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Delibera 16 ottobre 2018, n. 1077
Criteri per la concessione di contributi per l'assunzione di persone disabili (modificata con delibera n. 392 del 04.05.2021) (vedi anche delibera n. 832 del 27.10.2020)

Anlage

Criteri per la concessione di contributi per l’assunzione di persone disabili

Articolo 1
Ambito di applicazione e finalità

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di contributi a datrici e datori di lavoro privati per l’assunzione di persone con disabilità nonché a titolari d’impresa per l’occupazione di collaboratrici e collaboratori familiari con disabilità, in attuazione dell’articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, recante “Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità”, e successive modifiche, al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone disabili.

Articolo 2
Beneficiari e iniziative agevolabili

a) datrici e datori di lavoro privati che hanno assunto, con contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato, una o più persone disabili residenti in provincia di Bolzano;

b) titolari d’impresa che hanno fornito un’occupazione a collaboratrici e collaboratori familiari con disabilità.

2. Possono essere concesse agevolazioni solo per persone assunte e per collaboratrici e collaboratori familiari con un’invalidità civile almeno del 46 per cento o un’invalidità del lavoro almeno del 34 per cento che sono occupati esclusivamente nell’azienda e per i quali vengono versati gli oneri sociali all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

3. (abrogato con delibera n. 392 del 04.05.2021)

4. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri incentivi o contributi erogati per lo stesso scopo, ossia per favorire l’assunzione di persone disabili.

Articolo 3
Tipologia ed entità dell’agevolazione

1. Il contributo viene concesso per la durata prevista nella tabella di cui all’allegato A e viene calcolato in base alle percentuali sullo stipendio lordo della persona con disabilità indicate nella medesima tabella. Nel caso di un contributo. A partire dalla data in cui la persona disabile inizia a percepire una pensione di anzianità o di vecchiaia, il contributo non viene più erogato.

Articolo 4
Presentazione della domanda

1. La domanda, affrancata con una marca da bollo, deve essere presentata all'Ufficio provinciale Servizio lavoro, a pena di decadenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

2. Le domande devono riportare i seguenti dati e informazioni:

a) generalità della persona disabile;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) tipo del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato);

d) profilo professionale della persona disabile;

e) stipendio lordo complessivo previsto nell’anno di presentazione della domanda per ogni singolo lavoratore/singola lavoratrice, per il/la quale si chiede il contributo.

3. Per le assunzioni senza avviamento da parte dell’Ufficio Servizio lavoro, alla domanda va allegata copia del certificato di invalidità rilasciato dalla competente commissione medica o della certificazione d’invalidità rilasciata dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), dalla quale risulta la diagnosi. Lo stesso vale anche per la rivalutazione dell’invalidità eseguita dopo l’assunzione.

4. Nella domanda la datrice/il datore di lavoro deve dichiarare di non percepire contemporaneamente altri incentivi finalizzati a favorire l’assunzione di persone disabili.

Articolo 5
Concessione del contributo

1. Il contributo viene concesso in base ai criteri di cui all’allegato A fino al raggiungimento della durata massima. Nel caso di assunzione nel corso dell’anno, per cui nel primo anno la persona disabile lavora meno di 12 mesi, tale periodo viene considerato come anno intero ai fini del raggiungimento della durata massima.

2. Il contributo viene calcolato secondo i criteri di cui all’allegato A sulla base dello stipendio lordo annuo presumibilmente spettante alla persona con disabilità nell’anno di presentazione della domanda.

3. Gli importi con cifre decimali vengono arrotondati per eccesso all’unità di euro superiore se la frazione decimale è pari o superiore a 0,50 euro, e per difetto all’unità di euro inferiore se la frazione decimale è pari o inferiore a 0,49 euro.

4. Qualora si ritenga, per fondati motivi, che l’invalidità della persona non comporti un mancato rendimento per l’azienda e se il fatto è confermato dalla coordinatrice/dal coordinatore del Centro di mediazione lavoro su proposta del tecnico/della tecnica per l’integrazione lavorativa, il contributo può essere negato.

Articolo 6
Rendicontazione e liquidazione

1. La rendicontazione dev’essere presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di concessione del contributo, previa decadenza dal beneficio. L’importo da erogare viene calcolato sulla base dello stipendio lordo effettivamente percepito nell’anno di presentazione della domanda, risultante dal modello CU (certificazione unica).

2. Alla domanda di liquidazione va allegato il modello CU.

3. L’importo del contributo da erogare viene arrotondato per eccesso all’unità di euro superiore se la frazione decimale è pari o superiore a 0,50 euro, e per difetto all’unità di euro inferiore se la frazione decimale è pari o inferiore a 0,49 euro. Il contributo da erogare non può superare l’importo concesso e impegnato, determinato sulla base dello stipendio lordo indicato nella domanda.

Articolo 7
Controlli a campione

1. L’Ufficio Servizio lavoro effettua controlli a campione sul 6 per cento delle domande accolte.

2. I controlli a campione vengono di norma effettuati da esperte ed esperti interni. In caso di necessità, l’incarico può essere affidato anche ad esperte ed esperti esterni.

3. Una apposita commissione individua tramite sorteggio le domande da sottoporre a controllo. Il sorteggio è effettuato secondo il principio di casualità da una lista comprensiva di tutti i contributi erogati nell’anno di riferimento.

4. La commissione è composta dal Direttore/dalla Direttrice di ripartizione competente, dal Direttore/dalla Direttrice dell’Ufficio Servizio lavoro e da un funzionario/una funzionaria dell’Ufficio Servizio lavoro che svolge anche le funzioni di segretario/segretaria.

5. I controlli vengono effettuati tramite richiesta delle informazioni necessarie ad altri enti pubblici o tramite richiesta di apposita documentazione al beneficiario/alla beneficiaria.

6. Con i controlli campione si verifica tra l’altro d’ufficio il regolare versamento degli oneri sociali presso l’INPS e l’INAIL.

7. Nel caso in cui dai controlli a campione emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, si applica quanto previsto dall’articolo 2/bis della legge 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, in merito all’indebita percezione di vantaggi economici.

8. Fatte salve le presenti disposizioni, il Direttore/ la Direttrice dell’Ufficio servizio lavoro può disporre ulteriori controlli ritenuti necessari.

Articolo 8
Disposizioni finali

1. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione dalla Giunta provinciale per la concessione dei contributi non dovessero essere sufficienti, l’importo del contributo viene ridotto in proporzione a tutti i richiedenti.

2. Il contributo è concesso solo in caso di nuova assunzione nell’anno di presentazione della domanda o nell’anno precedente oppure se nello stesso periodo di riferimento la percentuale d’invalidità aumenta al punto da rendere necessario un prolungamento della durata massima di erogazione del contributo. Lo stesso vale anche nel caso in cui, nell’anno di presentazione della domanda o in quello precedente, alla persona sia stata riconosciuta per la prima volta un’invalidità durante il rapporto di lavoro. Per le assunzioni per le quali è stato concesso un contributo ai sensi della disciplina previgente fino a fine 2016, si può proseguire con la concessione di contributi ai sensi dei presenti criteri qualora la durata massima di erogazione prevista non sia stata ancora raggiunta. Gli anni di contribuzione precedenti vengono considerati ai fini del calcolo della durata massima di cui all’allegato A.

Articolo 9
Efficacia

1. I presenti criteri si applicano a partire dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione per le domande di contributo presentate a partire dal 2017.

2. La durata e le percentuali previste nella tabella di cui all’allegato A si applicano a partire dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione per le domande di contributo presentate a partire dal 2019.

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