(1) La Commissione di cui all’articolo 1 è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:
(2) La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nella provincia, fatta salva la possibilità di accesso per gli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Funge da sostituto/sostituta del/della presidente il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio amministrativo del Paesaggio e sviluppo del territorio.
(3) L'ufficio competente della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio svolge l’attività istruttoria e le funzioni di relazione in seno alla Commissione.
(4) Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione.
(5) La Commissione decide sulla concessione dei contributi previsti per le iniziative sostenute con il fondo sulla base di criteri approvati con delibera della Giunta provinciale. In applicazione dell’articolo 1, commi 1 e 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, tali criteri disciplinano anche la liquidazione dei contributi.