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Delibera 20 novembre 2018, n. 1210
Modello risparmio casa (modificata con delibera n. 31 del 29.01.2019 e delibera n. 233 del 02.04.2019) (vedi anche delibera n. 233 del 02.04.2019)

...omissis…

1. Sono approvati i criteri di adesione al modello risparmio casa di cui all‘allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. È approvata la convenzione tipo con gli istituti di credito concernente il modello risparmio casa di cui all‘allegato B, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

3. Sono revocate le proprie deliberazioni del 5 maggio 2015 n. 514, del 26 maggio 2015, n. 615, del 2 febbraio 2016, n. 83, e del 18 aprile 2017 n. 446.

4. L‘Agenzia per lo sviluppo economico e sociale (ASSE), ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano, è incaricato della gestione contabile e della gestione dei mezzi finanziari del fondo di rotazione del modello risparmio casa ed è da intendersi a tali fini quale „struttura incaricata“ o „Ente“ ai sensi dei criteri di cui all‘allegato A e della convenzione tipo di cui all‘allegato B della presente deliberazione. A tal fine ASSE subentrerà, a decorrere dall‘1/01/2019, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società Alto Adige Finance SPA relativi al predetto fondo di rotazione. Le modalità di gestione del fondo di rotazione potranno essere stabilite con una apposita convenzione tra la Provincia Autonoma di e ASSE.

5. L‘istituto di credito o il sistema di banche che dispongono dei requisiti di cui all‘articolo 10 dell‘allegato A della presente deliberazione che intendono aderire al modello Risparmio Casa devono far richiesta di sottoscrizione della convenzione di cui all‘allegato B alla:

ASSE – Agenzia per lo sviluppo economico e sociale

Palazzo 12,

via Canonico Michael Gamper 1,

39100 Bolzano

Tel. +39 0471 418300

indirizzo pec: aswe.asse@pec.prov.bz.it

a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La convenzione potrà essere stipulata con decorrenza dall‘1.01.2019.

6. I criteri di cui all‘allegato A della presente deliberazione si applicano a tutte le richieste di mutuo risparmio casa presentate presso le banche a partire dall‘1.01.2019.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Criteri di adesione al modello risparmio casa

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano l’attuazione del modello di risparmio edilizio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera Q1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominato modello risparmio casa. Sono in particolare disciplinati i criteri di adesione a tale modello e le relative modalità di gestione, ai sensi dell’articolo 52, comma 1/ter, e successive modifiche, della legge stessa.

Art. 2
Finalità

1. Il modello risparmio casa è volto a incentivare il risparmio privato per il finanziamento della proprietà abitativa, nel rispetto della normativa vigente e dei principi in materia di previdenza complementare. Tale modello è gestito da soggetti pubblici o privati a tal fine convenzionati con la Provincia Autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, o con la struttura da essa incaricata e persegue lo scopo di agevolare il risparmiatore aderente al fondo pensione nell’accesso al mutuo per la costruzione, l’acquisto e il recupero della prima casa di abitazione.

Art. 3
Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini dell’attuazione del modello risparmio casa s'intendono per:

a) “struttura incaricata”: uno o più soggetti incaricati dalla Provincia della definizione, attuazione, gestione e promozione del modello risparmio casa e del convenzionamento dei soggetti coinvolti;

b) “fondo di rotazione”: il fondo di rotazione di cui all’articolo 52, comma 1/ter, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche;

c) “banca”: l’istituto di credito o il sistema di banche aderente al modello risparmio casa che concede il mutuo risparmio casa;

d) “fondo pensione”: forma pensionistica complementare ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche, aderente al modello risparmio casa;

e) “richiedente”: la persona fisica iscritta a un fondo pensione che presenta richiesta di concessione di un mutuo a tasso agevolato previsto dal modello risparmio casa:

f) “mutuatario”: richiedente cui è stato concesso un mutuo a tasso agevolato previsto dal modello risparmio casa;

g) “convenzione”: la convenzione stipulata dalla Provincia o dalla struttura incaricata con le banche, sulla base del modello di cui all’allegato B, e avente ad oggetto la partecipazione al modello risparmio casa e l’accesso al fondo di rotazione per la concessione di un mutuo a tasso agevolato;

h) “prima casa di abitazione”: l’immobile oggetto di acquisto, costruzione o recupero destinato a residenza del/della richiedente ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, di piena proprietà di quest’ultimo, non gravato da diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie e situato nel territorio della Provincia di Bolzano;

i) “piena proprietà“: quota di proprietà pari al 100% in caso di persona singola o quota di comproprietà con il coniuge o con il convivente di fatto;

j) “convivente di fatto“: ciascuna parte di una coppia che convive da almeno due anni presso lo stesso luogo di residenza senza vincoli di parentela diretta (linea retta) o indiretta (linea collaterale) entro il terzo grado;

k) “recupero”: la realizzazione degli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione ai sensi della normativa provinciale;

l) “mutuo risparmio casa”: il finanziamento agevolato a medio-lungo termine finalizzato all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima casa di abitazione;

m) “mutuo prima casa”: il finanziamento a medio - lungo termine alle migliori condizioni di mercato, destinato alle stesse finalità del mutuo risparmio casa;

n) “posizione previdenziale complementare”: la somma accumulata dal/dalla richiedente presso uno o più fondi pensione;

o) “attestato”: il documento rilasciato dalla struttura incaricata che attesta l’ammontare della posizione previdenziale complementare in base ai dati ricevuti dal fondo pensione.

