(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Nel calcolo della tariffa, gli ammortamenti di cui all’articolo 3, comma 4, sono computati progressivamente; i relativi dettagli sono definiti nell’accordo sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.