1. Gli aiuti concessi annualmente per le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non possono superare i seguenti importi massimi:
a) un totale di 75.000,00 euro per le organizzazioni che si occupano della selezione di razze bovine; tale aiuto è suddiviso tra le organizzazioni in proporzione alle attività svolte;
b) per le mostre di cui all’articolo 4, comma 3, di cui sia data comunicazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento:
1) 3.000,00 euro per ogni singola mostra di associazioni locali;
2) 5.000,00 euro per ogni singola mostra distrettuale;
3) 10.000,00 euro per ogni singola mostra provinciale;
c) 110.000,00 euro alle organizzazioni che si occupano della selezione delle razze equine Haflinger e Norica;
d) 20.000,00 euro alle organizzazioni che si occupano a livello mondiale della selezione della razza Haflinger;
e) 20.000,00 euro alle organizzazioni che si occupano della selezione di ovi-caprini e di suini;
f) 9.000,00 euro alle organizzazioni che si occupano della selezione di conigli; per la partecipazione ad esposizioni internazionali possono essere concessi al massimo ulteriori 5.000,00 euro;
g) fino ad un massimo di 35.000,00 euro per la partecipazione comune delle organizzazioni alla fiera agricola Agrialp o a un’altra mostra comune a livello provinciale;
h) fino ad un massimo di 35.000,00 euro alle organizzazioni che operano nel settore dell’apicoltura per l’organizzazione di una manifestazione provinciale o interregionale per i settori dell’apicoltura o della produzione di miele.
2. Per l’agevolazione delle iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), si stabilisce quanto segue:
a) ad ogni organizzazione di allevatori che si occupa della selezione di razze bovine può essere concesso:
1) un contributo base pari a 80.000,00 euro, oppure
2) un contributo base pari a 150.000,00 euro, se tutte le organizzazioni che si occupano a livello provinciale di selezione bovina accorpano l’intera attività amministrativa,
b) in caso di fusione:
1) di tutte le organizzazioni che si occupano a livello provinciale di selezione bovina, all’organizzazione risultante da questa fusione può essere concesso un contributo base pari a 450.000,00 euro; nei primi tre anni di attività tale importo è aumentato del 10 per cento;
2) di due organizzazioni che si occupano a livello provinciale di selezione bovina, all’organizzazione risultante da questa fusione può essere concesso un contributo base pari a 260.000,00 euro;
c) nel caso di un contratto di rete firmato tra tutte le organizzazioni che si occupano della selezione di razze bovine o tra una di queste organizzazioni con un’altra organizzazione attiva a livello provinciale nel settore zootecnico, a ognuna delle organizzazioni che si occupano di selezione bovina può essere concesso un contributo base pari a 120.000,00 euro; nel contratto di rete devono essere contemplate almeno due delle seguenti attività svolte in comune: contabilità, gestione informatica dei libri genealogici, uso comune di software o di server, lavoro degli esperti di razza;
d) in aggiunta al contributo base, alle organizzazioni che si occupano della selezione di razze bovine può essere concesso un importo pari a 3,81 euro per ogni vacca sottoposta a controllo funzionale di cui viene data comunicazione dall’organizzazione competente per i controlli funzionali a livello provinciale entro il 31 settembre dell’anno di presentazione della domanda;
e) possono essere concessi i seguenti contributi fino ad un massimo di:
1) 260.000,00 euro alle organizzazioni che si occupano della selezione di ovi-caprini e di suini; per sostenere parzialmente i maggiori costi derivanti all’attività di selezione dal programma di eradicazione della scrapie nelle razze ovine minacciate di abbandono, nel 2018 può essere concesso un ulteriore aiuto una tantum per un totale di 25.000,00 euro;
2) 200.000,00 euro alle organizzazioni che si occupano della selezione delle razze equine Haflinger e Norica;
3) 45.000,00 euro alle organizzazioni che operano nel settore dell’apicoltura;
4) 5.000,00 euro alle organizzazioni che si occupano della selezione di conigli;
5) 10.000,00 euro alle organizzazioni nazionali che si occupano della selezione di razze bovine.
3. Per agevolare le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c):
a) alle organizzazioni che si occupano della selezione di razze bovine può essere concesso annualmente un contributo massimo omnicomprensivo pari a 105.000,00 euro per l’attività di selezione; tale contributo è suddiviso in proporzione alle attività svolte;
b) per le razze animali per le quali si effettua un programma di selezione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), può inoltre essere concesso un aiuto fino al 70 per cento dei costi ammessi per l’accoppiamento programmato, per l’acquisto, i test genetici, i costi per il mantenimento in una stazione di selezione fino alla fase riproduttiva e i test di performance dei riproduttori maschi, fino ad un importo massimo di 115.00,00 euro;
c) alle organizzazioni che si occupano della selezione di ovi-caprini e di suini può essere concesso un contributo massimo di 25.000,00 euro per i test del DNA necessari per il certificato genealogico dei riproduttori maschi di ovi-caprini.