(1) La lettera c) del comma 5 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, è così sostituita:
“c) 100 per cento della quota base:
1) per ogni figlio invalido, anche se fiscalmente non a carico, con una invalidità civile pari o superiore al 74 per cento;
2) per gli ascendenti invalidi del locatario, anche se fiscalmente non a carico, con una invalidità civile pari o superiore al 74 per cento;
3) per gli ascendenti invalidi del coniuge convivente, anche se fiscalmente non a carico, con una invalidità civile pari o superiore al 74 per cento;
4) per gli ascendenti ultrasessantacinquenni del locatario e del suo coniuge convivente.”
(1) Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Il canone minimo ammonta a 50,00 euro mensili. Ai nuclei familiari il cui canone sociale è inferiore al canone minimo si applica il canone minimo. Il canone minimo si applica esclusivamente agli alloggi di proprietà dell’IPES o ad esso affidati in gestione o di proprietà di enti pubblici.”
(1) L’articolo 1 entra in vigore il 1° gennaio 2019.
(2) L’articolo 2 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.