(1) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione è insediato presso il Consiglio provinciale.
(2) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione ha i seguenti compiti:
(3) L’ufficio lavora in collaborazione con gli uffici, le istituzioni e le associazioni attivi nel campo della formazione politica.
(4) L’ufficio opera in modo indipendente e imparziale. Non può subire condizionamenti politici di alcun tipo. Il piano di attività viene presentato all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale che lo deve valutare e approvare. Il bilancio per il piano di attività viene fissato annualmente d’intesa con il consiglio di amministrazione ai sensi del comma 5. L’ufficio riferisce annualmente al Consiglio provinciale sulle sue attività.
(5) L’ufficio è controllato da un consiglio di amministrazione e assistito da un comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione garantisce la pluralità di opinione e impedisce un orientamento unilaterale. È composto da una/un componente di ogni gruppo consiliare ed è eletto dal Consiglio provinciale su proposta dei gruppi all’inizio della legislatura. La/Il presidente è nominata/o tra i componenti. Il comitato scientifico è composto da due esperte/esperti per ognuno dei seguenti settori: formazione politica, pedagogia, comunicazione e scienze giuridiche. Vengono elette/eletti all’inizio della legislatura dal Consiglio provinciale, per metà su proposta della maggioranza e per metà su proposta della minoranza. Le/I componenti del comitato scientifico possono essere riconfermate/i al massimo una volta.
(6) L’organico dell’ufficio e le relative assunzioni verranno stabiliti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.