(1) Le leggi provinciali che non sono state approvate a maggioranza di due terzi possono essere sottoposte a un referendum confermativo. La richiesta di referendum va presentata all’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro 10 giorni dall’approvazione della legge in Consiglio. La presentazione va protocollata. La richiesta deve recare il titolo della legge provinciale e la data della sua approvazione in Consiglio provinciale. 22)
(2) Se la richiesta viene fatta dagli elettori/dalle elettrici, deve essere presentata da almeno 300 promotrici/promotori. Nella richiesta devono essere riportati nome, cognome e residenza dei singoli promotori/delle singole promotrici; inoltre va indicata la persona alla quale inviare le comunicazioni previste dal procedimento. Congiuntamente alla richiesta è necessario presentare il certificato comprovante l’iscrizione delle promotrici/dei promotori nelle liste elettorali di un comune dell’Alto Adige.
(3) L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale verifica entro due giorni lavorativi la validità delle 300 firme. Se sono valide, la richiesta viene inoltrata immediatamente alla Commissione dei giudici, che deve procedere alla verifica entro ulteriori 10 giorni. Se è accertata la validità della richiesta, viene fatta immediatamente comunicazione alla/al presidente della Provincia, che sottoscrive il decreto per la sospensione della legge provinciale.
(4) Successivamente alla pubblicazione del decreto della/del presidente della Provincia il procedimento prosegue ai sensi delle disposizioni degli articoli da 6 a 10.