(1) I referendum non sono ammissibili se riguardano le leggi tributarie e di bilancio, la disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia così come gli argomenti e le norme che garantiscono i diritti dei gruppi linguistici, delle minoranze e sociali. 6)
(2) La maggioranza delle/dei componenti del Consiglio provinciale appartenenti a un gruppo linguistico può dichiarare, in forma motivata, che la proposta di legge per il referendum o una semplice proposta riguarda la parità e la tutela dei gruppi linguistici oppure è considerata sensibile sotto il profilo etnico-culturale (“sensibilità per un gruppo linguistico”).
(3) In questo caso la commissione competente per lo svolgimento dei referendum (“Commissione dei giudici”) ai sensi dell’articolo 6, decide se la dichiarazione è ammissibile, motivando la sua decisione. Affinché l’esito sia valido è necessaria, oltre alla maggioranza semplice delle/dei votanti, anche la maggioranza nei Comuni in cui il gruppo linguistico, che ha sollevato la questione della “sensibilità”, rappresenta la maggioranza della popolazione.