(1) Entro tre mesi dall’inizio della legislatura è istituita la Commissione per i procedimenti referendari (Commissione dei giudici), la quale delibera sull’ammissibilità dei referendum, riesamina i voti contestati e proclama il risultato. La commissione è composta da: 8)
- una magistrata/un magistrato del Tribunale di Bolzano;
- una magistrata/un magistrato della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- una magistrata/un magistrato del Tribunale amministrativo regionale - sezione autonoma per la provincia di Bolzano.
(2) Le/I componenti della Commissione dei giudici sono scelti mediante sorteggio; la direttrice/il direttore della struttura provinciale competente in materia elettorale estrae a sorte una/un componente effettiva/o e una/un componente supplente da ognuna delle tre terne di nominativi proposti dalla/dal presidente dell’autorità giudiziaria di cui al comma 1. La Commissione resta in carica per la durata di una legislatura. 9)
(3) Le funzioni di segretaria/segretario della Commissione dei giudici sono svolte dalla direttrice/dal direttore della struttura provinciale competente in materia elettorale, o da persona da essa/esso incaricata. 10)
(4) La Commissione dei giudici elegge fra le proprie/i propri componenti una/un presidente che convoca le sedute e le presiede, e una/un vicepresidente. La Commissione decide a maggioranza in presenza di tutti le/i componenti.
(5) Alle/ai componenti della Commissione dei giudici spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per le commissioni a rilevanza esterna.