2. I termini e le modalità relativi alla concessione, all’erogazione e all’estinzione del mutuo risparmio casa sono definiti nel rispetto delle norme di volta in volta vigenti e in particolare delle previsioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).

3. Il mutuo risparmio casa è concesso una sola volta per persona.

Art. 4
Requisiti e obblighi dei beneficiari del mutuo risparmio casa

1. Il mutuo risparmio casa può essere concesso ai richiedenti, in possesso dei seguenti requisiti:

a) almeno 5 anni continuativi di residenza nella Provincia;

b) età anagrafica non superiore a 65 anni;

c) iscrizione a un fondo pensione;

d) anzianità d’iscrizione alla previdenza complementare pari ad almeno otto anni;

e) importo maturato nella propria posizione previdenziale complementare, libero da pesi, oneri, vincoli o gravami di qualsiasi genere, pari ad almeno 15.000,00 Euro;

f) ubicazione della prima casa di abitazione nel territorio della Provincia.

2. I requisiti devono sussistere alla data di presentazione della richiesta di concessione del mutuo risparmio casa, di seguito denominata domanda di mutuo risparmio casa o domanda.

3. Ai fini della concessione del mutuo risparmio casa, il/la richiedente deve dimostrare la complessiva finanziabilità del progetto di acquisto, costruzione o recupero della prima casa di abitazione.

4. Nel periodo intercorrente tra la data della domanda di mutuo risparmio casa oppure, se antecedente, la data di rilascio dell’attestato e la data di stipula del mutuo stesso, il/la richiedente non può effettuare alcun genere di atto dispositivo relativamente alla propria posizione previdenziale complementare né richiedere al fondo pensione alcun tipo di prestazione, anticipazione, riscatto o trasferimento.

5. Il/La richiedente deve dichiarare espressamente nel contratto di mutuo risparmio casa la destinazione delle somme mutuate all’acquisto, alla costruzione o al recupero della prima casa di abitazione

6. Al fine di mantenere il diritto al mutuo risparmio casa, nei 18 mesi successivi alla relativa erogazione il mutuatario si obbliga a non richiedere al fondo pensione un’anticipazione per lo stesso scopo previsto nel contratto di mutuo, un riscatto superiore al 50% della posizione previdenziale complementare maturata, ad eccezione del riscatto per i casi di invalidità permanente, o il trasferimento ad una forma pensionistica complementare non aderente al modello risparmio casa.

Art. 5
Domanda di mutuo risparmio casa

1. La domanda di mutuo risparmio casa, corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di cui all’articolo 4, è presentata alla banca prescelta tra quelle aderenti al modello risparmio casa.

2. In caso di acquisto, la domanda deve essere presentata prima della stipula del contratto notarile (rogito) di compravendita, che deve avvenire entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

3. Il mutuo è stipulato ed erogato in concomitanza alla stipula del contratto notarile (rogito) di compravendita.

4. In caso di acquisto di un immobile tramite asta la domanda deve essere presentata prima dell’emanazione, da parte del tribunale, del decreto di trasferimento della proprietà. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, su richiesta della banca, autorizza la stipula del contratto di mutuo in un momento diverso rispetto a quello del trasferimento della proprietà.

5. L’acquisto della proprietà dal coniuge o dal convivente di fatto è finanziabile solo in presenza di un atto di separazione o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che prevedano l’accordo sulla cessione della proprietà.

6. L’acquisto della proprietà tramite atto di assegnazione dalla cooperativa ai singoli soci è finanziabile ed è parificato al contratto notarile (rogito) di compravendita. I soci di cooperative ammesse a contributo nell’ambito del programma per il ceto medio non possono ottenere il mutuo risparmio casa, ai sensi di quanto disposto nell’articolo 90 comma 7 della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13 e successive modifiche.

7. In caso di costruzione e recupero, la domanda deve essere presentata alla banca entro 18 mesi da:

a) la data della concessione edilizia;

b) la data dell’autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori;

c) il decorso del termine di trenta giorni dopo la presentazione della denuncia d’inizio attività nel competente comune.

8. La domanda di cui al comma 7 deve in ogni caso essere presentata, a pena di esclusione, prima dell’ultimazione dei lavori.

9. Tutti i documenti possono essere presentati in copia semplice.

10. La banca accerta la sussistenza dei requisiti in capo al/alla richiedente e ne valuta il merito creditizio alla data di presentazione della domanda. L’accertamento sarà fatto sulla base delle dichiarazioni e dei documenti forniti dal/dalla richiedente.

11. La banca delibera la concessione del mutuo risparmio casa condizionandola alla sussistenza delle risorse finanziarie. Su richiesta della banca la Provincia o la struttura incaricata conferma la prenotazione delle risorse finanziarie ed esegue la liquidazione. La richiesta di liquidazione deve pervenire alla Provincia o alla struttura incaricata almeno 30 giorni prima del decorso del termine di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di mutuo risparmio casa da parte del/della richiedente. Qualora la liquidazione non avvenga entro il suddetto termine di 18 mesi, la delibera della banca perde la sua efficacia.

12. Qualora la banca intenda richiedere la liquidazione di un importo inferiore di oltre il 10% a quello prenotato, dovrà adottare una nuova delibera di concessione ed effettuare una nuova richiesta di prenotazione.

