(1) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. L’Ufficio di presidenza la inoltra alla Giunta provinciale o al Consiglio provinciale a seconda della competenza.
(2) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini alle/ai partecipanti al Consiglio delle cittadine e dei cittadini e la pubblica sul sito internet del Consiglio provinciale.
(3) Se la relazione contiene indicazioni concrete che riguardano la legislazione o l’amministrazione provinciali, l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o la Giunta provinciale la tratta entro 60 giorni. Le promotrici/I promotori del Consiglio delle cittadine e dei cittadini, le/i partecipanti e la cittadinanza sono informati in maniera adeguata dei risultati.