(1) Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, le associazioni turistiche e le società cooperative turistiche esistenti, iscritte nell’elenco provinciale ai sensi dell’articolo 15 della legge, devono conformare i propri statuti ai principi dello statuto quadro corrispondente alla loro rispettiva forma giuridica (allegato A o B del presente regolamento).
(2) Fatto salvo l’articolo 15 comma 2 della legge, il termine di cui al comma 1 vale anche per l’adempimento delle condizioni di iscrizione di cui all’articolo 5 della legge.
(3) La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall’elenco provinciale.