13. Il/La richiedente deve conservare i documenti originali in forma cartacea per 10 anni a partire dall’anno successivo a quello di erogazione del mutuo risparmio casa (in caso di accertamento, fino alla conclusione dell’accertamento stesso).

14. I mutuatari si impegnano, pena la revoca dell’agevolazione, a mettere a disposizione della Provincia o della struttura incaricata la documentazione che la stessa riterrà opportuna al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione e la liquidazione del mutuo risparmio casa.

Art. 6
Principio soggettivo

1. Il mutuo risparmio casa è vincolato all’ammontare della posizione previdenziale complementare ed è alternativo rispetto all’anticipazione presso il fondo pensione per lo stesso scopo previsto nel contratto di mutuo. Esso può essere concesso per la costruzione, l’acquisto, o il recupero della prima casa di abitazione per un importo massimo corrispondente alla quota di proprietà o comproprietà dell’investimento finanziabile.

2. In caso di costruzione o recupero, l’importo complessivo dell’investimento finanziato in forma di mutuo deve essere documentato con fatture intestate al/alla richiedente. Se le fatture sono cointestate al coniuge o al convivente di fatto potrà essere considerato solo il 50% dell’importo. Dalle fatture deve risultare che l’importo è stato utilizzato per la costruzione o il recupero della prima casa di abitazione. Nelle fatture devono essere indicati chiaramente l’indirizzo e i dati catastali o tavolari dell’abitazione oggetto dei lavori di costruzione o di recupero.

3. In caso di acquisto funge da valido documento di spesa il relativo contratto notarile di compravendita o altro atto di trasferimento della proprietà di cui all’articolo 5.

Art. 7
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento con il mutuo risparmio casa, tutte le spese sostenute per l’acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa di abitazione, inclusa l’I.V.A., purché rispettino la destinazione del mutuo e, in caso di costruzione o recupero, abbiano una correlazione diretta con i lavori eseguiti sull’immobile finanziato. Non sono finanziabili le spese per prestazioni proprie nonché le spese per mobili, altri arredi e simili.

2. Le spese tecniche possono essere riconosciute fino a un massimo del 7% dell’importo complessivo dell’investimento.

3. L’acquisto, la costruzione o il recupero delle pertinenze (p. es cantina, garage) della prima casa di abitazione o delle parti comuni (ad es. tetto, giro scala) sono finanziabili solo se effettuati in concomitanza all’acquisto, alla costruzione o al recupero della prima casa.

Art. 8
Cumulabilità

1. Il mutuo risparmio casa non è cumulabile con i contributi per il risanamento energetico e con le anticipazioni sulle detrazioni fiscali per il risanamento concessi dalla Provincia.

Art. 9
Obblighi del mutuatario e dei successori

1. Se l’abitazione finanziata viene venduta, il mutuo risparmio casa deve essere restituito, salvo il caso in cui venga trasferito su una nuova prima casa di abitazione.

2. L’ipoteca a garanzia del mutuo risparmio casa deve gravare esclusivamente sull’abitazione finanziata.

3. In caso di decesso del mutuatario, i successori possono accollarsi il mutuo risparmio casa se almeno uno di questi occupa l’abitazione finanziata come prima casa di abitazione.

Art. 10
Requisiti per l’adesione delle banche

1. Le banche in possesso dei necessari requisiti aderiscono al modello risparmio casa mediante la stipulazione della convenzione.

2. Al momento della presentazione della richiesta di adesione al modello risparmio casa alla Provincia o alla struttura incaricata la banca deve possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, e autorizzazione all'attività bancaria di cui all'articolo 14, e successive modifiche, del decreto stesso. Le banche con sede nei Paesi membri dell'Unione europea, laddove non esista un corrispondente albo o registro, dovranno produrre dichiarazione giurata o dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività bancaria nel Paese di provenienza;

b) (soppressa con delibera n. 31 del 29.01.2019)

c) sede legale o amministrativa in un Paese membro dell’Unione europea e almeno uno sportello bancario operante nella Provincia. A tal fine possono essere considerati anche gli sportelli delle banche socie di quella che presenta la richiesta, a condizione che tali banche dichiarino la propria volontà di aderire alla convenzione;

d) personale che garantisca un servizio bilingue;

e) (soppressa con delibera n. 233 del 02.04.2019)

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 può essere dichiarato dall’ente richiedente per conto dei soci rappresentati.

4. La Provincia o la struttura incaricata verifica il possesso dei requisiti di cui al presente articolo e stipula la convenzione con la banca.

Art. 11
Requisiti di adesione dei fondi pensione

1. Le forme pensionistiche complementari aderiscono al modello risparmio casa mediante la presentazione alla Provincia o alla struttura incaricata dell’apposito schema di adesione e nel rispetto delle modalità previste. La Provincia o la struttura incaricata accoglie la richiesta di adesione previa verifica del possesso dei requisiti previsti.

2. Sono ammesse all’adesione al modello risparmio casa le forme pensionistiche complementari che:

a) costituiscono una forma pensionistica complementare ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche;

b) hanno almeno un aderente in possesso dei requisiti necessari per accedere al mutuo risparmio casa;

c) hanno costi conformi ai principi e agli obiettivi del modello risparmio casa e in particolare un indicatore sintetico dei costi (ISC) su cinque anni inferiore al 2% per tutti i comparti di investimento;

d) adottano le modalità gestionali definite dalla Provincia o dalla struttura incaricata, con particolare riferimento all’attestazione della posizione previdenziale complementare, ed effettuano uno scambio costante di informazioni con le banche.

