(1) Tutti gli strumenti di democrazia diretta ai sensi dell’articolo 2, commi da 2 a 4, possono essere avviati con 13.000 firme di cittadine e cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. L’elettrice/L’elettore appone la propria firma su un foglio vidimato contenente la dichiarazione da cui risulta che le/gli è stato esibito il progetto di legge oggetto del referendum e accanto alla stessa indica per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/o. La raccolta delle firme deve essere effettuata entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione sull’ammissibilità del referendum. 12)
(2) La firma dell’elettrice/elettore è autenticata:
(3) L’autenticazione può essere cumulativa per tutte le firme contenute in ciascun foglio, con indicazione del numero di firme contenute nel foglio.
(4) I Comuni e le comunità comprensoriali sono obbligati a tenere a disposizione i fogli per le firme in un numero di uffici, servizi e sportelli provvisti di funzionari adeguato all’utenza. Le funzionarie/i funzionari sono incaricate/i dalla sindaca/dal sindaco o dalla/dal presidente della comunità comprensoriale di autenticare le firme. 14)
(5) Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, i promotori depositano i relativi fogli presso la struttura provinciale competente in materia elettorale. 15)