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f) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 311)2)
Criteri applicativi per il contenimento del consumo di suolo

1)
Pubblicato nel B.U. 29 novembre 2018, n. 48.
2)
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Art. 1  (Ambito di applicazione)   delibera sentenza

(1) Il presente regolamento stabilisce i criteri applicativi per il contenimento del consumo di suolo, in esecuzione dell’articolo 17, comma 6 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio“, di seguito denominata “legge”.

massimeDelibera 17 maggio 2022, n. 344 - Approvazione delle linee guida per il censimento degli edifici vuoti e delle aree urbanizzate dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti – art. 51, L.P. n. 9 del 10 luglio 2018, “Territorio e paesaggio”

Art. 2  (Definizione)

(1) L’area insediabile comprende zone con le destinazioni urbanistiche di cui all'articolo 22, comma 1 della legge, inclusi gli spazi verdi urbani ad esse connessi e le aree adatte allo sviluppo urbano.

Art. 3  (Finalità)

(1) L'obiettivo della delimitazione dell’area insediabile è la separazione strutturale delle aree abitate e del paesaggio non insediato ai fini del contenimento e del costante monitoraggio del consumo di suolo.

Art. 4  (Criteri di delimitazione)

(1) L’area insediabile è delimitata sulla base dei seguenti criteri:

  1. area urbanizzata;
  2. struttura insediativa compatta e continua;
  3. varietà di destinazioni d’uso;
  4. dotazione di strutture pubbliche o commerciali ovvero di entrambe;
  5. possibilità di sviluppo delle aree funzionali o dei terreni edificabili;
  6. aree verdi pubbliche accessibili;
  7. dotazione di servizi pubblici di trasporto;
  8. approvvigionamento di acqua potabile e smaltimento delle acque reflue;
  9. illuminazione ed esposizione al sole.

Art. 5  (Modalità di delimitazione delle aree)

(1) La delimitazione delle aree insediabili avviene mediante:

  1. il rilievo dell’esistente;
  2. la determinazione del fabbisogno;
  3. l’identificazione delle aree non edificabili.

(2) Il rilievo dell’esistente di cui al comma 1, lettera a), è finalizzato alla identificazione delle aree già urbanizzate, inclusi gli spazi verdi urbani ad esse connessi. La base per l'identificazione delle aree è costituita dall'analisi dei pregressi periodi di pianificazione sulla base di indagini statistiche e dei piani elaborati in passato. Devono essere descritti lo sviluppo della popolazione, le attività economiche suddivise per settori spazialmente rilevanti e devono essere rappresentate particolari influenze esterne che hanno comportato significative modifiche alla pianificazione. Le zone insediate già esistenti devono essere rappresentate graficamente per i diversi periodi di pianificazione. Anche per la rappresentazione dello stato di fatto devono essere rappresentate graficamente le aree già insediate, suddivise per categoria di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 22 della legge, ivi compresi gli spazi verdi urbani. Il potenziale di utilizzo delle aree insediate già esistenti va indicato secondo le diverse categorie di destinazione.

(3) Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 1, lettera b), si effettua una previsione dello sviluppo della popolazione e delle attività economiche sulla base delle previsioni elaborate dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) nonché degli obiettivi politici. Il fabbisogno totale di aree è determinato dal fabbisogno accertato di aree per le diverse destinazioni d’uso all’interno delle aree insediate e dal fabbisogno derivante dagli standard urbanistici. Tenendo conto del potenziale di utilizzo indicato nel rilievo dell’esistente e delle aree necessarie in base alla determinazione del fabbisogno totale, sono elaborati un elenco del potenziale di riorganizzazione delle aree urbane e rurali e un elenco delle aree residue con proposte di riutilizzazione o di nuovo utilizzo delle stesse. L’effettivo fabbisogno netto di aree insediative e spazi verdi risulta detraendo dal fabbisogno totale di aree il potenziale di utilizzazione.

(4) Per i fini di cui al comma 1, lettera c), devono essere identificate e rappresentate graficamente le aree non edificabili all’interno delle aree insediabili. Le aree non edificabili oppure parzialmente edificabili comprendono le aree verdi urbane, nonché tutte le aree soggette a un divieto di edificazione, quali le zone di protezione delle acque, le aree di tutela dell’acqua potabile, le aree soggette a tutela paesaggistica, le zone con elevati pericoli naturali, le aree forestali vincolate idrogeologicamente, le zone alluvionali, altre aree soggette a rischio, le zone di rispetto cimiteriale e simili.

(5) La delimitazione dell’area insediabile è effettuata tenendo conto del contingente stabilito ai sensi dell'articolo 9. L’area insediabile è georeferenziata, contrassegnata graficamente e delimitata mediante una linea continua, che ricomprende le aree insediate esistenti e quelle insediabili in futuro nel territorio comunale, e può contenere anche aree non edificabili.

Art. 6  (Coordinamento con le strutture organizzative provinciali)

(1) Nel processo di delimitazione dell’area insediabile i Comuni devono in ogni caso coinvolgere le seguenti strutture organizzative provinciali secondo le rispettive competenze:

  1. Agenzia provinciale per l’ambiente;
  2. Agenzia provinciale per la protezione civile;
  3. Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio;
  4. Ripartizione Foreste;
  5. Ripartizione Agricoltura;
  6. Ripartizione Beni culturali;
  7. Ufficio Geologia e prove materiali;
  8. Ripartizione Mobilità;
  9. Ripartizione Servizio strade.

