridica (allegato A o B del presente regolamento).

(2)  Fatto salvo l’articolo 15 comma 2 della legge, il termine di cui al comma 1 vale anche per l’adempimento delle condizioni di iscrizione di cui all’articolo 5 della legge.

(3)  La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall’elenco provinciale.

Art. 8  (Gestione)

(1)  Nelle organizzazioni turistiche nella cui zona di competenza sono stati registrati in media più di 250.000 pernottamenti all’anno negli ultimi due anni, il consiglio direttivo o il consiglio d’amministrazione affida, di norma, la gestione a un direttore/una direttrice oppure a un gestore/una gestrice, il/la quale:

  1. dirige, coordina e controlla il lavoro dei dipendenti dell’associazione o società cooperativa turistica;
  2. predispone la bozza di programma delle attività e ne cura autonomamente l’attuazione;
  3. predispone la bozza di relazione sulle attività;
  4. predispone la bozza del bilancio di previsione e delle relative modifiche nonché del conto consuntivo;
  5. esercita le funzioni delegategli/delegatele dal consiglio direttivo o dal consiglio d’amministrazione oppure dal/dalla presidente.

(2)  In un’ottica di efficienza il consiglio direttivo o il consiglio di amministrazione fissa un ampio margine operativo per il direttore/la direttrice ovvero il gestore/la gestrice, anche relativamente ai mezzi finanziari di cui lui/lei può disporre sotto la propria responsabilità.

(3)  Il direttore/la direttrice ovvero il gestore/la gestrice partecipa, con voto consultivo, all’assemblea generale ovvero all’assemblea dei soci e alle riunioni del consiglio direttivo ovvero del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 9  (Collegio dei revisori dei conti e organo di controllo)

(1)  Nelle associazioni turistiche nella cui zona di competenza sono stati registrati in media più di 700.000 pernottamenti all’anno negli ultimi due anni, almeno un membro del collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto al relativo albo professionale o all’albo professionale dei commercialisti. 3)

(2)  4)

3)
L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 14 settembre 2020, n. 33.
4)
L'art. 9, comma 2, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2,  del D.P.P. 14 settembre 2020, n. 33.

Art. 10  (Abrogazioni)

Art. 11  (Entrata in vigore)

(1)  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A
Statuto dell’associazione turistica

 

Art. 1
Denominazione e sede

1. È costituita un’associazione denominata “Associazione turistica _______”, in tedesco “Tourismusverein _______”, di seguito denominata “Associazione”. L’Associazione svolge la propria attività nel territorio del Comune/dei Comuni di_______ e ha sede legale in _______.

Art. 2
Finalità dell’Associazione

1. Allo scopo di promuovere il turismo nella propria zona di competenza, l’Associazione si propone i compiti e le finalità seguenti:

  1. istituire e condurre servizi di informazione e di assistenza turistica, nonché la mediazione di servizi turistici;
  2. promuovere e attuare manifestazioni e altre iniziative di prevalente interesse turistico, nonché pubblicizzare manifestazioni locali;
  3. realizzare attività di marketing in accordo con IDM;
  4. elaborare con IDM studi, rilevazioni e ricerche in ambito turistico;
  5. valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;
  6. promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico, a condizione che quote ed acquisti siano rispettivamente acquistate ed effettuati solo tramite fondi propri;
  7. rappresentare un punto di riferimento per altri operatori economici e per i rappresentanti dei settori economici del turismo nell’ambito dei loro compiti principali;
  8. promuovere i valori del marchio Alto Adige;
  9. promuovere i marchi locali, d’intesa e in collaborazione con IDM e il marchio Alto Adige;
  10. svolgere di comune accordo i compiti ad essa delegati dalla Provincia o dal comune competente.

2. L’Associazione non persegue scopi di lucro. Eventuali entrate ed eccedenze vengono impiegate per il raggiungimento dello scopo associativo.

Art. 3
Durata dell’Associazione e dell’esercizio finanziario - Patrimonio sociale

1. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

2. L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.

3. Il patrimonio sociale è costituito:

  1. da beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 4
Entrate

1. Le entrate sono costituite:

  1. dalle quote sociali annue e da altri contributi obbligatori;
  2. dai contributi e dalle sovvenzioni di enti, imprese, associazioni e privati;
  3. dall’imposta comunale di soggiorno e dalla quota dell’imposta di soggiorno in ville, appartamenti e alloggi in genere;
  4. dai proventi patrimoniali;
  5. dalle entrate derivanti da manifestazioni e dall’attività di gestione;
  6. dalle entrate derivanti da eventuali attività commerciali;
  7. da eventuali donazioni e lasciti.

Art. 5
Soci

1. Possono divenire soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni senza personalità giuridica, interessate allo scopo associativo e disposte a sostenerlo. Si distingue tra:

  1. soci ordinari;
  2. soci onorari.

2. Sono soci ordinari tutti coloro che sono ammessi ai sensi dell’articolo 6 e iscritti nel libro dei soci.

3. Possono essere nominati soci onorari coloro che si sono distinti con prestazioni particolarmente meritevoli per le finalità dell’Associazione. La carica di socio onorario è conferita con deliberazione dell’assemblea generale. I soci onorari che pagano la quota sociale annua hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Art. 6
Ammissione dei soci

1. Per l’ammissione in qualità di socio ordinario è necessario presentare un’apposita domanda scritta al consiglio direttivo. La domanda è da ritenersi accolta se entro 60 giorni dalla sua presentazione non viene comunicato per iscritto il diniego del consiglio direttivo. Il diniego deve essere motivato.

