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a) Decreto del Presidente della Provincia 21 settembre 2018, n. 251)
Modifiche al 2° regolamento di esecuzione relativo all’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata

1)
Pubblicato nel B.U. 27 settembre 2018, n. 39.

Art. 1

(1) La lettera c) del comma 5 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) 100 per cento della quota base:

1) per ogni figlio invalido, anche se fiscalmente non a carico, con una invalidità civile pari o superiore al 74 per cento;

2) per gli ascendenti invalidi del locatario, anche se fiscalmente non a carico, con una invalidità civile pari o superiore al 74 per cento;

3) per gli ascendenti invalidi del coniuge convivente, anche se fiscalmente non a carico, con una invalidità civile pari o superiore al 74 per cento;

4) per gli ascendenti ultrasessantacinquenni del locatario e del suo coniuge convivente.”

Art. 2

(1) Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Il canone minimo ammonta a 50,00 euro mensili. Ai nuclei familiari il cui canone sociale è inferiore al canone minimo si applica il canone minimo. Il canone minimo si applica esclusivamente agli alloggi di proprietà dell’IPES o ad esso affidati in gestione o di proprietà di enti pubblici.”

Art. 3  (Entrata in vigore)

(1) L’articolo 1 entra in vigore il 1° gennaio 2019.

(2) L’articolo 2 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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