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Delibera 9 ottobre 2018, n. 1031
Criteri per incentivare l'acquisto di macchine agricole ad alimentazione elettrica

Allegato

Criteri per incentivare l’acquisto di macchine agricole ad alimentazione elettrica

Art. 1
Ambito di applicazione e finalità

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche. Gli aiuti previsti dai presenti criteri soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 (GU L 193/1 del 1.7.2014), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; gli aiuti di cui ai presenti criteri soddisfano inoltre le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 14 dello stesso regolamento e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

2. Gli investimenti devono soddisfare l’obiettivo del miglioramento della redditività complessiva e della sostenibilità dell’impresa agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento o la riconversione della produzione.

3. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

4. I presenti criteri si applicano agli aiuti fino a un importo pari a 500.000,00 euro per impresa e per progetto di investimento.

Art. 2
Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) in forma associata e la loro associazione provinciale, che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, che sono attive nella produzione agricola primaria e sono iscritte nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole.

2. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, nonché le frazioni ai sensi della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e le associazioni agrarie ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2.

Art. 3
Iniziative ammesse

1. È ammesso ad aiuto l’acquisto di trattori elettrici nuovi ed immatricolati per la circolazione stradale.

2. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione europea, statale e provinciale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Art. 4
Requisiti

1. Ai fini della concessione dell’aiuto il beneficiario deve coltivare almeno 4 ettari di prato, arativo o foraggere avvicendate.

2. Per la concessione dell’aiuto è richiesto il rispetto del carico di bestiame medio minimo di 0,5 UBA/ha di superficie foraggera e del carico di bestiame medio massimo di cui all’allegata tabella 1. A tale scopo si considera tutto il bestiame tenuto in azienda, ad eccezione dei casi di collaborazione tra aziende adeguatamente documentati. In questi ultimi casi i rispettivi valori soglia riguardanti il carico di bestiame devono essere rispettati da tutte le aziende partecipanti. Per le aziende in forma associata il calcolo del carico di bestiame avviene in base al numero totale dei capi di bestiame e di tutte le superfici foraggere dei soci.

3. Per il calcolo del carico di bestiame valgono le tolleranze previste per i premi a superficie nelle direttive di applicazione del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020. Per la verifica dei requisiti si considerano i dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole.

Art. 5
Determinazione delle spese ammissibili

1. Le spese ammissibili devono ammontare almeno a 5.000,00 euro.

2. L’importo massimo delle spese ammissibili è pari a 50.000,00 euro.

Art. 6
Tipologia e misura dell’aiuto

1. L’aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale e ammonta fino al 30 per cento delle spese ammissibili.

Art. 7
Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto, redatte sul modulo predisposto dall’ufficio competente, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura. La domanda deve contenere le seguenti informazioni e la seguente documentazione:

a) denominazione e dati anagrafici del richiedente;

b) descrizione dell’iniziativa;

c) preventivo di spesa;

d) documentazione relativa all’immatrico-lazione del veicolo per la circolazione stradale.

2. La domanda deve essere presentata prima dell’effettuazione dell’acquisto. La fattura saldata e le quietanze di pagamento devono essere presentate entro sei mesi dalla richiesta scritta dell’ufficio competente. La mancata presentazione di questi documenti comporta l’esclusione della domanda. Le iniziative con data di fatturazione anteriore alla presentazione della domanda sono escluse dall’incentivazione.

3. Le domande devono essere presentate entro il 20 novembre dell’anno di riferimento e saranno ammesse all’aiuto, a condizione che vi sia disponibilità di fondi nell’ambito del programma “greenmobilitybz” della Provincia autonoma di Bolzano per il rispettivo anno.

Art. 8
Ammissione delle domande

1. Le domande sono ammesse all’aiuto fino ad esaurimento dei fondi disponibili per il rispettivo anno di riferimento.

1. Se non vi fossero fondi a sufficienza per tutte le domande presentate, verrà stilata una apposita graduatoria secondo i seguenti criteri e il seguente ordine di precedenza:

a) imprese agricole con sede nei primi 50 comuni che presentano caratteristiche di marginalità e un ritardo nello sviluppo socio-economico, come previsto nelle misure LEADER del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020;

b) domande presentate da giovani agricoltori ai sensi del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020;

c) data di presentazione della domanda.

Art. 9
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i requisiti di cui agli articoli 4 e 7 possono essere perfezionate entro un termine di 30 giorni. Le domande non perfezionate entro il termine prescritto sono archiviate d’ufficio.

2. La liquidazione dell’aiuto concesso avviene su presentazione di apposita domanda, corredata della documentazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 2.

Art. 10
Obblighi

1. La concessione dell’aiuto comporta per il beneficiario l’obbligo di rispettare, a partire dalla data della liquidazione finale, la destinazione d’uso del bene agevolato per la durata di almeno cinque anni, nonché il divieto di alienare tale bene nello stesso periodo di tempo.

2. Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, è disposta la revoca – salvo i casi di forza maggiore – di quella parte dell’aiuto che corrisponde alla durata residua del periodo quinquennale. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’aiuto fino al termine del periodo di cui al comma 1. L’importo da restituire è maggiorato degli interessi legali.

Art. 11
Revoca

1. Se in sede di verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei requisiti per la concessione dell’aiuto con riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale dell’aiuto per un importo corrispondente e l’aiuto è ridotto in proporzione.

2. Se invece, all’atto della liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la mancanza dei requisiti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che – qualora già erogato – deve essere restituito maggiorato degli interessi legali.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato, o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 12
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dalla Ripartizione Agricoltura vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative incentivate.

2. Non sono oggetto dei controlli a campione le iniziative incentivate la cui regolare realizzazione sia stata verificata direttamente da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura sulla base di appositi accertamenti e dei relativi verbali. Rimangono comunque in essere i controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché all’obbligo del mantenimento della destinazione d’uso.

3. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo a campione avviene annualmente mediante sorteggio casuale, effettuato da una commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

4. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 13
Cumulabilità

1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un’intensità di aiuto superiore al livello fissato dal regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 14
Efficacia e applicabilità

1. Il presente regime di aiuti diviene efficace dopo che, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, la Commissione avrà ricevuto la sintesi delle rispettive informazioni e avrà inviato una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.

2. Il presente regime di aiuti è valido fino al 31 dicembre 2020.

 

Tabella 1 di cui all’articolo 4, comma 2

Calcolo del carico di bestiame medio massimo

Erschwernispunkte „Höhe”

Punti di svantaggio “altitudine”

Entsprechende Meereshöhe der Futterflächen / Altitudine corrispondente delle superfici foraggere

Zulässiger Viehbesatz in GVE/ha Futterfläche / Carico di bestiame massimo ammissibile in UBA/ha di superficie foraggera

bis/fino a 22

bis/fino a 1250 m

2,5

23-29

über/oltre 1250 m und/e

bis/fino a 1500 m

2,2

30-39

1500 m bis/fino a 1800 m

2,0

40 und mehr / e oltre

1800 m und mehr /e oltre

1,8

Anmerkung: Erschwernispunkte „Höhe“ aus dem Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen

Annotazione: punti di svantaggio “altitudine” previsti dall’anagrafe provinciale delle imprese agricole

 

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