Art. 7
Diritti e doveri dei soci

1. Ogni socio ha il diritto:

  1. di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee generali e di presentare mozioni;
  2. di elettorato attivo e passivo.

2. Ogni socio ha il dovere:

  1. di rispettare le norme dello statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi dell’Associazione;
  2. di promuovere le finalità dell’Associazione;
  3. di versare nei termini la quota sociale annua e gli altri contributi obbligatori nella misura stabilita dall’assemblea generale.

Art. 8
Cessazione della qualità di socio

1. La qualità di socio cessa per:

  1. causa di morte;
  2. recesso o rinuncia;
  3. esclusione, per mancato pagamento della quota sociale annua e dei contributi obbligatori, o per grave violazione delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni dell’Associazione;
  4. comportamento contrario agli interessi o agli scopi dell’Associazione;
  5. scioglimento o liquidazione dell’Associazione.

2. Il socio uscente non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione e non può ripetere i contributi versati.

Art. 9
Recesso del socio

1. Il recesso deve essere comunicato all’Associazione per iscritto almeno tre mesi prima del termine dell’esercizio finanziario e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno successivo.

Art. 10
Esclusione del socio

1. L’esclusione del socio ha luogo con deliberazione motivata dell’assemblea generale. Contro la decisione dell’assemblea generale l’interessato/interessata può presentare ricorso al collegio arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il collegio arbitrale decide entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso. Resta salva la possibilità di presentare ricorso contro la deliberazione di esclusione all’autorità giudiziaria.

Art. 11
Organi

1. Sono organi dell’Associazione:

  1. l’assemblea generale;
  2. il consiglio direttivo e l’eventuale comitato esecutivo nominato nel suo seno;
  3. il/la presidente;
  4. il collegio dei revisori dei conti.

Art. 12
Assemblea generale

1. All’assemblea generale possono partecipare tutti i soci dell’Associazione. Hanno diritto al voto solo i soci che abbiano versato per intero la prescritta quota sociale annua e gli altri contributi obbligatori, e che siano soci da almeno un mese. Le deliberazioni legittime e adottate in conformità allo statuto obbligano tutti i soci.

2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio, dal coniuge o da un/una parente entro il secondo grado.

3. Ogni socio può rappresentare non più di due soci.

4. La delega non può essere rilasciata in bianco, ossia senza l’indicazione del nome del rappresentante.

5. L’assemblea generale è ordinaria o straordinaria.

6. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno ed è competente per:

  1. la definizione delle direttive per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
  2. la determinazione del numero dei componenti del consiglio direttivo;
  3. l’elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti;
  4. l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  5. l’approvazione del programma delle attività e della relazione sulle attività;
  6. l’approvazione dei regolamenti interni;
  7. la determinazione della quota sociale annua e degli altri contributi obbligatori;
  8. il conferimento della carica di socio onorario;
  9. l’esclusione dei soci;
  10. tutte le questioni che vengano sottoposte a deliberazione dal consiglio direttivo o dai soci;
  11. la determinazione dell’indennità di rappresentanza spettante al/alla presidente.

7. L’assemblea straordinaria delibera in ordine a:

  1. modifiche dello statuto;
  2. scioglimento dell’Associazione;
  3. nomina e revoca dei liquidatori.

Art. 13
Convocazione e validità dell’assemblea e votazione

1. L’assemblea generale è convocata almeno una volta all’anno dal/dalla presidente. La convocazione deve avvenire per iscritto (anche via e-mail) almeno dieci giorni prima dell’adunanza con indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere indetta a distanza di almeno un’ora dalla prima. L’assemblea è inoltre convocata a richiesta della maggioranza del consiglio direttivo o di un decimo dei soci. In questo caso la convocazione deve avvenire entro cinque giorni e l’adunanza aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.

2. L’assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni concernenti modifiche allo statuto sono adottate con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.

5. Le deliberazioni concernenti persone o per le quali sia fatta richiesta da almeno un quarto dei presenti sono adottate a scrutinio segreto; tutte le altre sono adottate per alzata di mano. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto.

6. Di ogni assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal/dalla presidente e dal segretario/dalla segretaria. Il verbale delle elezioni è sottoscritto anche dagli scrutatori/dalle scrutatrici.

Art. 14
Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da almeno 5 e al massimo 15 membri, eletti dall’assemblea generale a maggioranza semplice per la durata di quattro anni. Nell’elezione il numero dei voti di preferenza non può superare la metà dei membri da eleggere.

2. Se il consiglio direttivo è composto da nove o più membri, un terzo di essi deve essere rappresentato da imprenditori alberghieri. Devono inoltre essere rappresentati nel consiglio direttivo, con almeno un membro per ciascuna categoria, gli affittacamere privati o gli operatori agrituristici, i commercianti e - limitatamente alle località di turismo invernale - i gestori di impianti di risalita o le scuole di sci. Le rappresentanze locali delle relative associazioni professionali di categoria hanno il diritto di proporre per l’elezione i candidati/le candidate appartenenti alla propria categoria.

3. Del consiglio direttivo fanno inoltre parte, di diritto, il/la presidente del gruppo locale dell’associazione più rappresentativa delle strutture ricettive di carattere alberghiero o un membro del comitato locale da lui/lei delegato. Nel caso in cui l’Associazione comprenda più comuni, per il consiglio direttivo viene nominato soltanto un membro di diritto. In caso di mancato accordo fra i comitati locali è membro di diritto il/la presidente – o altro membro da lui/lei delegato – del comitato locale del comune che ha registrato il maggior numero di pernottamenti. Il membro di diritto di cui al presente comma non ha diritto di voto.

