1. Per i contributi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), sono ammissibili tutte le spese documentate sostenute per l’attività convittuale nel periodo di riferimento; si tratta di spese quali:
a) organizzazione ed amministrazione del convitto;
b) manutenzione ordinaria e riparazioni, nonché sostituzione di apparecchi, arredi e attrezzature;
c) canoni di locazione o affitto, spese di energia elettrica, riscaldamento, pulizia, telefono, internet e altre spese correnti di gestione, spese per materiali d'ufficio, abbonamenti, consulenze contabili e fiscali, tasse e imposte, polizze assicurative, acquisto di materiali e sussidi didattici e di altro materiale destinato a scopi culturali, didattici e pedagogici e necessario per la gestione del convitto, nonché spese di pubblicità;
d) spese di personale, quali retribuzioni, incluso il trattamento di fine rapporto o altri compensi, nonché oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro;
e) corsi di formazione professionale e continua per il proprio personale e per le collaboratrici e i collaboratori che prestano servizio a titolo di volontariato.
1/bis. Le spese indicate nel preventivo dispesa possono essere riconosciute anche solo parzialmente.
2. Le spese indicate nella domanda devono riferirsi esclusivamente all’attività convittuale.
3. Nel caso in cui l’organizzazione gestisca più convitti, il contributo ordinario può essere calcolato per tutti i convitti, purché ciascuno di essi abbia i requisiti per ottenere un contributo ordinario. Viene concesso l’importo più basso tra il deficit indicato dall’organizzazione nel preventivo di spesa per l’anno solare di riferimento e il contributo calcolato per tutti i convitti. Il preventivo di spesa e il rendiconto devono essere in ogni caso presentati per ogni singolo convitto, per consentire all’ufficio competente di disporre, per motivi statistici, dei dati necessari relativi ai singoli convitti.
4. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie, interessi di mora o sanzioni;
b) deficit di esercizio degli anni precedenti;
c) offerte e altri contributi di solidarietà;
d) premi;
e) bevande alcoliche;
f) spese per annunci di partecipazione al lutto.
5. Le spese per i mesi di luglio ed agosto possono essere riconosciute solo in parte, dato che in questo periodo le alunne e gli alunni non sono presenti nel convitto. Ciò non vale per le spese annue per il personale, purché in estate esso non svolga altre attività (p.es. progetti estivi nel convitto).