3. I fondi pensione devono mantenere i requisiti di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 per tutto il periodo di partecipazione al modello risparmio casa.

Art. 12
Ulteriori obblighi delle banche e dei fondi pensione

1. Le banche e i fondi pensione devono attenersi alle disposizioni che regolano il modello risparmio casa e alle relative modalità di gestione e promozione così come a tutte le altre indicazioni della Provincia o della struttura incaricata.

2. Le banche e i fondi pensione garantiscono massima trasparenza e piena collaborazione ai fini dell’attuazione e dello sviluppo del modello risparmio casa.

3. Le banche comunicano alla Provincia o alla struttura incaricata l’eventuale perdita dei requisiti previsti per l’adesione al modello risparmio casa. Il venir meno di un requisito comporta la risoluzione di diritto della convenzione con la banca, come specificato nella convenzione stessa. Restano fermi in ogni caso gli impegni assunti dalle parti sino all’estinzione del mutuo risparmio casa da parte di tutti i mutuatari.

Art. 13
Caratteristiche del mutuo risparmio casa

1. Il mutuo risparmio casa è disciplinato dalla convenzione nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

2. L’importo del mutuo risparmio casa concesso dalle banche non può superare il doppio dell’ammontare della posizione previdenziale complementare – o, in caso di dipendenti pubblici, il triplo dell’ammontare della posizione previdenziale complementare maturata presso il fondo pensione riservato a tale categoria di lavoratori – libera da pesi, oneri, vincoli o gravami di qualsiasi genere. Il mutuo risparmio casa è compreso, in caso di richiedente singolo, tra i 15.000,00 e i 200.000,00 euro e, in caso di richiedenti coniugati oppure conviventi di fatto, tra i 30.000,00 e i 300.000,00 euro.

3. Per il calcolo dell’importo massimo erogabile in forma di mutuo risparmio casa, la banca si basa sull’attestato. I trasferimenti pervenuti al fondo pensione da altri fondi pensione non sono considerati come contribuzione unica al fondo stesso. Sono considerati esclusivamente i versamenti annui che compongono la somma trasferita.

4. Il mutuo risparmio casa prevede rate mensili o semestrali con ammortamento alla francese (tasso frazionato) oppure, a scelta del mutuatario, pagamenti della sola quota interessi durante la durata del mutuo, con restituzione in un’unica soluzione del capitale a scadenza del mutuo stesso (cosiddetto “Bullet”). Il mutuatario ha comunque la facoltà di restituire anticipatamente quote di capitale e di estinguere anticipatamente il mutuo risparmio casa.

5. È possibile modificare la modalità di rimborso del mutuo risparmio casa, dopo la stipula dello stesso, passando dal metodo Bullet a quello con ammortamento alla francese nonché modificare la periodicità del pagamento delle rate, passando da rate semestrali a rate mensili. Il contrario non è consentito.

6. Il tasso d’interesse applicato al mutuo risparmio casa e le modalità di calcolo sono stabilite dalla convenzione.

Art. 14
Finanziamento del mutuo risparmio casa

1. Ai fini dell’erogazione del mutuo risparmio casa la banca accede ai mezzi del fondo di rotazione alle condizioni e secondo le modalità previste dalla convenzione.

Allegato B

CONVENZIONE TIPO CON LE BANCHE CONCERNENTE IL MODELLO RISPARMIO CASA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

CONVENZIONE

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera Q1, e dell’articolo 52, comma 1/ter, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominata legge, la Provincia Autonoma di Bolzano può mettere a disposizione risorse finanziarie per la concessione di mutui a tasso agevolato, fissato in apposita convenzione approvata dalla Giunta provinciale, attraverso il fondo di rotazione di cui all’articolo 52, comma 1/ter della legge stessa.

Ai sensi dell’articolo 52, comma 1/ter, della legge, la gestione del fondo di rotazione può essere affidata tramite convenzione a soggetti pubblici e privati.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. ……… del ………………., allegata alla presente convenzione, ha stabilito i criteri di adesione al modello risparmio casa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera Q1), della legge, nonché le relative modalità di gestione e autorizzato la stipula della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

tra

la Provincia Autonoma di Bolzano nella persona di …… , di seguito denominata “Provincia“, o la struttura da essa incaricata, rappresentata da………, di seguito denominata “struttura incaricata”,

e

la Banca ..........., rappresentata da ..... , di seguito denominata “Banca”,

si conviene e si stipula quanto segue:

Capo I
Parte generale

Art. 1
Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui agli allegati criteri di adesione al modello risparmio casa si intendono per:

a) “Convenzione“: la presente convenzione;

b) “deliberazione“: la deliberazione della Giunta Provinciale n. …. del …. relativa ai criteri di adesione al modello risparmio Casa di cui all’allegato (nel testo vigente);

c) “Ente“: la Provincia o la struttura incaricata;

d) “conto transito”: il conto presso la Banca intestato all’Ente e fruttifero di interessi nella stessa misura e capitalizzazione stabilita per le giacenze di tesoreria della Provincia;

e) “Parti”: l’Ente e la Banca parti della Convenzione, qualora indicati congiuntamente.

Art. 2
Oggetto della convenzione

1. La Convenzione ha per oggetto la concessione di mutui risparmio casa da parte della Banca attraverso la provvista resa disponibile dall’Ente per il tramite del fondo di rotazione, che deve essere destinato esclusivamente a tale scopo.

