(1) L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale verifica e conteggia le firme al fine di accertare l’ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.
(2) L’iniziativa popolare è dichiarata inammissibile, se
(3) Se l’iniziativa popolare è risultata ammissibile, la/il presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto di legge alla commissione legislativa competente per materia. In seguito alla trattazione da parte della commissione legislativa o trascorsi sei mesi dall’assegnazione senza che la commissione legislativa abbia concluso la trattazione del progetto di legge, lo stesso è iscritto al primo punto dell’ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale deve concluderne la trattazione entro i successivi sei mesi.
(4) In caso di modifica sostanziale della situazione giuridica o delle circostanze che hanno determinato l’iniziativa popolare, le promotrici/i promotori possono ritirarla presentando all’Ufficio di presidenza una comunicazione motivata. La suddetta comunicazione deve essere presentata prima che il Consiglio provinciale abbia votato il passaggio alla discussione articolata. La presente comunicazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.