1. Possono essere concesse le seguenti tipologie di agevolazioni:
a) contributi ordinari;
b) contributi straordinari;
c) contributi integrativi;
d) contributi per investimenti.
2. I contributi ordinari sono concessi per l’attività ordinaria di gestione dei convitti.
3. I contributi straordinari sono concessi per la realizzazione di progetti specifici, anche pluriennali, non ricadenti nell’attività ordinaria di gestione dei convitti.
4. I contributi integrativi sono finalizzati ad integrare i contributi ordinari o straordinari già concessi. I contributi integrativi vengono concessi nel caso in cui l’autofinanziamento o i finanziamenti di enti pubblici o privati non siano sufficienti ad integrare opportunamente i contributi ordinari o straordinari già percepiti per lo svolgimento dell’attività, oppure nel caso in cui si verifichino gravi eventi imprevisti o imprevedibili. I contributi integrativi possono essere inoltre concessi qualora si ritenga opportuno, per giustificati motivi, aumentare l’entità dell’agevolazione o alzare il tetto della spesa ammessa.
5. I contributi per investimenti sono destinati all’acquisto di edifici o terreni, alla progettazione, alla costruzione, alla ristrutturazione, all’ampliamento o al completamento di edifici, alla manutenzione straordinaria di edifici, nonché all’acquisto di arredi e attrezzature.