1. Le domande per la concessione di un aiuto, corredate di un preventivo di spesa dettagliato, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno di riferimento. Sono ammissibili soltanto i costi sostenuti dopo la presentazione della domanda.
2. Le domande di aiuto devono riportare quanto segue:
a) il nome e le dimensioni dell’impresa;
b) la descrizione delle attività, comprese le date di inizio e fine attività;
c) l’ubicazione delle attività;
d) un elenco dei costi ammissibili;
e) la tipologia degli aiuti e l’importo del finanziamento pubblico necessario per le attività.
3. L’ufficio competente della Ripartizione provinciale Agricoltura valuta l’ammissibilità delle domande di aiuto.