(2) Presupposto per l’avvio del procedimento di approvazione del programma di sviluppo comunale ai sensi dell’articolo 53 della legge da parte del Consiglio comunale è lo svolgimento di una seduta di coordinamento con le strutture provinciali.

Art. 7  (Aree verdi e superfici libere nell’area insediabile)

(1) Nel programma di sviluppo comunale il Comune definisce le strategie per la conservazione, il miglioramento della qualità, l’integrazione e il collegamento delle aree verdi e delle superfici libere all’interno dell’area insediabile.

(2) A tal fine gli spazi verdi e le superfici libere esistenti, nonché le potenziali aree per futuri spazi verdi e superfici libere, sono rilevati dal Comune e classificati in termini di qualità sotto l’aspetto della tutela della natura, delle caratteristiche microclimatiche, della permeabilità del suolo, dell’idoneità all'infiltrazione delle acque piovane, dell’accessibilità, delle infrastrutture esistenti, delle dotazioni, ecc.

(3) Il Comune confronta i dati raccolti con gli standard minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 21 della legge e definisce, in relazione alle caratteristiche del luogo, ulteriori criteri quantitativi e qualitativi.

(4) Il Comune assicura il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo stabiliti ai diversi livelli di pianificazione, anche tramite l’utilizzo di strumenti di pianificazione complementari quali il “piano del verde comunale” definito a livello di piano comunale e “piano del verde” a livello di pianificazione attuativa.

Art. 8  (Documenti)

(1) Ai fini della determinazione dell’area insediabile vanno elaborati i seguenti documenti:

  1. relazione illustrativa con i seguenti contenuti minimi:
    1. rilievo dell’esistente con analisi dello sviluppo storico, di particolari fattori per lo sviluppo dell’insediamento e delle destinazioni attuali;
    2. definizione del fabbisogno basato sui dati statistici degli ultimi anni riguardanti lo sviluppo demografico ed economico;
    3. descrizione dettagliata degli obiettivi perseguiti dalla pianificazione territoriale del Comune;
    4. descrizione delle possibilità di utilizzazione di edifici esistenti e di terreni non edificati all’interno dell'area insediabile;
    5. calcolo del nuovo fabbisogno di aree, suddiviso a seconda delle rispettive destinazioni d’uso;
    6. motivazione delle decisioni assunte circa la localizzazione delle nuove aree da insediare, anche rispetto alle caratteristiche e all’immagine del luogo, al collegamento alle infrastrutture, al collegamento alla rete di trasporto e ai trasporti pubblici, alla edificabilità in considerazione della pendenza, dell’esposizione al sole e dell’andamento del terreno;
    7. documentazione fotografica con immagine globale e viste prospettiche del luogo.
  2. rappresentazione sulla carta tecnica dello sviluppo delle aree insediate in scala 1:5.000 o 1:10.000;
  3. rappresentazione dell’area insediabile sulla carta tecnica in scala 1:5.000.

Art. 9  (Contingente massimo di consumo di suolo)

(1) Nel programma di sviluppo comunale, il Comune definisce il contingente massimo di consumo di suolo ammesso nel periodo di pianificazione per le future aree insediabili e le infrastrutture di trasporto.

(2) Il contingente massimo di consumo di suolo è stabilito tenendo conto del fabbisogno totale, calcolato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, nonché del territorio insediativo disponibile nel comune.

(3) La superficie massima che può essere inserita nell’area insediabile – anche tenuto conto delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio e di fattori ambientali specifici – risulta dalla somma delle aree insediate e delle infrastrutture di trasporto esistenti di cui all’articolo 5, comma 2, del fabbisogno di aree calcolato per le future aree insediative, comprese le infrastrutture di trasporto, degli spazi verdi, delle aree libere necessarie calcolate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e delle aree non edificabili di cui all’articolo 5, comma 4.

Art. 10  (Rilevazione e monitoraggio del consumo di suolo)

(1) La rilevazione e il monitoraggio del consumo del suolo sono effettuati dal Comune.

(2) La rilevazione dell’utilizzo del suolo è effettuata in maniera tale da poter distinguere fra aree permeabili e impermeabili e consentire la conseguente adozione di misure atte a contenere il consumo di suolo.

(3) Devono essere identificate le superfici la cui permeabilità può essere ripristinata, nonché le aree destinate alla rinaturalizzazione permanente, quali le aree di compensazione.

Art. 11  (Capacità insediativa residuale)

(1) La capacità insediativa residuale rilevata autonomamente dal Comune, compresa quella risultante dall'indagine sulle sugli edifici non utilizzati, dev’essere indicata nel rilievo dell’esistente.

(2) Il rilievo delle aree già dotate di infrastrutture, ma non ancora edificate, avviene sovrapponendo il piano di zonizzazione con la mappa catastale e l'ortofoto.

(3) L’identificazione del potenziale di densificazione avviene mediante il raffronto dello stato di fatto con il possibile utilizzo futuro, sia per quanto riguarda l’eventuale realizzazione di cubatura aggiuntiva, sia per altre utilizzazioni, mantenendo costantemente un'elevata qualità insediativa. Il potenziale di densificazione così definito è posto alla base dei parametri urbanistici definiti nel piano comunale per il territorio e il paesaggio.

Art. 12  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.  3)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

3)
L'art. 12, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 19 dicembre 2019, n. 36.
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