4. Il consiglio direttivo può cooptare al massimo due ulteriori membri senza diritto di voto.

5. I membri del consiglio direttivo uscenti per qualsiasi motivo sono sostituiti, nella misura massima di un terzo, da coloro che nelle elezioni figurano, per numero di voti ricevuti, immediatamente dopo i membri eletti; se i membri uscenti sono più di un terzo dovranno essere indette nuove elezioni.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono indette per iscritto (anche via e-mail), con almeno tre giorni di preavviso, fornendo indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora. Il consiglio direttivo è convocato dal/dalla presidente ogni qual volta lo ritenga necessario oppure quando sia richiesto da almeno un terzo dei membri del consiglio stesso. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato con un preavviso minore, ma comunque di almeno 24 ore.

7. Il consiglio direttivo adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice in presenza di almeno la metà dei membri.

8. Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal/dalla presidente e dal segretario/dalla segretaria.

Art. 15
Compiti del consiglio direttivo

1. Al consiglio direttivo spetta:

  1. l’amministrazione dell’Associazione;
  2. l’elezione del/della presidente, del/della vicepresidente nonché dell’eventuale comitato esecutivo;
  3. la decisione in merito all’ammissione dei soci;
  4. la redazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e la loro presentazione alla successiva assemblea generale per l’approvazione;
  5. l’elaborazione di proposte e mozioni da presentare all’assemblea generale;
  6. l’assunzione di collaboratori e collaboratrici;
  7. la determinazione dei compiti e delle competenze del direttore/della direttrice o del gestore/della gestrice;
  8. l’emanazione di direttive per la conduzione degli uffici di informazione;
  9. l’adozione di tutte le deliberazioni riguardanti le questioni non riservate all’assemblea generale.

Art. 16
Comitato esecutivo

1. Il consiglio direttivo può nominare, nel suo seno, un comitato esecutivo composto da minimo tre, massimo cinque membri, cui può delegare le competenze espressamente specificate con apposita deliberazione. Tale comitato esecutivo è presieduto dal/dalla presidente del consiglio direttivo.

Art. 17
Presidente

1. Il/La presidente è eletto/eletta in seno al consiglio direttivo in presenza di almeno due terzi dei membri e a maggioranza assoluta dei presenti. Se dopo due votazioni nessun candidato/nessuna candidata ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede a un ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. La stessa procedura è seguita anche per l’elezione del/della vicepresidente che sostituisce il/la presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Una elezione con tale procedura è possibile per al massimo tre mandati consecutivi, dopodiché è necessaria una maggioranza di due terzi.

2. Il/La presidente rappresenta l’Associazione in giudizio e nei confronti di terzi; convoca l’assemblea generale, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo e li presiede.

Art. 18
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un massimo di tre membri effettivi eletti dall’assemblea generale per la durata di quattro anni. Se il collegio è composto da due o tre membri, almeno uno di essi deve essere un imprenditore alberghiero/un’imprenditrice alberghiera. I membri del collegio dei revisori dei conti o il revisore unico/la revisora unica possono non essere soci dell’Associazione e partecipano alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee generali con voto consultivo. Se è composto da due o tre membri, il collegio dei revisori elegge nel suo seno un/una presidente, tenendo conto della specifica qualificazione richiesta. 5)

2. Il collegio dei revisori dei conti compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e al termine dell’esercizio stende una relazione sul rendiconto.

Art. 19
Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie tra i soci e l’Associazione o tra i soci stessi in merito all’interpretazione o all’applicazione dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni dell’assemblea generale e del consiglio direttivo, e in generale tutte le controversie connesse alla qualità di socio, anche se una delle parti non fa parte dell’Associazione, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale.

2. Il collegio arbitrale è istituito caso per caso con la seguente procedura: ciascuna delle parti nomina un arbitro; successivamente i due arbitri scelgono di comune accordo il terzo arbitro, che presiederà il collegio. La sede del collegio è determinata dalla maggioranza degli arbitri. Ogni parte è tenuta, in concomitanza con la nomina del proprio arbitro, a comunicare all’altra - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) - la dichiarazione incondizionata di accettazione firmata dall’arbitro stesso. Se entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione la controparte non provvede alla nomina del proprio arbitro secondo il procedimento sopra indicato, l’arbitro è nominato dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di turismo. Se, entro dieci giorni, i due arbitri non trovano un accordo sulla scelta del terzo arbitro quale presidente del collegio, o se entro lo stesso termine il nome di quest’ultimo non è comunicato alle parti con nota firmata da tutti e tre gli arbitri, il terzo arbitro è nominato dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di turismo. La firma della nota suddetta da parte del terzo arbitro vale come dichiarazione incondizionata di accettazione.

3. Gli arbitri devono decidere entro 90 giorni. Non è richiesta alcuna formalità per il procedimento, salvo il rispetto delle norme sul contraddittorio.

4. Spetta agli arbitri determinare i costi del procedimento.

Art. 20
Indennità di rappresentanza

1. I membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti – eccettuato il membro iscritto all’albo professionale dei revisori dei conti o dei commercialisti – e del collegio arbitrale nonché il/la presidente svolgono le proprie funzioni a titolo onorifico.

2. L’assemblea generale può tuttavia riconoscere al/alla presidente una indennità di rappresentanza.

Art. 21
Scioglimento dell’Associazione

1. L’assemblea generale che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori, che svolgeranno tutte le incombenze connesse con lo scioglimento.

