(1) Le presenti linee guida definiscono gli standard minimi di sicurezza degli acquedotti idropotabili pubblici di cui all’articolo 9 comma 1 lettera a) della legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8, in riferimento ad atti di manomissione intenzionale dell’approvvigionamento idropotabile.
(1) Tutte le componenti del sistema di approvvigionamento dell’acqua potabile e in particolare le componenti d‘impianto con superfici d’acqua a pelo libero, quali opere di presa, serbatoi, avampozzi e pozzetti di raccolta e di interruzione della pressione, vanno accuratamente protette mediante serramenti di classe di resistenza da media a elevata per impedire l’accesso ai non addetti.
(2) I gestori devono garantire che le chiavi di accesso agli impianti vengano custodite in modo sicuro e che agli impianti possa accedere esclusivamente il personale addetto. L’accesso alle chiavi e ogni loro utilizzo devono essere organizzati in modo tracciabile e annotati in un apposito registro.
(3) I dispositivi di aerazione di strutture con superfici d’acqua a pelo libero vanno realizzati e protetti in modo da non permettere compromissioni della qualità dell’acqua.
(1) I serramenti verticali, quali le porte, devono essere conformi ai seguenti standard minimi di sicurezza, a meno che non siano già certificati in classe di resistenza RC3 o più elevata secondo la norma EN 1627:
(2) I serramenti devono essere prodotti in acciaio resistente alla corrosione dello spessore minimo di 1,5 mm. La struttura dell’anta deve essere costituita da un telaio esterno avente le seguenti caratteristiche minime:
(3) Per le nuove installazioni deve essere utilizzato acciaio inox, ad eccezione dei serramenti per i pozzetti di interruzione della pressione.
(1) I serramenti orizzontali, quali quelli per le botole, devono rispettare i requisiti riportati all’articolo 3 comma 1. Le serrature multipunto devono essere adottate solamente nel caso in cui il lato di chiusura misuri più di 1,10 m di lunghezza.
(2) I serramenti orizzontali già esistenti possono essere dotati, in via eccezionale, di lucchetti conformi almeno alla classe di resistenza 4 secondo la norma UNI EN 12320.
(1) I punti di accesso alle componenti d’impianto di cui all’articolo 2 comma 1 relativi ad acquedotti idropotabili pubblici che approvvigionano più di 2.000 abitanti, vanno dotati di un adeguato sistema di allarme. I serbatoi di tali acquedotti vanno inoltre dotati di un sistema di videosorveglianza.
(2) I serbatoi che approvvigionano più di 5.000 abitanti vanno dotati di una saracinesca telecomandata per l’interruzione dell’alimentazione della rete in caso di ingressi non autorizzati.
(1) I gestori degli acquedotti idropotabili pubblici devono disporre di personale raggiungibile telefonicamente 24 ore su 24, che conosca i dettagli tecnici dell’impianto e che, in caso di emergenza, possa dare informazioni e adottare le misure di sicurezza necessarie. Numero di telefono e nome del personale reperibile devono essere comunicati all’Ufficio provinciale per la gestione delle risorse idriche entro il 31.12.2018. Eventuali variazioni devono essere comunicate sollecitamente.
(2) In una situazione di emergenza che lo richieda i gestori devono essere in grado di applicare una clorazione continuativa dell’acqua entro 8 ore dall’allarme.
(1) Le presenti disposizioni devono essere implementate entro il 31.12.2020.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.