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j) Legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 221)
Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 6 dicembre 2018, n. 49.

Art. 2 (Definizioni)

(1)  Referendum consultivo: il referendum consultivo può essere richiesto su proposte legislative di competenza del Consiglio o della Giunta provinciali. Al voto possono partecipare tutte le cittadine e i cittadini  che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro il giorno del referendum. L’esito del voto non è vincolante.  2)

(2)  Referendum abrogativo - iniziativa popolare: il referendum abrogativo dà la possibilità alle cittadine e ai cittadini di abrogare una legge vigente. L’esito del referendum è vincolante per le istituzioni politiche.

(3)  Referendum propositivo - iniziativa popolare: il referendum propositivo dà la possibilità alle cittadine e ai cittadini di votare una legge che loro stessi hanno elaborato. L’esito del referendum è vincolante per le istituzioni politiche.

(4)  Referendum confermativo: con un referendum confermativo le cittadine e i cittadini decidono se una legge varata dal Consiglio provinciale deve entrare in vigore o meno. Sono escluse le leggi approvate a maggioranza di due terzi. La legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10, non si applica al referendum confermativo.

(5)  Iniziativa popolare: le cittadine e i cittadini elaborano un disegno di legge che presentano al Consiglio provinciale. Questo è tenuto a esaminarlo. Esso può approvarlo invariato o con modifiche, respingerlo o elaborarne uno proprio. Non è possibile indire un referendum.

(6)  Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è un processo di partecipazione gestito da una moderatrice/un moderatore nel corso del quale le/i partecipanti discutono di questioni di interesse comune riguardanti lo sviluppo del territorio e della società. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini permette alle persone di partecipare, con un metodo adeguato, alle decisioni di rilevanza per la società. L’obiettivo è coinvolgere le cittadine e i cittadini nel processo decisionale.

(7)  L’Ufficio per la formazione politica e la partecipazione è una struttura del Consiglio provinciale. Esso può essere insediato presso un istituto scientifico. Ha il compito di consolidare la coscienza democratica, di rafforzare la formazione politica della popolazione, di favorire la comprensione e il consenso per l’autonomia provinciale nonché di accompagnare e sostenere i processi partecipativi e i referendum. L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione è di competenza dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, presso il quale è insediato un organismo di raccordo quale unità organizzativa autonoma. 3)

2)
L’art. 2, comma 1, è stato modificato nel testo tedesco dall’art. 1, comma 1, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24; il testo italiano dall’art. 1, commi 2 e 3 della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
3)
L’art. 2, comma 7, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 4, della L.P. 26 settembre 2023, n. 24.
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