Art. 22
Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento dell’Associazione o di sua cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 4 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, il patrimonio dell’Associazione è destinato al comune o ai comuni competenti per territorio, a condizione che sia devoluto all’eventuale organizzazione turistica subentrante.

Art. 23
Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

5)
L'art. 18, comma 1, dell'allegato A, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 14 settembre 2020, n. 33.

ALLEGATO B
Statuto della società cooperativa turistica

Capo I

Denominazione, sede e durata

Art. 1
Denominazione e sede

1. È costituita la società cooperativa denominata “Società cooperativa turistica_____________”, in tedesco “Tourismusgenossenschaft _____________”, di seguito denominata “Società cooperativa”. La Società cooperativa svolge la propria attività nel territorio del Comune/dei Comuni di _______ e ha sede legale in _______.

2. Con deliberazione del consiglio di amministrazione la Società cooperativa può istituire succursali nella propria zona di competenza.

Art. 2
Durata

1. La durata della Società cooperativa è fissata fino al _____________ e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Capo II

Scopo e oggetto

Art. 3
Scopo mutualistico

1. La Società cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata e ha lo scopo di sostenere, consigliare e promuovere al meglio i soci nel settore del turismo nella propria zona di competenza.

2. La Società cooperativa può operare anche con soggetti terzi.

Art. 4
Oggetto sociale

1. Considerati il proprio scopo mutualistico, come definito all’articolo 3, nonché i requisiti e gli interessi dei soci di cui all’articolo 5, la Società cooperativa ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività:

  1. istituire e condurre servizi di informazione e di assistenza turistica, nonché la mediazione di servizi turistici;
  2. promuovere e attuare manifestazioni e altre iniziative di prevalente interesse turistico, nonché pubblicizzare manifestazioni locali;
  3. realizzare attività di marketing in accordo con IDM;
  4. elaborare con IDM studi, rilevazioni e ricerche in ambito turistico;
  5. valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;
  6. promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico, a condizione che quote e acquisti siano rispettivamente acquistate ed effettuati solo tramite fondi propri;
  7. rappresentare un punto di riferimento per altri operatori economici e per i rappresentanti dei settori economici del turismo nell’ambito dei loro compiti principali;
  8. promuovere i valori del marchio Alto Adige;
  9. promuovere i marchi locali, d’intesa e in collaborazione con IDM e il marchio Alto Adige;
  10. svolgere di comune accordo i compiti ad essa delegati dalla Provincia o dal comune competente.

2. La Società cooperativa non persegue scopi di lucro. Eventuali entrate ed eccedenze vengono impiegate per il raggiungimento dello scopo sociale.

3. La Società cooperativa può compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dello scopo sociale.

4. La Società cooperativa può ricevere dai soci prestiti finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla normativa vigente. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento interno.

Capo III

Soci

Art. 5
Soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono assumere la qualifica di socio le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni senza personalità giuridica, interessate allo sviluppo del turismo nella zona di competenza della Società cooperativa e in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6
Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda contenente,

  1. in caso di persona fisica:
    1. l’indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
    2. l'indicazione dell’effettiva attività svolta;
    3. l'ammontare del capitale da sottoscrivere;
    4. la dichiarazione con la quale attesta di conoscere e accettare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
    5. l’espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale;
  2. in caso di persona giuridica o di associazioni senza personalità giuridica, oltre a quanto previsto dai numeri 2), 3), 4) e 5) della lettera a):
    1. l’indicazione della ragione sociale o denominazione, della forma giuridica e della sede legale;
    2. l’indicazione della deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
    3. l’indicazione della qualità della persona che sottoscrive la domanda.

2. Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti, delibera sulla domanda in base a criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata senza ritardo, a cura degli amministratori/delle amministratrici, nel libro dei soci.

4. In caso di rigetto della domanda, il consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea dei soci. Questa, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prossima successiva convocazione.

6. Il consiglio di amministrazione illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allegata al bilancio.

Art. 7
Diritti e obblighi del socio

1. Ogni socio ha il diritto:

  1. di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee dei soci e di presentare mozioni;
  2. di elettorato attivo e passivo.

2. Fermi restando tutti gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono tenuti a:

  1. a versare, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:
    1. la quota capitale sottoscritta;
    2. la quota sociale annua e gli altri contributi obbligatori nella misura stabilita dall’assemblea dei soci;
  2. a rispettare le norme dello statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali della Società cooperativa;
  3. a promuovere le finalità della Società cooperativa.

Art. 8
Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

  1. per recesso, esclusione o morte, se il socio/la socia è una persona fisica;
  2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9
Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla Società cooperativa in qualsiasi momento.

2. La domanda di recesso deve essere comunicata alla Società cooperativa con raccomandata o mediante posta elettronica certificata (PEC). Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

3. Per quanto riguarda il rapporto sociale il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

4. Per i rapporti mutualistici tra socio e Società cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia il consiglio di amministrazione può, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10
Esclusione del socio

1. L'esclusione può essere deliberata dall’assemblea dei soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

  1. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
  2. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  3. che non osservi lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
  4. che, previa intimazione da parte del consiglio di amministrazione, che assegna un termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del capitale sottoscritto o al pagamento delle somme dovute alla Società cooperativa a qualsiasi titolo;
  5. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Società cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione.

2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione; resta salva la facoltà di proporre opposizione all’autorità giudiziaria. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

3. L’esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori/delle amministratrici.

Art. 11
Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità di cui all’articolo 12.

