(1) Il comma 7/bis dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, è così sostituito:
“7/bis. La messa a disposizione e a coltura di aree, individuate di comune accordo con il Centro di Sperimentazione Laimburg, nonché la messa a disposizione di risorse per le attività istituzionali di sperimentazione del Centro stesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), avviene per un periodo transitorio a titolo gratuito. Il ricavato dei prodotti agricoli delle aree messe a disposizione del Centro resta in ogni caso al Demanio provinciale. Il suddetto periodo transitorio si riferisce agli anni solari 2017, 2018 e 2019.“
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.