1. L’Ufficio Servizio lavoro effettua controlli a campione sul 6 per cento delle domande accolte.
2. I controlli a campione vengono di norma effettuati da esperte ed esperti interni. In caso di necessità, l’incarico può essere affidato anche ad esperte ed esperti esterni.
3. Una apposita commissione individua tramite sorteggio le domande da sottoporre a controllo. Il sorteggio è effettuato secondo il principio di casualità da una lista comprensiva di tutti i contributi erogati nell’anno di riferimento.
4. La commissione è composta dal Direttore/dalla Direttrice di ripartizione competente, dal Direttore/dalla Direttrice dell’Ufficio Servizio lavoro e da un funzionario/una funzionaria dell’Ufficio Servizio lavoro che svolge anche le funzioni di segretario/segretaria.
5. I controlli vengono effettuati tramite richiesta delle informazioni necessarie ad altri enti pubblici o tramite richiesta di apposita documentazione al beneficiario/alla beneficiaria.
6. Con i controlli campione si verifica tra l’altro d’ufficio il regolare versamento degli oneri sociali presso l’INPS e l’INAIL.
7. Nel caso in cui dai controlli a campione emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, si applica quanto previsto dall’articolo 2/bis della legge 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, in merito all’indebita percezione di vantaggi economici.
8. Fatte salve le presenti disposizioni, il Direttore/ la Direttrice dell’Ufficio servizio lavoro può disporre ulteriori controlli ritenuti necessari.