2. Nell’ipotesi di più eredi o legatari gli stessi, entro sei mesi dalla data del decesso del socio, dovranno indicare chi fra loro li rappresenterà di fronte alla Società cooperativa.

3. In difetto di tale designazione si applica l’articolo 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

4. Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società cooperativa possono subentrare, a richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del consiglio di amministrazione, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui all’articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione secondo quanto previsto dall’articolo 12.

5. In caso di pluralità di eredi o legatari, questi devono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori e la Società cooperativa consenta la divisione. La società cooperativa decide secondo le modalità previste dall’articolo 6.

6. In caso di decisione negativa o in mancanza di subentro da parte di uno solo dei successori, si procede alla liquidazione secondo quanto previsto dall’articolo 12.

Art. 12
Liquidazione

1. I soci receduti o esclusi hanno diritto esclusivamente al rimborso della quota effettivamente versata. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

2. Il pagamento è eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Capo IV

Patrimonio ed esercizio sociale

Art. 13
Patrimonio sociale

1. Il patrimonio della Società cooperativa è costituito:

  1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote sociali. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può superare i limiti di legge;
  2. dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili derivanti dalla riserva volontaria e da ogni altra riserva;
  3. dalla riserva volontaria, nonché da ogni altra riserva.

2. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società cooperativa.

3. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la Società cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

4. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata (PEC), fornendo in merito all’acquirente le indicazioni previste dall’articolo 6.

5. Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione al trasferimento della quota deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

6. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; resta salva la facoltà di proporre opposizione all’autorità giudiziaria.

Art. 14
Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni se viene redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società cooperativa, segnalate dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

4. L’assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

  1. a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
  2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modifiche, nella misura prevista dalla legge medesima.

5. Ferme restando le riserve legali l’assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili alla costituzione di altre riserve indivisibili.

Capo V

Organi sociali

Art. 15
Organi

1. Sono organi della Società cooperativa:

  1. l’assemblea dei soci;
  2. il consiglio di amministrazione e l’eventuale comitato esecutivo nominato nel suo seno;
  3. il/la presidente;
  4. l’organo di controllo.

Art. 16
Assemblea dei soci

1. L’assemblea dei soci, cui possono partecipare tutti i soci della Società cooperativa, è convocata almeno una volta all’anno dal/dalla presidente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo ai sensi di legge, da inviare ai soci almeno dieci giorni prima dell’adunanza. L’avviso contiene l'ordine del giorno, il luogo (la sede sociale o altrove, purché nella Provincia di Bolzano), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione; quest’ultima deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

2. L'assemblea dei soci è inoltre convocata su richiesta della maggioranza del consiglio di amministrazione o di un decimo dei soci. In questo caso la convocazione avviene entro cinque giorni e l'adunanza ha luogo entro 20 giorni dalla richiesta.

3. In prima convocazione l’assemblea dei soci è validamente costituita quando siano intervenuti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

4. In seconda convocazione, l’assemblea dei soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati.

5. In mancanza dell'adempimento delle formalità prescritte per la convocazione, l'assemblea dei soci si reputa validamente costituita quando siano intervenuti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori/delle amministratrici e dell’organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati.

7. Per la validità delle deliberazioni concernenti la modificazione dello statuto è necessario il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento della Società cooperativa è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.

8. Per le votazioni si procede col sistema dell’alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

9. Le cariche sociali sono elette a maggioranza semplice; alla votazione si procede in forma scritta. Il numero dei voti di preferenza non può superare la metà dei membri da eleggere.

10. Di ogni assemblea dei soci deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal/dalla presidente e dal segretario/dalla segretaria. Il verbale delle elezioni deve essere sottoscritto anche dagli scrutatori/dalle scrutatrici.

Art. 17
Voto

1. Nell’assemblea dei soci hanno diritto al voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto, della quota sociale annua e degli altri contributi obbligatori.

2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

3. Ciascun socio può rappresentare non più di due soci.

4. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea dei soci anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano nell’impresa.

5. La delega deve essere scritta e non può essere rilasciata in bianco, ossia senza l’indicazione del nome del rappresentante.

Art. 18
Funzioni dell’assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno ed è competente per:

  1. la determinazione delle direttive per il raggiungimento delle finalità della Società cooperativa;
  2. la determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
  3. l'elezione del consiglio di amministrazione e dell’organo di controllo;
  4. l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione;
  5. l’approvazione del programma delle attività e della relazione sulle attività;
  6. la determinazione della quota sociale annua e degli altri contributi obbligatori;
  7. l'esclusione dei soci;
  8. tutte le questioni che vengano sottoposte a deliberazione dal consiglio di amministrazione o dai soci;
  9. la determinazione dell'indennità di rappresentanza spettante al/alla presidente e il compenso spettante ai componenti dell’organo di controllo;
  10. l’approvazione dei regolamenti interni;
  11. la modifica dello statuto;
  12. lo scioglimento della Società cooperativa;
  13. la nomina e la revoca dei liquidatori;
  14. l’adozione delle deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

Art. 19
Presidenza dell’assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è presieduta dal/dalla presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal/dalla vicepresidente o, in assenza anche di quest’ultimo/quest’ultima, dalla persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza dei voti dei presenti.

2. L’assemblea dei soci provvede alla nomina di un segretario/una segretaria, che può anche non essere un socio/una socia. La nomina del segretario/della segretaria non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio/una notaia.