2. La Convenzione regola, inoltre, la possibilità per il mutuatario di richiedere alla Banca il mutuo prima casa.

Art. 3
Risorse finanziarie

1. Con la sottoscrizione della Convenzione l’Ente autorizza la Banca ad attingere alla provvista del fondo di rotazione per l’erogazione dell’intero mutuo risparmio casa.

2. La provvista è messa a disposizione dall’Ente alla Banca a titolo gratuito.

3. Le somme occorrenti all’erogazione dei mutui risparmio casa sono rese disponibili sul conto transito gestito dall’Ente.

4. Il rischio di credito connesso al mutuo risparmio casa è in capo alla Banca.

Capo II
Finanziamenti

Art. 4
Mutuo risparmio casa

1. La Banca concede il mutuo risparmio casa dopo avere verificato i requisiti del/della richiedente previsti dalla deliberazione e le condizioni di finanziabilità dell’investimento.

2. La valutazione del merito creditizio è svolta dalla Banca in piena discrezionalità e a proprio insindacabile giudizio, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto della situazione individuale del/della richiedente al momento della presentazione della domanda.

3. L’importo effettivo del mutuo risparmio casa è stabilito d’intesa tra la Banca e il/la richiedente, nel rispetto degli importi minimi e massimi erogabili definiti dalla deliberazione.

4. Le clausole contrattuali e le condizioni finanziarie del mutuo risparmio casa sono specificate nel contratto di mutuo, stipulato tra la Banca e il mutuatario nel rispetto della deliberazione e della Convenzione.

5. Il mutuo risparmio casa:

a) è erogato in un’unica soluzione;

b) è concesso a un tasso nominale annuale fisso pari all’1,00 per cento;

c) è con ammortamento alla francese o con rimborso “bullet”;

d) ha una durata minima pari a 18 mesi e un giorno e una durata complessiva massima pari a 20 anni;

e) prevede le seguenti possibilità di rimborso delle rate:

1) rate semestrali posticipate con scadenza fissa al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno e con scadenza della prima rata nel semestre successivo a quello dell’erogazione;

2) rate mensili posticipate con scadenza fissa all’ultimo giorno del mese e con scadenza della prima rata nel mese successivo a quello dell’erogazione;

f) prevede il calcolo degli interessi sulla base dell’anno commerciale (360 giorni /360 giorni);

g) può prevedere interessi di mora nella misura massima pari all’Euribor a 6 mesi - base 360 (sono considerati solo due decimali senza arrotondamenti) aumentato di 3 punti percentuali, con possibile adeguamento semestrale. Dev’essere in ogni caso rispettata la normativa sull’usura;

h) non prevede spese a carico del mutuatario tranne:

1) le tasse e le imposte previste per legge;

2) le spese connesse alla stipula e alla registrazione del contratto di mutuo;

3) spese di perizia/stima e spese postali documentate;

4) le spese per la costituzione e la cancellazione delle garanzie;

5) le spese per il recupero del credito;

i) è coperto dalle garanzie stabilite contrattualmente;

j) consente al mutuatario l’estinzione anticipata o il rimborso parziale del mutuo senza alcuna penale;

k) prevede, nel caso di piano di ammortamento “bullet”, la possibilità di restituzione del capitale attingendo alla liquidazione della propria posizione previdenziale complementare, in base ai diritti riconosciuti dalle disposizioni normative vigenti;

l) prevede la risoluzione del contratto di mutuo qualora il fondo pensione comunichi alla Banca che il mutuatario, nei 18 mesi successivi all’erogazione del mutuo, ha chiesto un’anticipazione per lo stesso scopo previsto nel contratto, un riscatto superiore al 50% della posizione previdenziale complementare maturata, ad eccezione del riscatto per i casi di invalidità permanente, o il trasferimento ad una forma pensionistica complementare non aderente al modello risparmio casa;

m) prevede che la Banca possa risolvere il contratto di mutuo ed esigere l’immediata restituzione dell’intera somma mutuata al verificarsi delle circostanze specificate nel contratto stesso.

6. Qualsiasi altra condizione o clausola contrattuale non espressamente disciplinata dalla Convenzione deve comunque rispettare i contenuti e le finalità della deliberazione e della Convenzione stessa.

Art. 5
Mutuo Prima Casa

1. La Banca, in aggiunta al mutuo risparmio casa, può concedere un mutuo prima casa a condizioni da stabilirsi con il mutuatario e in ogni caso alle migliori condizioni di mercato.

2. Per la concessione del mutuo prima casa la Banca non può attingere alle risorse del fondo di rotazione.

Art. 6
Iter di concessione del mutuo risparmio casa

1. Il/La richiedente presenta alla Banca la domanda di mutuo risparmio casa, corredata della documentazione prevista, e fornisce i dati richiesti dalla Banca o dall’Ente sotto la propria responsabilità. Il/La richiedente s’impegna a non richiedere al fondo pensione, nei 18 mesi successivi all’erogazione del mutuo, un’anticipazione per lo stesso scopo previsto nel contratto di mutuo, un riscatto superiore al 50% della posizione previdenziale complementare maturata, ad eccezione del riscatto per i casi di invalidità permanente, o il trasferimento ad una forma pensionistica complementare non aderente al modello risparmio casa. S’impegna inoltre a non effettuare alcun genere di atto dispositivo relativamente alla propria posizione previdenziale complementare e a non richiedere al fondo pensione alcun tipo di prestazione, anticipazione, riscatto o trasferimento nel periodo intercorrente tra la data della domanda di mutuo risparmio casa oppure, se antecedente, la data di rilascio dell’attestato di cui alla deliberazione, e la data di stipula del contratto di mutuo.

