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Delibera 20 novembre 2018, n. 1209
Modalità di funzionamento del Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze

Allegato A

Modalitá di funzionamento del Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Tavolo di coordinamento, istituito con la legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2, e successive modifiche. Il Tavolo di coordinamento verrà di seguito denominato semplicemente Tavolo.

Articolo 2
Composizione, finalitá e compiti

1. Composizione, finalità e compiti del Tavolo sono fissati dall’articolo 7 della legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2, e successive modifiche.

2. In base alla citata legge il Tavolo ha i seguenti compiti:

a) formula proposte alla Giunta provinciale relativamente agli interventi in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;

b) svolge attività di monitoraggio e di promozione in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;

c) formula proposte per la costituzione di un sistema unificato di raccolta dei dati sul territorio provinciale, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta;

d) redige una relazione periodica relativa all’attuazione della sopracitata legge provinciale.

3. Oltre a questi il Tavolo può svolgere ulteriori compiti che siano in accordo con le finalità dello stesso previste dalla legge.

4. Per garantire l’attività di consulenza del Tavolo:

a) la Giunta e l’Amministrazione provinciale forniscono attivamente e nei tempi adeguati le informazioni e i documenti necessari;

b) esso può essere ascoltato direttamente dalla Giunta provinciale e dal Consiglio provinciale.

Articolo 3
Doveri dei componenti del tavolo

1. I componenti sono persone di riferimento per le organizzazioni e le associazioni non presenti al Tavolo, in particolare per quanto riguarda la legislazione in materia di riduzione degli sprechi di prodotti alimentari e non alimentari e di distribuzione delle eccedenze alle persone in situazione di disagio sociale.

2. I membri sono tenuti:

a) a sostenere nel miglior modo possibile il lavoro del Tavolo, partecipando alle sedute dello stesso e promuovendo le comuni decisioni verso l’esterno;

b) alla massima riservatezza in ordine alle discussioni interne ed alle opinioni espresse dai singoli componenti nel corso delle sedute, soprattutto se si tratta di persone e dati.

Articolo 4
Compiti del/della Presidente

1. Il/La Presidente rappresenta il Tavolo verso l'esterno e cura i rapporti con associazioni, enti ed istituzioni. In tali funzioni è vincolato/a alle decisioni ed agli orientamenti del Tavolo.

2. Dirige l'attività del Tavolo, assicura la regolarità delle sedute e delle deliberazioni, con la facoltà di sospendere o sciogliere la seduta.

3. In assenza o in caso di impedimento del/della Presidente, le sue funzioni vengono assunte da un/una suo/sua sostituto/a.

Articolo 5
Segreteria del Tavolo

1. L’Ufficio per la Tutela dei minori e l’inclusione sociale svolge funzioni di segreteria e funzioni amministrative a favore del Tavolo e lo sostiene nello svolgimento delle proprie attività.

Articolo 6
Convocazione delle sedute

1. La segreteria del Tavolo predispone l'ordine del giorno secondo le direttive impartite dal/dalla Presidente.

2. L’invito scritto, l’ordine del giorno, i documenti di lavoro, gli appunti, le note ed i promemoria necessari per la conoscenza e la valutazione di ciascuna questione vengono inviati ai componenti dalla segreteria di regola al più tardi dieci giorni prima di quello fissato per la riunione (fanno eccezione le riunioni d’urgenza).

3. Il Tavolo è convocato dal/dalla Presidente o in caso di assenza, dal sostituto/dalla sostituta.

4. Il Tavolo si riunisce almeno due volte all’anno oppure in caso di necessitá. La convocazione della seduta può anche essere richiesta da almeno quattro componenti.

5. Per motivi urgenti il/la Presidente può convocare una riunione anche fino a 48 ore prima.

6. Il componente si impegna a mandare un proprio delegato in caso di sua assenza o impedimento. Le presenze e assenze dei componenti vanno comunicati tempestivamente alla segreteria del Tavolo.

7. Per la tenuta delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti del Tavolo.

8. Le sedute del Tavolo non sono aperte al pubblico. Per affrontare la trattazione di tematiche che richiedono competenze tecnico-scientifiche su impatti e vulnerabilità delle misure proposte, è facolta del/della Presidente far partecipare alle sedute uno o più componenti del Comitato tecnico di cui all’articolo 8 della legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2, e successive modifiche.

9. Una volta all’anno si terrá una seduta congiunta tra il Tavolo di coordinamento e il Comitato tecnico.

Articolo 7
Svolgimento della seduta

1. Il/La Presidente accerta all'inizio di ogni seduta l'esistenza del numero legale dei componenti.

2. I punti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine stabilito.

3. Ciascun membro del Tavolo può chiedere il rinvio della trattazione di una questione posta all'ordine del giorno se la richiesta è debitamente motivata e accettata dal Tavolo.

4. Le proposte e i punti all'ordine del giorno la cui discussione è stata rinviata sono iscritti d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva.

5. Le deliberazioni del Tavolo, qualora sia necessario un voto esplicito, vengono adottate con la maggioranza semplice dei componenti presenti alla votazione.

6. I verbali delle deliberazioni e delle sedute sono redatti a cura della segreteria del Tavolo. Nei verbali sono indicati ora e luogo della seduta, il nome dei componenti presenti ed assenti, le tematiche principali della discussione e i voti espressi.

7. I verbali delle sedute vengono sottoscritti dal/dalla Presidente e dal/dalla verbalizzante e non necessitano di ulteriore approvazione.

8. Prese di posizione o integrazioni vengono recepite nel protocollo seguente, fermo restando che vengano comunicate per iscritto alla segreteria.

9. I verbali vengono inviati ai componenti.

Artikel 8
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni generali relative all'ordinamento degli organi collegiali provinciali di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

 

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