Art. 20
Consiglio di amministrazione

1. La Società cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 e un massimo di 15 membri eletti dall’assemblea dei soci. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è fissato dall’assemblea dei soci. In caso di nove o più membri, il consiglio di amministrazione è composto, almeno, da:

  1. per un terzo, imprenditori alberghieri /imprenditrici alberghiere, di cui uno/una proveniente dalla zona del comune di _____________ e uno/una dalla zona del comune di _____________,
  2. un/una rappresentante degli affittacamere privati o degli operatori agrituristici;
  3. un/una rappresentante dei commercianti;
  4. un/una rappresentante degli artigiani, a condizione che almeno un terzo degli artigiani/delle artigiane della zona di competenza siano soci/socie della Società cooperativa;
  5. limitatamente alle località di turismo invernale, un/una rappresentante degli impianti di risalita o delle scuole di sci,
  6. un/una rappresentante dell’associazione più rappresentativa delle strutture ricettive di carattere alberghiero.

2. Le rappresentanze locali delle relative associazioni professionali di categoria hanno il diritto di proporre per l’elezione i candidati/le candidate appartenenti alla propria categoria. Le proposte devono essere presentate per iscritto almeno cinque giorni prima delle elezioni. In caso contrario decade ogni diritto di essere rappresentati nel consiglio di amministrazione.

3. La maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere eletta tra i soci della Società cooperativa o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche della Società cooperativa.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri il/la presidente e un/una vicepresidente.

5. Il consiglio di amministrazione rimane in carica per tre anni e decade il giorno in cui l’assemblea dei soci approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica.

6. I membri del consiglio di amministrazione uscenti per qualsiasi motivo sono sostituiti, nella misura massima di un terzo, da coloro che nelle elezioni figurano, per numero di voti ricevuti, immediatamente dopo i membri eletti; se i membri uscenti sono più di un terzo dovranno essere indette nuove elezioni.

Art. 21
Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal/dalla presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

2. La convocazione è fatta dal/dalla presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, tramite e-mail in modo che gli amministratori/le amministratrici e l’organo di controllo ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando vi interviene la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti.

4. Delle riunioni del consiglio di amministrazione è redatto un verbale sottoscritto dal/dalla presidente e dal segretario/dalla segretaria.

Art. 22
Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società cooperativa, esclusi quelli riservati all’assemblea dei soci dalla legge.

2. Al consiglio di amministrazione spetta:

  1. l’amministrazione della Società cooperativa;
  2. l’elezione del/della presidente, del/della vicepresidente nonché dell’eventuale comitato esecutivo;
  3. la decisione in merito all'ammissione e al recesso dei soci;
  4. la redazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e la loro presentazione alla successiva assemblea dei soci per l’approvazione;
  5. l’elaborazione di proposte e mozioni all'assemblea dei soci;
  6. l’assunzione di collaboratori/collaboratrici;
  7. la determinazione dei compiti e delle competenze del direttore/della direttrice o del gestore/della gestrice;
  8. l’emanazione di direttive per la conduzione degli uffici di informazione;
  9. l'adozione di tutte le deliberazioni riguardanti le questioni non riservate all'assemblea dei soci.

Art. 23
Comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione e recesso dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a un comitato esecutivo, nominato nel suo seno, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

2. Il comitato esecutivo è composto da minimo tre, massimo cinque membri ed è presieduto dal/dalla presidente del consiglio di amministrazione.

3. Ogni sei mesi il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 24
Presidente

1. Il/la presidente è eletto/eletta in seno al consiglio di amministrazione con la presenza di almeno due terzi dei membri e a maggioranza assoluta dei presenti. Se dopo due votazioni nessun candidato/nessuna candidata ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede a un ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. La stessa procedura è seguita anche per l’elezione del/della vicepresidente, che in caso di impedimento o assenza sostituisce il/la presidente in tutte le sue funzioni. Una elezione con tale procedura è possibile per al massimo tre mandati consecutivi, dopodiché è necessaria una maggioranza di due terzi.

2. Il/La presidente convoca l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo, e li presiede.

3. Il/La presidente ha la rappresentanza della Società cooperativa in giudizio e di fronte ai terzi, pertanto è autorizzato/autorizzata a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, per i quali rilascia quietanza liberatoria.

4. Il/La presidente, previa apposita deliberazione del consiglio di amministrazione e osservando le norme di legge vigenti al riguardo, può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori/delle amministratrici oppure a terzi.

Art. 25
Organo di controllo

1. L’organo di controllo è nominato dall’assemblea dei soci, se prescritto dalla legge o se così deciso dall’assemblea stessa. 6)

2. L’organo di controllo resta in carica per tre esercizi e decade con l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri sono rieleggibili.

3. La retribuzione annuale dei componenti dell’organo di controllo è determinata dall’assemblea dei soci all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata della loro carica.

Capo VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 26
Scioglimento anticipato

1. L'assemblea dei soci che dichiara lo scioglimento della Società cooperativa nomina uno o più liquidatori e ne stabilisce i poteri.

Art. 27
Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento della Società cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera h), della legge provinciale n. 15/2017, in caso di scioglimento della Società cooperativa o di sua cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 4 della stessa legge, il capitale sociale e i dividenti eventualmente maturati sono destinati al comune o ai comuni competenti per territorio, a condizione che siano devoluti all’eventuale organizzazione turistica subentrante.

