(1) Nel programma di sviluppo comunale, il Comune definisce il contingente massimo di consumo di suolo ammesso nel periodo di pianificazione per le future aree insediabili e le infrastrutture di trasporto.
(2) Il contingente massimo di consumo di suolo è stabilito tenendo conto del fabbisogno totale, calcolato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, nonché del territorio insediativo disponibile nel comune.
(3) La superficie massima che può essere inserita nell’area insediabile – anche tenuto conto delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio e di fattori ambientali specifici – risulta dalla somma delle aree insediate e delle infrastrutture di trasporto esistenti di cui all’articolo 5, comma 2, del fabbisogno di aree calcolato per le future aree insediative, comprese le infrastrutture di trasporto, degli spazi verdi, delle aree libere necessarie calcolate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e delle aree non edificabili di cui all’articolo 5, comma 4.