(1) Entro 30 giorni lavorativi dalla consegna delle firme la Commissione dei giudici verifica: 16)
- la regolarità delle firme raccolte, conteggiando anche le firme delle promotrici/dei promotori;
- se la legge o le singole disposizioni di legge oggetto del referendum siano state nel frattempo abrogate o modificate.
(2) Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di firme valide necessarie o la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a referendum siano state nel frattempo abrogate o modificate nei loro contenuti essenziali, la Commissione dei giudici dichiara l’improcedibilità del referendum.
(3) Nel caso in cui la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a referendum siano state nel frattempo abrogate parzialmente o modificate in parti non essenziali, sono sottoposte a referendum le disposizioni che sono rimaste in vigore o hanno subito modifiche solo marginali. In tal caso la Commissione adegua o riformula il quesito d’intesa con le promotrici e i promotori.
(4) Al referendum confermativo si applicano le modalità previste dall’articolo 12.
(5) Conclusa la verifica, la Commissione dei giudici inoltra gli atti all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o alla/al presidente della Provincia.
(6) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione fornisce assistenza e consulenza giuridica nella stesura del quesito e durante i lavori preparatori ai sensi dell’articolo 25, e a tal fine si avvale dell’ufficio affari legislativi e legali del Consiglio provinciale. 17)