Capo VII

Disposizioni generali e finali

Art. 28
Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie tra i soci e la Società cooperativa o tra i soci stessi in merito all'interpretazione o all'applicazione dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione e in generale tutte le controversie connesse alla qualità di socio, anche se una delle parti non fa parte della Società cooperativa, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale.

2. Il collegio arbitrale è costituito da tre arbitri, nominati dall'assessore/assessora provinciale competente in materia di turismo su richiesta della parte più diligente.

3. Gli arbitri devono decidere entro 90 giorni. Non è richiesta alcuna formalità per il procedimento, salvo il rispetto delle norme sul contraddittorio.

4. Spetta agli arbitri determinare i costi del procedimento.

Art. 29
Regolamenti interni

1. Per meglio disciplinare i rapporti tra la Società cooperativa e i soci, il consiglio di amministrazione può elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci. I regolamenti che riguardano lo svolgimento dell’attività mutualistica devono essere approvati dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Nei regolamenti possono essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, ove costituiti.

Art. 30
Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere osservati. I divieti e gli obblighi previsti dall’articolo 2514 del codice civile vanno comunque osservati.

Art. 31
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

2. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro quinto del codice civile, contenente la disciplina delle società cooperative, si applicano, a norma dell’articolo 2519 del codice stesso, in quanto compatibili, le norme sulle società _______________ [per azioni/a responsabilità limitata].

6)
L'art. 25, comma 1, dell'allegato B, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 14 settembre 2020, n. 33.

ALLEGATO C
Regolamento operativo ed elettorale del collegio dei presidenti e del comitato tecnico

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1
Regolare costituzione

1. Il collegio dei presidenti e il comitato tecnico sono regolarmente costituiti se è presente la metà più uno dei rispettivi membri (in caso di decimali si arrotonda per eccesso).

Art. 2
Votazioni ed elezioni

1. Nell’ambito delle sedute del rispettivo organo i membri del collegio dei presidenti e del comitato tecnico possono chiedere che si voti sui punti all’ordine del giorno. Sull’accoglimento della richiesta di votazione si decide:

  1. a maggioranza dei diritti di voto, nel collegio dei presidenti;
  2. a maggioranza dei presenti, nel comitato tecnico.

2. Nel collegio dei presidenti i diritti di voto si calcolano, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, in base alla media dei pernottamenti degli ultimi tre anni turistici (dati ASTAT).

3. Nelle elezioni possono essere votati solo i candidati/le candidate che sono presenti o che dichiarano per iscritto di accettare l’eventuale elezione.

4. Le elezioni si svolgono di norma a scrutinio segreto, mediante scheda. Per un’elezione per alzata di mano è necessario l’accordo di tutti i membri dell’organo presenti.

Art. 3
Fine del mandato

1. Ferme restando le disposizioni speciali previste per i singoli organi, i mandati dei membri terminano con la nuova elezione che si tiene dopo la scadenza del mandato, con la morte, con la perdita dei requisiti oppure in seguito a recesso.

Capo II

Collegio dei presidenti

Art. 4
Convocazione

1. La seduta costituente del collegio dei presidenti è convocata dal/dalla manager della competente sede distaccata di IDM. Le ulteriori sedute sono indette dal/dalla presidente o dal suo sostituto/dalla sua sostituta in forma scritta (anche via e-mail). I membri del collegio devono essere informati al più tardi sette giorni prima della seduta circa il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della stessa.

2. Se la metà più uno dei membri del collegio (in caso di decimali si arrotonda per eccesso) richiede una convocazione, la stessa deve essere effettuata, nel rispetto del preavviso di cui al comma 1, entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui si viene a conoscenza della richiesta.

Art. 5
Presentazione di punti per l’ordine del giorno

1. I membri del collegio dei presidenti hanno la facoltà di presentare ulteriori punti da inserire nell’ordine del giorno delle sedute. Tali ulteriori punti devono essere comunicati per iscritto (anche via e-mail) alla persona che convoca la seduta almeno 72 ore prima dell’inizio della stessa.

Art. 6
Disposizioni sulle maggioranze

1. Se non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei diritti di voto presenti; le astensioni non vengono considerate. Le persone sono elette a maggioranza semplice dei diritti di voto.

2. Le deliberazioni sul programma annuale della competente sede distaccata di IDM così come quelle relative alla valutazione dell’attività svolta dal/dalla manager della sede distaccata di IDM sono valide se assunte con una maggioranza di almeno i due terzi dei diritti di voto presenti.

Art. 7
Modalità di elezione del/della presidente del collegio e del suo sostituto o della sua sostituta

1. L’elezione del/della presidente avviene con votazione separata a maggioranza assoluta dei diritti di voto presenti. Se nella prima votazione nessun candidato/nessuna candidata ottiene la maggioranza assoluta, si effettua un ballottaggio fra i primi due candidati: è eletto/eletta chi ottiene più voti al ballottaggio. In un’ulteriore votazione è eletto/eletta, secondo la stessa procedura, il sostituto/la sostituta. Nell’elezione del/della presidente o del suo sostituto/della sua sostituta può essere espressa, per ciascun diritto di voto, una preferenza.

Art. 8
Durata della carica

1. I membri del collegio dei presidenti, presidente incluso/inclusa, siedono nel collegio in ragione della rispettiva funzione e fintanto che la esercitano, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il/la presidente resta in carica per un massimo di quattro anni e può essere rieletto/rieletta. In ogni caso la funzione di presidente non può essere esercitata per più di due mandati di quattro anni ciascuno (quindi, in totale, per un massimo di otto anni).

