(1) Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini dedicato a questioni riguardanti la legislazione o l’amministrazione provinciale si tiene su richiesta di 300 cittadine e cittadini.
(2) L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione tiene un registro nel quale vanno inserite tutte le proposte tematiche presentate dalla popolazione per lo svolgimento dei Consigli delle cittadine e dei cittadini.
(3) Per la convocazione è sufficiente la descrizione generale della tematica in oggetto. Gli atti amministrativi rivolti a una determinata persona non possono essere oggetto di un Consiglio delle cittadine e dei cittadini.
(4) In presenza dei requisiti necessari per lo svolgimento di un Consiglio per le cittadine e i cittadini, l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione invita le persone legittimate a parteciparvi.