2. La Banca accerta:

a) la corretta presentazione della domanda, nel rispetto dei termini previsti dalla deliberazione;

b) la sussistenza della necessaria posizione previdenziale complementare del/della richiedente. A tal fine acquisisce l’attestato previsto dalla deliberazione;

c) il possesso in capo al/alla richiedente di qualsiasi altro requisito previsto.

3. La Banca, sulla base della valutazione fatta, delibera la concessione del mutuo risparmio casa, condizionandola alla sussistenza delle risorse finanziarie. La richiesta di prenotazione dei mezzi finanziari alla struttura incaricata deve essere presentata al massimo entro quattro mesi dalla presentazione della domanda di mutuo risparmio casa.

4. Su richiesta della Banca l’Ente conferma la prenotazione delle risorse finanziarie ed esegue la liquidazione.

5. La richiesta di liquidazione deve pervenire all’Ente almeno 30 giorni prima del decorso del termine di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di mutuo risparmio casa da parte del/della richiedente. Qualora la liquidazione non avvenga entro il suddetto termine di 18 mesi, la delibera della Banca perde efficacia.

6. Entro il termine di 18 mesi di cui al comma 5 la Banca predispone il contratto di mutuo e fissa con il mutuatario la data di stipula e di erogazione del mutuo risparmio casa.

7. La Banca chiede all’Ente di mettere a disposizione le somme necessarie per l’erogazione del mutuo sul conto transito. L’Ente autorizza in tempo utile l’accesso alle risorse finanziarie.

8. Gli addebiti e gli accrediti avvengono con valuta compensata alla data di erogazione sul conto transito.

9. La Banca riconosce valuta al mutuatario lo stesso giorno della stipula del contratto di mutuo. L’addebito sul conto transito avviene con valuta dello stesso giorno della stipula.

10. Se non è possibile dar corso all’erogazione del mutuo risparmio casa entro 30 giorni di calendario dalla data di accredito sul conto transito, la Banca provvede a riaccreditare le somme sul fondo di rotazione.

Art. 7
Rimborso del mutuo risparmio casa

1. ll rimborso del mutuo risparmio casa da parte del mutuatario avviene come definito dal piano di ammortamento concordato nel contratto di mutuo.

2. La Banca accredita sul conto transito la quota capitale delle rate come previsto dai piani di ammortamento, indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte dei mutuatari.

3. La quota interessi e gli interessi di mora sono di esclusiva competenza della Banca.

4. In caso di estinzioni anticipate o rimborsi parziali, la Banca accredita i relativi importi sul conto transito con valuta compensata.

5. La Banca restituisce al fondo di rotazione gli importi complessivi dei mutui risparmio casa tramite il conto transito con valuta compensata.

Capo III
Obblighi delle Parti

Art. 8
Obblighi della Banca

1. La Banca si obbliga a:

a) rispettare le modalità di gestione e promozione del modello risparmio casa definite dall’Ente;

b) collaborare attivamente per il costante sviluppo e aggiornamento del modello risparmio casa, fornendo suggerimenti per una sua migliore definizione e concretizzazione nonché segnalando i fattori che non consentono l’ottimale raggiungimento delle finalità perseguite con il modello stesso;

c) operare in modo tale da tutelare pienamente gli interessi dell’Ente e dare concreta attuazione alle finalità perseguite dalla Provincia con il modello risparmio casa;

d) garantire all’Ente e ai mutuatari la massima trasparenza;

e) assicurare la corretta archiviazione della documentazione ai sensi di legge;

f) su richiesta fornire all’Ente, entro il termine indicato, copia della documentazione richiesta e le informazioni relative all’attuazione del modello risparmio casa e della Convenzione anche ai fini dei controlli a campione previsti dalla normativa vigente;

g) all’avvenuta restituzione, da parte del mutuatario, di tutte le somme dovute, rilasciare allo stesso una quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione;

h) comunicare all’Ente tempestivamente l’eventuale perdita dei requisiti previsti per l’adesione al modello risparmio casa;

i) comunicare all’Ente tempestivamente eventuali reclami, inconvenienti e suggerimenti relativi allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione;

j) non effettuare alcuna operazione finanziaria, di cartolarizzazione o altre operazioni di analoga natura senza previa autorizzazione scritta da parte dell’Ente;

k) svolgere tutte le attività previste dalla Convenzione e concedere i mutui con la massima diligenza e professionalità, nel rispetto delle disposizioni normative e delle deliberazioni della Giunta provinciale di volta in volta vigenti.

Art. 9
Rendicontazione

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Banca trasmette all’Ente i rendiconti della gestione dei mutui risparmio casa e del conto transito riferiti all'anno precedente, allegando tutte le informazioni necessarie e, in particolare, i seguenti prospetti ed elenchi:

a) erogazioni corrisposte ai mutuatari;

b) debito residuo delle singole posizioni al 31 dicembre, tenendo già conto della restituzione della rata dovuta in tale data.

