(1) Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è composto da almeno 12 persone iscritte nell’apposita lista, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. La procedura di selezione avverrà mediante campionamento stratificato secondo gruppo linguistico, genere ed età.
(2) La partecipazione al Consiglio delle cittadine e dei cittadini è su base volontaria ma vincolante. In un periodo di tempo limitato, ovvero 1,5 giorni, il gruppo elabora idee, spunti e raccomandazioni unanimemente condivise su una problematica specifica.
(3) Il risultato è una dichiarazione congiunta e unanimemente condivisa.