3. La durata di quattro anni è da intendersi nel senso che il mandato viene esercitato fino alle elezioni successive, che si svolgono nel quarto anno solare dopo l’elezione precedente. Il/La presidente che si insedia nel corso di un mandato già iniziato resta in carica fino alle elezioni successive (pertanto non per quattro anni).

Art. 9
Revoca

1. Il collegio dei presidenti ha sempre la facoltà di procedere alla revoca di una persona dallo stesso eletta. Per la revoca è necessaria la presenza della metà più uno dei diritti di voto (in caso di decimali si arrotonda per eccesso) e il voto favorevole di due terzi dei presenti. Alle votazioni riguardanti la revoca di una persona, i membri del collegio devono essere presenti personalmente.

2. La convocazione della seduta il cui ordine del giorno prevede una revoca può essere effettuata anche dal sostituto o dalla sostituta del/della presidente.

Capo III

Comitato tecnico

Art. 10
Convocazione

1. Le sedute del comitato tecnico sono convocate dal/dalla manager della sede distaccata di IDM in forma scritta (anche tramite e-mail). I membri del comitato devono essere informati al più tardi sette giorni prima della seduta circa il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della stessa.

2. Se la metà più uno dei membri del comitato (in caso di decimali si arrotonda per eccesso) richiede una convocazione, la stessa deve essere effettuata, nel rispetto del preavviso di cui al comma 1, entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui si viene a conoscenza della richiesta.

Art. 11
Disposizioni sulle maggioranze

1. Se non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le astensioni non vengono considerate.

Art. 12
Composizione e modalità di elezione

1. Il/La presidente del collegio dei presidenti è membro di diritto del comitato tecnico con diritto di voto. Un membro del comitato tecnico è designato direttamente dall’associazione più rappresentativa delle strutture ricettive di carattere alberghiero.

2. I restanti membri del comitato tecnico sono eletti dal collegio dei presidenti con votazioni distinte per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 15/2017. Il diritto di proposta spetta unicamente ai membri del collegio dei presidenti, eccetto per i direttori/le direttrici delle organizzazioni turistiche di cui alla lettera b) e per il/la rappresentante a nomina diretta di cui alla lettera c). Durante l’elezione, per ogni diritto di voto può essere espresso un numero di preferenze pari alla metà delle persone da eleggere (in caso di decimali si arrotonda per eccesso).

3. La rosa di sei nominativi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 15/2017 è determinata tramite votazione di tutti i direttori e tutte le direttrici delle organizzazioni turistiche territorialmente competenti in una seduta convocata dalla competente sede distaccata di IDM. Per tale votazione ad ogni diritto di voto spetta l’indicazione di tre preferenze.

4. Per quanto riguarda gli eventuali membri di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 15/2017, il collegio dei presidenti delibera innanzitutto se eleggere nel comitato tecnico rappresentanti di tali categorie. Con un’ulteriore votazione il collegio determina il numero di tali rappresentanti. Infine si procede all’elezione, nella quale a ciascun diritto di voto spetta un numero di preferenze pari alla metà delle persone da eleggere (in caso di decimali si arrotonda per difetto).

Art. 13
Durata della carica

1. I membri del comitato tecnico ricoprono la carica per un massimo di tre anni e possono essere rieletti. In ogni caso la funzione di membro del comitato tecnico non può essere esercitata per più di tre mandati di tre anni ciascuno (quindi, in totale, per un massimo di nove anni).

2. La durata di tre anni è da intendersi nel senso che il mandato è esercitato fino alle elezioni successive, che si svolgono nel terzo anno solare dopo l’elezione precedente. Se un membro del comitato si insedia nel corso di un mandato già iniziato, resta in carica fino alle elezioni successive (pertanto non per tre anni).

3. I membri eletti all’atto del primo insediamento del comitato tecnico rimangono in carica fino al 2020, salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 14.

Art. 14
Decadenza e sostituzione

1. I membri del comitato tecnico di cui all’articolo 10 della legge provinciale n. 15/2017 siedono nel comitato quali rappresentanti delle relative organizzazioni o in quanto titolari delle rispettive funzioni. L’appartenenza alla relativa organizzazione o la rispettiva funzione sono da dichiarare al momento dell’insediamento. In caso di cessazione dell’appartenenza all’organizzazione o di perdita della rispettiva funzione, si decade automaticamente dalla carica di membro del comitato tecnico.

2. Il membro uscente è sostituito dalla persona che andrà a ricoprire la sua funzione.

3. Il membro designato dall’associazione più rappresentativa delle strutture ricettive di carattere alberghiero può essere sostituito in ogni momento dall’organizzazione stessa.

 

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ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1977, n. 45
ActionActionb) Legge provinciale18 agosto 1992, n. 33
ActionActionc) Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9
ActionActiond) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2018, n. 39
ActionActionArt. 1  (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2  (Domanda di iscrizione nell’elenco provinciale)
ActionActionArt. 3  (Statuti quadro)
ActionActionArt. 4  (Controllo delle organizzazioni turistiche)
ActionActionArt. 5  (Regolamento operativo ed elettorale del collegio dei presidenti e del comitato tecnico)
ActionActionArt. 6  (Durata in caricadel comitato tecnico)
ActionActionArt. 7  (Associazioni e società cooperative esistenti)
ActionActionArt. 8  (Gestione)
ActionActionArt. 9  (Collegio dei revisori dei conti e organo di controllo)
ActionActionArt. 10  (Abrogazioni)
ActionActionArt. 11  (Entrata in vigore)
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ActionActionStatuto della società cooperativa turistica
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ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2020, n. 33
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