Art. 10
Obblighi dell’Ente

1. L’Ente si obbliga a:

a) collaborare attivamente per il costante sviluppo e aggiornamento del modello risparmio casa, fornendo suggerimenti per una sua migliore definizione e concretizzazione nonché segnalando i fattori che non consentono l’ottimale raggiungimento delle finalità perseguite con il modello stesso;

b) comunicare, prima dell’erogazione del mutuo risparmio casa e su espressa richiesta della Banca, la sussistenza delle risorse finanziarie sul fondo di rotazione e prenotare le risorse stesse;

c) comunicare alla Banca tempestivamente eventuali reclami, inconvenienti e suggerimenti relativi allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione;

d) garantire alla Banca e ai mutuatari la massima trasparenza;

e) fornire il modello di certificazione della posizione previdenziale complementare, contenente tutte le informazioni a tal fine previste dalla deliberazione.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 11
Durata della Convenzione ed eventuali modifiche

1. La Convenzione obbliga le Parti sin dal momento della sua sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2024, da intendersi quale ultima data possibile per l’erogazione.

2. La Banca svolge le attività previste dalla Convenzione fino all'avvenuta restituzione di tutte le rate dei mutui risparmio casa concessi.

3. Le Parti convengono di poter introdurre, di comune accordo e in qualsiasi momento, ogni perfezionamento nelle modalità di espletamento delle attività previste dalla Convenzione ritenuto opportuno sulla base dell'esperienza o per la disponibilità di nuovi mezzi tecnici.

4. Le Parti convengono che eventuali modifiche di natura tecnica o procedimentale della Convenzione potranno essere concordate a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Art. 12
Recesso e risoluzione anticipata della Convenzione

1. Le Parti convengono che la Banca ha in ogni momento la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione all'Ente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto di un termine di preavviso non inferiore a 12 mesi. La scadenza del predetto termine determina la cessazione dell’efficacia della Convenzione. Restano salvi e impregiudicati tutti gli obblighi assunti sino alla scadenza del termine stesso nei confronti dell’Ente e dei mutuatari.

2. L’Ente si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione prima della scadenza in caso di grave inadempimento da parte della Banca degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa o da disposizioni normative da essa presupposte, fatto salvo il risarcimento del danno. Resta salvo l’obbligo della Banca di continuare le attività fino all’avvenuta restituzione di tutte le rate dei mutui risparmio casa concessi fino al quel momento.

3. La Convenzione si risolve di diritto qualora vengano meno in capo alla Banca i requisiti previsti per l’erogazione del servizio di cui alla Convenzione.

4. In caso di entrata in vigore, nel periodo di durata della Convenzione, di norme provinciali che modifichino la tipologia delle agevolazioni edilizie o i presupposti che presiedono al modello risparmio casa, la Convenzione, previa comunicazione dell’Ente da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC), si intende risolta a far data dal trentesimo giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione stessa. Resta salvo l'obbligo di continuare le attività fino all'avvenuta restituzione di tutte le rate dei mutui risparmio casa concessi fino alla data della risoluzione.

5. In caso di risoluzione anticipata della Convenzione, ciascuna parte s’ impegna a operare in modo da non arrecare alcun danno all’altra e al mutuatario. A tal fine le Parti assicurano la continuità del servizio di cui alla Convenzione fino all’avvenuta, integrale restituzione di tutte le somme dovute in relazione al mutuo risparmio casa ovvero fino al trasferimento del mutuo risparmio casa ad altra banca idonea da parte del mutuatario.

Art. 13
Spese inerenti alla Convenzione

1. Tutte le spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula della Convenzione sono a carico della Banca.

Art. 14
Obblighi in materia di protezione dei dati

1. Le Parti dichiarano di essere informate che le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati, di seguito denominato GDPR 2016/679, riguardano il trattamento dei soli dati relativi a persone fisiche. In relazione alle operazioni di trattamento di dati personali delle persone fisiche che richiedono o ottengono i mutui, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del GDPR 2016/679 e a trattare i dati unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione. Le parti si impegnano inoltre a curare, ciascuna nella sfera di rispettiva competenza o anche in collaborazione fra loro, tutti gli adempimenti previsti dal menzionato GDPR 2016/679, al fine di garantire la legittimità dei trattamenti di dati personali effettuati per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione, anche per quanto concerne lo scambio di dati con i fondi pensione e di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi, in ogni fase e per qualsiasi tipo di operazioni di trattamento, adottando inoltre idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative, come stabilito dal GDPR 2016/679.

2. La presente clausola disciplina il ruolo ricoperto dalla Banca nell’ambito del trattamento dati, eseguito per conto dell’Ente. In virtù di tale attività la Banca assume il ruolo di “responsabile del trattamento” come previsto dall’articolo 28 del GDPR 2016/679. In qualità di responsabile del trattamento, la Banca dovrà gestire le operazioni di trattamento secondo le istruzioni impartite dall’Ente – titolare del trattamento ai sensi del menzionato GDPR 2016/679 – nella Convenzione.

