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j) Legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 221)
Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 6 dicembre 2018, n. 49.

Art. 8 (Raccolta e presentazione delle firme)

(1)  Tutti gli strumenti di democrazia diretta ai sensi dell’articolo 2, commi da 2 a 4, possono essere avviati con 13.000 firme di cittadine e cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. L’elettrice/L’elettore appone la propria firma su un foglio vidimato contenente la dichiarazione da cui risulta che le/gli è stato esibito il progetto di legge oggetto del referendum e accanto alla stessa indica per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/o. La raccolta delle firme deve essere effettuata entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione sull’ammissibilità del referendum. 12)

(2)  La firma dell’elettrice/elettore è autenticata:

  1. da una notaia/un notaio, dalla/dal giudice di pace, dalle/dai dipendenti delle cancellerie della Corte d’appello e del Tribunale nonché dalle segretarie/dai segretari della Procura della Repubblica;
  2. dalla/dal presidente della Provincia, dalla/dal presidente del Consiglio provinciale, dalle assessore/dagli assessori provinciali, dalle consigliere/dai consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla/al presidente della Provincia;
  3. dalla sindaca/dal sindaco, dalla/dal presidente o vicepresidente del consiglio di quartiere, dalle assessore/dagli assessori comunali, dalla/dal presidente del Consiglio comunale, dalle consigliere/dai consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla sindaca/al sindaco, dalla segretaria/dal segretario comunale; le suddette persone possono autenticare le firme solo nel Comune in cui esercitano tali funzioni; 13)
  4. dalla/dal presidente ovvero dalla segretaria/dal segretario generale della comunità comprensoriale della circoscrizione a cui appartiene il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l’elettrice/elettore;
  5. dalle funzionarie/dai funzionari incaricati dalla/dal presidente della Provincia, dalla sindaca/dal sindaco e dalla/dal presidente della comunità comprensoriale.

(3)  L’autenticazione può essere cumulativa per tutte le firme contenute in ciascun foglio, con indicazione del numero di firme contenute nel foglio.

(4)  I Comuni e le comunità comprensoriali sono obbligati a tenere a disposizione i fogli per le firme in un numero di uffici, servizi e sportelli provvisti di funzionari adeguato all’utenza. Le funzionarie/i funzionari sono incaricate/i dalla sindaca/dal sindaco o dalla/dal presidente della comunità comprensoriale di autenticare le firme. 14)

(5)  Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, i promotori depositano i relativi fogli presso la struttura provinciale competente in materia elettorale. 15)

12)
L’art. 8, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
13)
La lettera c) dell’art. 8, comma 2, è stata così modificata dall’art. 7, comma 2, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
14)
L’art. 8, comma 4, è stato così modificato dall’art. 7, comma 3, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
15)
L’art. 8, comma 5, è stato così modificato dall’art. 7, comma 4, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
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