1. I servizi semiresidenziali si distinguono nelle seguenti tipologie:
a) servizi per l’occupazione lavorativa finalizzati alla partecipazione alla vita lavorativa di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 16 del capo IV della legge. Di questi servizi fanno parte i servizi di occupazione lavorativa, i servizi di riabilitazione lavorativa e i centri di training professionale, così come definiti nei vigenti criteri di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali dei settori disabilità, malattie psichiche e dipendenze, di seguito denominati criteri di accreditamento;
b) centri diurni socio-pedagogici finalizzati a promuovere l’inclusione e la partecipazione alla vita sociale di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 del capo V della legge, così come definiti nei criteri di accreditamento.
2. Previo parere positivo dell’Ufficio provinciale Persone con disabilità possono essere sviluppati progetti pilota ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge.