(1) Il quesito deve essere formulato in italiano e tedesco; oltre all’indicazione di data, numero, titolo e testo della legge o della parte cui si riferisce, deve essere riportata una formulazione breve che sia chiara e inequivocabile. Il quesito deve inoltre contenere l’indicazione del tipo di referendum, vale a dire se si tratti di un referendum consultivo, abrogativo, propositivo o confermativo. 7)
(2) La Commissione dei giudici verifica la corrispondenza tra formulazione breve del quesito e del testo completo. La formulazione breve non ha alcuno status giuridico e non può essere oggetto di impugnazione.