3. I trattamenti per i quali viene ricoperto il ruolo di Responsabile sono individuati dalla Convenzione e ne rappresentano l’oggetto. I dati trattati e le relative tipologie sono esclusivamente quelli necessari per dare esecuzione alla Convenzione. Nel caso in cui la Banca contravvenga a tali prescrizioni, risponderà direttamente di ogni attività eseguita in caso di danno nei confronti dell’interessato. Con la sottoscrizione della Convenzione la Banca, nella persona del legale rappresentante, si impegna a rispettare le regole di seguito riportate riferite al trattamento, nello specifico:

a) i dati personali dei richiedenti o dei mutuatari potranno essere oggetto di trattamento unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione;

b) i dati conferiti non potranno essere trasferiti a terzi, salvo consenso scritto dell’Ente. Qualora la Banca si avvalga, per l’esecuzione della prestazione, della collaborazione di una struttura terza (individuabile come sub-responsabile), dovrà darne pronta comunicazione scritta all’Ente che, se del caso, autorizzerà la gestione e il trattamento dei dati da parte del sub-responsabile. Spetterà alla Banca procedere alla stipula di idoneo contratto con tale struttura terza, in modo da vincolare la suddetta struttura alle medesime regole previste nella presente clausola;

c) la Banca detiene un elenco aggiornato delle strutture terze della cui collaborazione si avvale per l’esecuzione della prestazione oggetto della presente clausola, con il relativo ambito di trattamento di dati personali;

d) la Banca risponderà direttamente per i danni causati all’Ente, nonché per i danni causati dal sub-responsabile, in ragione del mancato rispetto delle regole contenute nella presente clausola;

e) spetterà alla Banca individuare nella propria organizzazione i soggetti incaricati del trattamento dei dati, tramite apposito documento di autorizzazione al trattamento dei dati;

f) la Banca terrà un registro di tutte le attività relative al trattamento svolte per conto dell’Ente, riportante tutti gli elementi previsti dall’articolo 30 del GDPR 2016/679;

g) tutti i dati comunicati e trattati dovranno essere gestiti nel rispetto del dovere di segretezza e riservatezza e non potranno essere diffusi;

h) la Banca si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la protezione dei dati, così da evitarne la perdita, la distruzione, l’illecita copia o la consultazione vietata da parte di soggetti non autorizzati;

i) la Banca dovrà collaborare attivamente con l’Ente nel caso in cui pervengano richieste dell’interessato nell’esercizio dei propri diritti, oppure richieste o attività ispettive da parte dell’autorità competente.

4. Il trattamento avrà durata pari alla durata della Convenzione fra le parti. Una volta esaurito il rapporto di collaborazione, la Banca non sarà più autorizzata ad eseguire alcuna operazione di trattamento sui dati. Terminato il rapporto in essere tra le parti, la Banca dovrà procedere alla cancellazione di tutti i dati dai propri sistemi, salvo necessità di conservazione previste dalla vigente normativa.

5. L’Ente potrà eseguire attività di verifica e controllo nei confronti della Banca al fine di verificare il corretto trattamento dei dati nonché il rispetto delle regole e istruzioni contenute nella presente clausola. Se tali attività di verifica dovessero far emergere anomalie o operazioni di trattamento non consentite, la Banca dovrà sanare gli aspetti rilevati, dandone comunicazione all’Ente che, in caso di grave inadempimento degli obblighi elencati nella presente clausola, potrà procedere alla risoluzione della Convenzione prima della scadenza. Nel caso in cui vi siano variazioni nel trattamento, spetterà all’Ente darne tempestiva comunicazione alla Banca, che dovrà recepire le nuove istruzioni. Nel caso in cui la Banca ravvisi elementi che potrebbero comportare un pericolo nel trattamento, dovrà darne pronto riscontro all’Ente.

6. La Banca, nella persona del legale rappresentante, con la sottoscrizione della Convenzione si impegna a rispettare tutto quanto previsto dalla presente clausola. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda integralmente alla vigente normativa di riferimento.

Art. 15
Modalità di comunicazione

1. Per tutto quanto attiene all'applicazione della Convenzione e all’espletamento delle attività dalla stessa disciplinate, i responsabili nominati dalle Parti sono:

- per l’Ente: ………….

- per la Banca: ............

2. Tutte le comunicazioni di natura tecnico-amministrativa tra le Parti, necessarie per il procedimento di prenotazione, erogazione e restituzione di un mutuo risparmio casa, devono avvenire tra i responsabili esclusivamente attraverso la piattaforma interattiva risparmio casa, che permette la gestione digitale dell’intero ciclo del mutuo e cui viene dato apposito accesso alla Banca. Le comunicazioni di natura tecnico-amministrativa mediante posta elettronica certificata (PEC) saranno prese in considerazione solo nei casi di comprovata indisponibilità oggettiva della piattaforma. Tutte le comunicazioni di interesse generale che non riguardano direttamente il ciclo di vita di un mutuo risparmio casa devono essere effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC).

3. Eventuali modifiche relative ai nominativi dei responsabili, agli indirizzi delle comunicazioni e al luogo di archiviazione dovranno essere comunicate all’altra parte esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC).

4. Le comunicazioni per posta elettronica certificata (PEC) devono essere effettuate ai seguenti indirizzi PEC:

- per l’Ente: …………………..

- per la Banca: ………………

Art. 16
Controversie e foro competente

1. La Convenzione è redatta, regolata e interpretata secondo la legge italiana.

2. Eventuali contestazioni relative alla Convenzione devono essere effettuate mediante comunicazione scritta.

3. Per tutte le controversie relative all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione o alla validità della Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

Art. 17
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia e in particolare alle disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.

Data e luogo ..............................

La Provincia o la struttura incaricata ..............................................

La Banca ….

...............................................

Allegato

Deliberazione della Giunta provinciale n…. del

 

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